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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 8 ottobre 2021

Cassazione n. 32754/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, nel procedimento penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Trieste, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; letta la memoria trasmessa il 22-04-2022 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiduc a deil'indagato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] presso la Procura della Repubblica di Trieste ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza resa il 4 novembre 2021, con cui il Tribunale del Riesame di Trieste ha annullato il decreto di sequestro emesso dal P.M. 1'8 ottobre 2021, avente ad oggetto 8.730 kg. di melassa di tabacco per narghilè, sequestrati d'urgenza dalla P.G. in relazione al reato di cui agli art. 291 bis comma 1, 291 ter comma 2 lett.

E) e 292 del d.P.R. n. 43 del 1971, provvisoriamente ascritto a [OSCURATO:PERSONA].

Con l'unico motivo di impugnazione, il Procuratore ricorrente deduce la erronea applicazione della legge penale, evidenziando che la legge n. 76 del 1985 richiamata nell'ordinanza gravata è stata abrogata con il d.

Igs. n. 48 del 2010, che ha introdotto, con l'art. 1, il capo III bis del d. 1gs. n. 504 del 1995; dunque, le definizioni di tabacchi lavorati sono contenute negli art. 39 bis e 39 ter del citato decreto legislativo, rilevandosi che, ai fini del pagamento dell'accAe, il tabacco per narghilè è riconnpreso nella categoria "altro tabacco da fumo", in quanto tabacco che può essere fumato senza successiva lavorazione industriale (art. 39 bis comma 2 lett.

C sub 1), mentre la melassa di tabacco da narghiiè è ricompresa nella categoria "altro tabacco da fumo" delineata dal successivo art. 39 ter del medesimo decreto, in quanto assimilata al tabacco da fumo, dovendosi ritenere che, anche se la melassa non dovesse contenere tabacco, la stessa è comunque sottoposta all'accisa, in quanto può essere fumata anche senza successiva trasformazione industriale; viceversa, conclude il Procuratore ricorrente, soltanto i prodotti che hanno finalità medica e che non contengono tabacco possono essere esclusi dall'applicazione delle accise, come specificato dall'art. 39 ter comma 3 del predetto decreto legislativo. [OSCURATO:PERSONA] I, ricorso è fondato.

1. Occorre premettere che il fatto per cui si procede è pacifico, essendone controversa la sola qualificazione giuridica: dunque, in data 7 ottobre 2021, la P.G. procedeva al sequestro di 8.730 kg. di melassa di tabacco usata per il nargfúè, ovvero lo strumento per il fumo composto da un contenitore d'acqua, al cui interno è fatta passare una spirale che consente al fumo di raffreddarsi prima di giungere alla bocca del fumatore attraverso un tubicino flessibile; la melassa veniva sequestrata, in quanto merce destinata a un normale sito di stoccaggio in Slovenia e non a un magazzino fiscale autorizzato alla custodia di beni sottoposti al regime delle accise, venendo quindi contestato nei confronti del detentore della merce, identificato in [OSCURATO:PERSONA], il reato di cui agli art. 291 bis comma 1, 291 ter comma 2 lett.

E) e 292 del d.P.R. n. 43 del 1971.

Ciò posto, nell'annullare il decreto di sequestro probatorio emesso dal P.M., il Tribunale del Riesame di Trieste ha escluso la configurabilità del reato di contrabbando di tabacco lavorato estero,. richiamando un precedente di questa Corte (Sez. 3, n. 53636 del 20/06/2018, Rv. 275182), con cui è stato affermato che, in tema di reati di contrabbando, la melassa di tabacco da narghilè non rientra nella definizione di tabacco lavorato prevista dall'art. 2 della legge 7 marzo 1985, n. 76 e rilevante ai fini della configurabilità del delitto ex art. 291 bis del d.P.R. n. 43 del 1973; con tale precedente, è stato infatti precisato che la melassa di tabacco da narghilè non può essere ricompresa nell'elenco previsto dall'art. 2 della legge n. 76 del 1985, da interpretare in senso restrittivo, che qualifica come tabacchi lavorati: a) i sigari e sigaretti; b) le sigarette; c) il tabacco da fumo, e specificamente il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette nonché gli altri tabacchi da fumo; d) il tabacco da fiuto; e) il tabacco da masticare, specificando la norma che sono altresì considerati tabacchi da fumo: 1) il tabacco trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che può essere fumato senza successiva trasformazione industriale; 2) i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, non compresi nelle precedenti lettere a) e b) e che possono essere fumati; 2-bis) il tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette il tabacco da fumo definito ai numeri 1) e 2) nel quale più del 25 per cento in peso delle particelle di tabacco abbia una larghezza di taglio inferiore ad un millimetro; la norma specifica altresì che è considerato tabacco da fiuto, quello in polvere o in grani speciaimente preparato per essere fiutato, ma non fumato, e che è considerato come tabacco da masticare il tabacco presentato in rotoli, in barre, in lamine, in cubi c in tavolette, condizionato per la vendita al minuto e specialmente preparato per essere masticato, ma non fumato.

