CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 31471/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di LecceUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] si riporta alla requisitoria depositata in atti e conclude per il rigetto del ricorso;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che siriporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Oggetto del presente giudizio è la sentenza della Corte d’appello di Leccedel 11 aprile 2025 la quale, confermando la sentenza di primo grado, hacondannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta documentale.In particolare, il ricorrente era titolare dell’omonima ditta individuale che avevaoperato fino al giugno 2012. In seguito, egli si era trasferito all’estero, prima inAlbania e poi in Grecia, senza effettuare la cancellazione dal registro delle imprese.Anni dopo, i creditori avevano avanzato istanza di fallimento, quest’ultimo poidichiarato in data 6 giugno 2017.Poiché il curatore aveva riferito di non aver potuto ricostruire le vicende socialiper mancanza dei libri e della documentazione, al [OSCURATO:PERSONA] era stata imputata unabancarotta documentale, cumulando entrambe le diverse ipotesi di cui all’art.216,comma primo, lett.b) r.d. n.267 del 1942, ovvero sia la sottrazione che l’omessao inidonea tenuta delle scritture.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] permezzo del difensore di fiducia, deducendo un motivo di impugnazione che sienuncia nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att.cod. proc. pen.Deduce vizi della motivazione e di violazione di legge con riferimento all’art.216,comma primo, lett.b) del r.d. n.267 del 1942 in quanto il giudice, in presenza diuna contestazione cumulativa, non avrebbe chiarito quale delle ipotesi dibancarotta documentale ricorra nel caso di specie.Dalla disamina in fatto emergerebbe che l’ipotesi presente sia quella dellasottrazione delle scritture ma, nonostante ciò, il giudice avrebbe motivato sul solodolo generico.3. È pervenuta in Cancelleria memoria difensiva nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA], conla quale si ribadiscono le ragioni del ricorso e s’insiste per l’accoglimento.4. Il ricorso è stato trattato con l'intervento delle parti, ai sensi del rinnovatoart. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successiveintegrazioni. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.2. Preliminarmente, occorre fare chiarezza sulle categorie giuridiche nelle qualivanno inquadrate le condotte di bancarotta documentale, atteso che l’art. 216 r.d.267 del 1942, comma 1, n.lett.b, disegna due diverse fattispecie, l’una a dolospecifico, l’altra a dolo generico.La prima fattispecie (c.d. specifica) consiste nella sottrazione o distruzione deilibri e delle altre scritture contabili e richiede il dolo specifico, consistente nelloscopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio aicreditori.La seconda fattispecie (c.d. generale) è integrata dalla tenuta della contabilitàin modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e delpatrimonio della fallita; questa ipotesi, diversamente dalla prima, presuppone unaccertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminatidagli organi fallimentari e si realizza attraverso una falsità ideologica contestualealla tenuta della contabilità, e cioè mediante l’annotazione originaria di datioggettivamente falsi o l’omessa annotazione di dati veri, realizzata con le ulterioriconnotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 5081 del13/01/2020, Montanari, Rv. 278321); sotto il profilo soggettivo è sufficiente il dologenerico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838).Anche l’ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può essere ricondottanell’alveo di tipicità dell’art. 216 comma primo, lett.b, legge fall. A tal fine occorre,però, che la condotta omissiva sia sorretta da dolo specifico, perché altrimentirisulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella – analoga sotto ilprofilo materiale – di bancarotta semplice documentale prevista dall’art. 217 leggefall. (ex multis Sez. 5 n.42546 del 07/11/2024 Cocozza, Rv. 287175 – 01).Orbene, nel caso che ci occupa si registra una certa confusione sulle categoriefin dalla fase introduttiva del giudizio.Nell’imputazione si contesta al [OSCURATO:PERSONA] di avere sottratto la documentazione e«comunque, di averne “omesso” la tenuta in guisa tale da non consentire laricostruzione del patrimonio», laddove non si comprende se la condotta contestatasia di sottrazione, di tenuta infedele o di omessa tenuta delle scritture. Nella faseintroduttiva del giudizio, si è ritenuta ammissibile la contestazione alternativa deidelitti di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione ooccultamento di scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolospecifico di recare pregiudizio ai creditori, e di fraudolenta tenuta delle stesse, cheintegra una ipotesi di reato a dolo generico, non determinando tale modalità alcunvizio di indeterminatezza dell'imputazione. (Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021,Tecchiati, Rv. 280572 - 01).Al momento della decisione, peraltro, il Giudice deve avere correttamenteinquadrato la condotta e optato per una delle ipotesi normativamente previste,fornendo articolata e logica motivazione che dia conto della scelta operata. Lecondotte contestate, infatti, sono tra loro ontologicamente incompatibili ealternative, atteso che o è esistita una documentazione regolare che è stata inseguito distrutta, sottratta o alterata, ovvero la medesima è stata tenuta in modoinfedele o, infine, non è stata tenuta affatto.Solo dopo aver inquadrato la condotta sul piano oggettivo il Giudice può e devemotivare sull’elemento soggettivo, atteso che, come si è detto, le diverse condottedevono essere sostenute da atteggiamenti psicologici differenti.La sentenza oggetto d’impugnazione, dopo aver operato una sommariaricostruzione in fatto, non chiarisce quale sia la condotta tipica ritenutasussistente.In fatto rileva che la ditta individuale aveva operato fino al 2012; in seguito ilMarzo si era trasferito all’estero, senza provvedere alla cancellazione e lasciandoimportanti debiti insoluti. Su istanza di un creditore, nel 2017, era stato dichiaratoil fallimento. Sebbene il fallito fosse ormai residente all’estero, il curatore lo avevacontattato telefonicamente ed egli aveva riferito che le scritture erano state tenutee si trovavano presso gli studi di due professionisti incaricati, dei quali fornivaanche i nominativi.I Giudici del merito, premettendo che il curatore non ha l’obbligo giuridico diconsegnata, hanno ritenuto che la bancarotta documentale fosse integrata per ilsolo fatto dell’omessa consegna, in quanto la mancanza della documentazioneaveva impedito di ricostruire i movimenti patrimoniali, senza peraltro chiarirequale, tra le condotte tipiche, ritenessero integrata. A fronte di una contestazionecumulativa, il Giudici non hanno specificato se, a loro giudizio, il [OSCURATO:PERSONA] abbiaregolarmente tenuto le scritture e le abbia in seguito sottratte, se le abbia tenutein modo infedele o se ne abbia omesso la stessa istituzione.La poca chiarezza sul piano della ricostruzione oggettiva, trova immediatoriflesso su quello della valutazione del dolo, anch’esso motivato sommariamente eIn primo luogo, si afferma che la sola mancata consegna delle scritture e lacircostanza che il fallito si fosse trasferito all’estero, integra per sé il dolo genericodella fattispecie.A titolo meramente ipotetico si motiva poi sul dolo specifico, rilevando che«anche a voler ritenere necessario un dolo specifico», di fatto la condotta tenutaavrebbe integrato un danno per i creditori.Tale motivazione, oltre che gravemente carente, presenta un’intrinseca einsanabile illogicità, atteso che contempla in via alternativa due ipotesi fattualiincompatibili tra loro.3. Alla luce delle osservazioni critiche complessivamente svolte, che denotanogravi criticità logico-argomentative, deve essere disposto l'annullamento dellasentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte diappello di Lecce che si atterrà, nel decidere, ai principi di diritto enunciati. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dellaCorte di appello di Lecce.Così è deciso, 09/07/2026Il PresidenteIl Consigliere estensoreCarla [OSCURATO:PERSONA]