Dunque, secondo il precedente richiamato dal Tribunale, un alcuna di queste categorie normative rientrerebbe la melassa di tabacco da narghilè, che è un composto a base prevalentemente di miele, frutta e glicerina in cui vi è anche una percentuale di tabacco che presenta determinate caratteristiche per essere assunto con il narghilè.

2. Orbene, ritiene il Collegio che tale impostazione debba essere rivista.

Deve infatti osservarsi che la legge n. 76 del 1985 richiamata nel precedente prima citato è stata abrogata dal d.lgs. n. 48 del 29 marzo 2010 ("attuazione della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE"); è stato introdotto in particolare il capo III bis del d.lgs. n. 504 del 1995, che, agli art. 39 bis e 39 ter, contiene le definizioni dei tabacchi lavorati (art. 39 bis) e dei prodotti assimilati ai tabacchi lavorati (art. 39 ter).L'art. 39 bis specifica che per tabacchi lavorati si intendono: a) i sigari e sigaretti; b) le sigarette; c) il tabacco da fumo, d) il tabacco da fiuto, e) il tabacco da masticare, e-bis), i tabacchi da inalazione senza combustione.

Il comma 2 dell'art. 39 bis, alla lettera C, precisa che è considerato tabacchi da fumo: 1) il tabacco, anche trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che può essere fumato senza successiva trasformazione industriale, definizione questa in cui può farsi rientrare senz'altro il tabacco per narghilè, che non richiede appunto un'attività di trasformazione industriale del prodotto.

Quanto invece alla melassa di tabacco per narghilè, la stessa può essere invece ricompresa nel perimetro dell'art. 39 ter, il cui comma 2 stabilisce che sono assimilati alle sigarette e al tabacco da fumo i prodotti costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui all'art. 39 bis, comma 2, rispettivamente lettere b) e c), mentre il comma 2 bis assimila ai prodotti di cui all'art. 39 bis, comma 1, lettera e-bis), i prodotti da inalazione senza combustione costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze solide diverse dal tabacco.

Su questa falsariga, il comma 4 dell'art. 39 ter assimila al tabacco da fiuto e al tabacco da masticare i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui all'art. 39-bis, comma 2, lettere d) ed e), dove è precisato che è considerato come tabacco da fiuto il tabacco in polvere o in grani specialmente preparato per essere fiutato, ma non fumato, e che è altresì considerato come tabacco da masticare il tabacco presentato in rotoli, in barre, in lamine, in cubi o in tavolette, condizionato per la vendita al minuto e specialmente preparato per essere masticato, ma non fumato; il comma 3 del citato art. 39 ter, peraltro, a implicita conferma dell'ottica estensiva delle definizioni, riconosce una deroga al regime impositivo ai soli prodotti assimilati ai tabacchi che, non contenendo tabacco, "hanno una funzione esclusivamente medica".

Dal combinato disposto delle norme appena richiamate, risulta dunque evidente che, nell'ottica dell'assoggettamento alle imposte dei relativi prodotti da tabacco, le definizioni di cui agli art. 39 bis e 39 ter dei d.

Igs. n. 504 del 1995, risultano, per la loro ampiezza, idonee a ricomprendere una pluralità di prodotti lavorati, tra cui anche la melassa di tabacco per narghilè, in quanto assimilabile al tabacco da fumo, posto che, a prescindere dalla quantità di tabacco presente, il prodotto può essere fumato senza successiva trasformazione industriale.

3. Alla stregua di tali considerazioni, si impone pertanto, in sintonia con le conclusioni del Procuratore generale, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, ravvisandosi una violazione di legge nella qualificazione giuridica della merce sequestrata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del Riesame di Trieste, affinché, esaminate le circostanze fattuali disponibili, valuti la configurabilità del reato per cui si procede alla luce delle indicate premesse interpretative.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, nel procedimento penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Trieste, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; letta la memoria trasmessa il 22-04-2022 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiduc a deil'indagato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] presso la Procura della Repubblica di Trieste ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza resa il 4 novembre 2021, con cui il Tribunale del Riesame di Trieste ha annullato il decreto di sequestro emesso dal P.M. 1'8 ottobre 2021, avente ad oggetto 8.730 kg. di melassa di tabacco per narghilè, sequestrati d'urgenza dalla P.G. in relazione al reato di cui agli art. 291 bis comma 1, 291 ter comma 2 lett. E) e 292 del d.P.R. n. 43 del 1971, provvisoriamente ascritto a [OSCURATO:PERSONA]. Con l'unico motivo di impugnazione, il Procuratore ricorrente deduce la erronea applicazione della legge penale, evidenziando che la legge n. 76 del 1985 richiamata nell'ordinanza gravata è stata abrogata con il d. Igs. n. 48 del 2010, che ha introdotto, con l'art. 1, il capo III bis del d. 1gs. n. 504 del 1995; dunque, le definizioni di tabacchi lavorati sono contenute negli art. 39 bis e 39 ter del citato decreto legislativo, rilevandosi che, ai fini del pagamento dell'accAe, il tabacco per narghilè è riconnpreso nella categoria "altro tabacco da fumo", in quanto tabacco che può essere fumato senza successiva lavorazione industriale (art. 39 bis comma 2 lett. C sub 1), mentre la melassa di tabacco da narghiiè è ricompresa nella categoria "altro tabacco da fumo" delineata dal successivo art. 39 ter del medesimo decreto, in quanto assimilata al tabacco da fumo, dovendosi ritenere che, anche se la melassa non dovesse contenere tabacco, la stessa è comunque sottoposta all'accisa, in quanto può essere fumata anche senza successiva trasformazione industriale; viceversa, conclude il Procuratore ricorrente, soltanto i prodotti che hanno finalità medica e che non contengono tabacco possono essere esclusi dall'applicazione delle accise, come specificato dall'art. 39 ter comma 3 del predetto decreto legislativo. [OSCURATO:PERSONA] I, ricorso è fondato. 1. Occorre premettere che il fatto per cui si procede è pacifico, essendone controversa la sola qualificazione giuridica: dunque, in data 7 ottobre 2021, la P.G. procedeva al sequestro di 8.730 kg. di melassa di tabacco usata per il nargfúè, ovvero lo strumento per il fumo composto da un contenitore d'acqua, al cui interno è fatta passare una spirale che consente al fumo di raffreddarsi prima di giungere alla bocca del fumatore attraverso un tubicino flessibile; la melassa veniva sequestrata, in quanto merce destinata a un normale sito di stoccaggio in Slovenia e non a un magazzino fiscale autorizzato alla custodia di beni sottoposti al regime delle accise, venendo quindi contestato nei confronti del detentore della merce, identificato in [OSCURATO:PERSONA], il reato di cui agli art. 291 bis comma 1, 291 ter comma 2 lett. E) e 292 del d.P.R. n. 43 del 1971. Ciò posto, nell'annullare il decreto di sequestro probatorio emesso dal P.M., il Tribunale del Riesame di Trieste ha escluso la configurabilità del reato di contrabbando di tabacco lavorato estero,. richiamando un precedente di questa Corte (Sez. 3, n. 53636 del 20/06/2018, Rv. 275182), con cui è stato affermato che, in tema di reati di contrabbando, la melassa di tabacco da narghilè non rientra nella definizione di tabacco lavorato prevista dall'art. 2 della legge 7 marzo 1985, n. 76 e rilevante ai fini della configurabilità del delitto ex art. 291 bis del d.P.R. n. 43 del 1973; con tale precedente, è stato infatti precisato che la melassa di tabacco da narghilè non può essere ricompresa nell'elenco previsto dall'art. 2 della legge n. 76 del 1985, da interpretare in senso restrittivo, che qualifica come tabacchi lavorati: a) i sigari e sigaretti; b) le sigarette; c) il tabacco da fumo, e specificamente il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette nonché gli altri tabacchi da fumo; d) il tabacco da fiuto; e) il tabacco da masticare, specificando la norma che sono altresì considerati tabacchi da fumo: 1) il tabacco trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che può essere fumato senza successiva trasformazione industriale; 2) i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, non compresi nelle precedenti lettere a) e b) e che possono essere fumati; 2-bis) il tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette il tabacco da fumo definito ai numeri 1) e 2) nel quale più del 25 per cento in peso delle particelle di tabacco abbia una larghezza di taglio inferiore ad un millimetro; la norma specifica altresì che è considerato tabacco da fiuto, quello in polvere o in grani speciaimente preparato per essere fiutato, ma non fumato, e che è considerato come tabacco da masticare il tabacco presentato in rotoli, in barre, in lamine, in cubi c in tavolette, condizionato per la vendita al minuto e specialmente preparato per essere masticato, ma non fumato. Dunque, secondo il precedente richiamato dal Tribunale, un alcuna di queste categorie normative rientrerebbe la melassa di tabacco da narghilè, che è un composto a base prevalentemente di miele, frutta e glicerina in cui vi è anche una percentuale di tabacco che presenta determinate caratteristiche per essere assunto con il narghilè. 2. Orbene, ritiene il Collegio che tale impostazione debba essere rivista. Deve infatti osservarsi che la legge n. 76 del 1985 richiamata nel precedente prima citato è stata abrogata dal d.lgs. n. 48 del 29 marzo 2010 ("attuazione della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE"); è stato introdotto in particolare il capo III bis del d.lgs. n. 504 del 1995, che, agli art. 39 bis e 39 ter, contiene le definizioni dei tabacchi lavorati (art. 39 bis) e dei prodotti assimilati ai tabacchi lavorati (art. 39 ter).L'art. 39 bis specifica che per tabacchi lavorati si intendono: a) i sigari e sigaretti; b) le sigarette; c) il tabacco da fumo, d) il tabacco da fiuto, e) il tabacco da masticare, e-bis), i tabacchi da inalazione senza combustione. Il comma 2 dell'art. 39 bis, alla lettera C, precisa che è considerato tabacchi da fumo: 1) il tabacco, anche trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che può essere fumato senza successiva trasformazione industriale, definizione questa in cui può farsi rientrare senz'altro il tabacco per narghilè, che non richiede appunto un'attività di trasformazione industriale del prodotto. Quanto invece alla melassa di tabacco per narghilè, la stessa può essere invece ricompresa nel perimetro dell'art. 39 ter, il cui comma 2 stabilisce che sono assimilati alle sigarette e al tabacco da fumo i prodotti costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui all'art. 39 bis, comma 2, rispettivamente lettere b) e c), mentre il comma 2 bis assimila ai prodotti di cui all'art. 39 bis, comma 1, lettera e-bis), i prodotti da inalazione senza combustione costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze solide diverse dal tabacco. Su questa falsariga, il comma 4 dell'art. 39 ter assimila al tabacco da fiuto e al tabacco da masticare i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui all'art. 39-bis, comma 2, lettere d) ed e), dove è precisato che è considerato come tabacco da fiuto il tabacco in polvere o in grani specialmente preparato per essere fiutato, ma non fumato, e che è altresì considerato come tabacco da masticare il tabacco presentato in rotoli, in barre, in lamine, in cubi o in tavolette, condizionato per la vendita al minuto e specialmente preparato per essere masticato, ma non fumato; il comma 3 del citato art. 39 ter, peraltro, a implicita conferma dell'ottica estensiva delle definizioni, riconosce una deroga al regime impositivo ai soli prodotti assimilati ai tabacchi che, non contenendo tabacco, "hanno una funzione esclusivamente medica". Dal combinato disposto delle norme appena richiamate, risulta dunque evidente che, nell'ottica dell'assoggettamento alle imposte dei relativi prodotti da tabacco, le definizioni di cui agli art. 39 bis e 39 ter dei d. Igs. n. 504 del 1995, risultano, per la loro ampiezza, idonee a ricomprendere una pluralità di prodotti lavorati, tra cui anche la melassa di tabacco per narghilè, in quanto assimilabile al tabacco da fumo, posto che, a prescindere dalla quantità di tabacco presente, il prodotto può essere fumato senza successiva trasformazione industriale. 3. Alla stregua di tali considerazioni, si impone pertanto, in sintonia con le conclusioni del Procuratore generale, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, ravvisandosi una violazione di legge nella qualificazione giuridica della merce sequestrata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del Riesame di Trieste, affinché, esaminate le circostanze fattuali disponibili, valuti la configurabilità del reato per cui si procede alla luce delle indicate premesse interpretative. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al
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