CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 32371/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 03KAG6 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Trieste, in sede di riesame cautelare, ha confermato il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Trieste che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a reati in materia di stupefacenti. 2. Ricorre per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Violazione di legge, per mancata dichiarazione di inefficacia della misura coercitiva per il mancato deposito ad opera del 'Pubblico ministero dei decreti autorizzativi delle intercettazioni presentati al GIP a norma dell'art. 291, comma 1, cod. proc. pen. II) Vizio di motivazione, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari giustificative della misura custodiale, nonostante non sia dimostrato che vi fosse un'attività illecita organizzata e che tale organizzazione avesse come centro nevralgico l'abitazione del prevenuto, in mancanza dei presupposti di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 2. Il primo motivo oblitera il principio stabilito dal massimo Consesso della Corte regolatrice, secondo cui l'omessa o tardiva trasmissione al Tribunale del riesame della richiesta di misura cautelare personale non determina la perdita di efficacia del provvedimento coercitivo a norma dell'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., in quanto si riferisce ad un atto di natura meramente processuale, funzionale all'attivazione del procedimento cautelare, che nulla aggiunge al quadro indiziario risultante dagli elementi presentati a sostegno di essa (Sez. U, n. 19853 del 27/03/2002, Rv. 221393 - 01). Tale pronuncia si segnala per avere operato una distinzione tra atti di natura processuale che, quando siano poste specifiche questioni di validità del provvedimento impugnato, possono essere prodotti o acquisiti indipendentemente dall'osservanza del termine perentorio 2 (1- indicato dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., e atti a contenuto sostanziale con valore probatorio, che hanno diretto rilievo ai fini del merito della questione cautelare, ricollegando la sanzione prevista dal comma 10 del citato articolo alla omessa trasmissione dei soli atti appartenenti alla seconda categoria che siano stati effettivamente utilizzati dal giudice a fondamento del provvedimento coercitivo. 3. Nel caso di specie, non sfugge che il rilievo difensivo attiene alla omessa trasmissione di atti (decreti autorizzativi delle intercettazioni) aventi natura processuale, rispetto ai quali non può operare la sanzione (inefficacia della misura) prevista dalla norma citata. Invero, i decreti autorizzativi sono il presupposto per verificare la validità delle intercettazioni, ma gli atti che vanno obbligatoriamente trasmessi al giudice della cautela sono quelli indicati dall'art. 291, comma 1, cod. proc. pen., vale a dire, essenzialmente, gli elementi (sostanziali a contenuto probatorio) su cui la richiesta si fonda (nel caso, le conversazioni intercettate). Ne discende la correttezza in diritto del ragionamento formulato dal Tribunale, laddove si afferma che persino quando il PM non abbia trasmesso i decreti autorizzativi al GIP (e quindi la misura sia stata emessa senza verificarne la regolarità), la difesa ha sempre diritto, ove lo richieda, ad ottenere in sede di riesame una verifica in ordine alla legittimità delle intercettazioni, rendendo obbligatoria per il Tribunale l'acquisizione dei relativi decreti autorizzativi; ciò vale, a maggior ragione, anche quando il PM abbia trasmesso tali decreti al GIP e (per un mero disguido o altro) gli stessi non siano stati trasmessi al Tribunale, trattandosi, appunto, di atti a carattere processuale, non di elementi probatori a carico. Si tratta, insomma, di situazioni sovrapponibili, non potendosi, per contro, affermare - come fa la difesa del ricorrente - che l'inefficacia della misura discenda dalla mancata trasmissione al Tribunale di atti a suo tempo trasmessi al Giudice della cautela, indipendentemente dalla natura degli atti di cui si lamenta la mancata trasmissione. Del resto, la giurisprudenza di legittimità, in alcuni casi, è andata addirittura oltre la natura dell'atto non trasmesso, valorizzandone, piuttosto, l'irrilevanza indiziaria ed il mancato espletamento, da parte del ricorrente, della c.d. "prova di resistenza", per negare che da tale situazione possa derivare l'inefficacia della misura [cfr. Sez. 6, n. 41468 del 12/09/2019, Rv. 277370 - 01: in tema di impugnazioni relative a misure cautelari personali, l'omessa trasmissione al tribunale del riesame di un'informativa della polizia giudiziaria e del testo integrale di alcuni atti d'indagine, richiamati nel provvedimento che ha disposto la misura, non ne comporta l'inefficacia, se non è specificamente indicato quali dati decisivi siano stati sottratti al controllo del tribunale e se, all'esito della "prova di resistenza", gli elementi non trasmessi siano ritenuti irrilevanti, ai fini della correttezza e della legittimità della decisione cautelare. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione con la quale era stata esclusa la perdita di efficacia della misura cautelare per omessa trasmissione di un'informativa di polizia giudiziaria meramente riepilogativa dei risultati investigativi messi a disposizione dell'autorità giudicante, nonché del testo integrale dei verbali delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia prodotti solo in forma riassuntiva e con degli "omissis" per esigenze di tutela del segreto d'indagine, ma ugualmente rappresentativi degli elementi fondanti la richiesta cautelare)]. 4. Va, pertanto, qui ribadito e precisato che la mancata trasmissione al Tribunale del riesame dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche - indipendentemente dal fatto che gli stessi siano stati o meno inviati in precedenza al GIP - non determina la perdita di efficacia della misura, ma, eventualmente, solo l'inutilizzabilità degli esiti delle operazioni di captazione, qualora i decreti siano stati adottati fuori dei casi consentiti dalla legge o in violazione delle disposizioni previste dagli artt. 267 e 268, commi primo e terzo, cod. proc. pen., e sempre che la difesa dell'indagato abbia presentato specifica e tempestiva richiesta di acquisizione, e la stessa o il giudice non siano stati in condizione di effettuare un efficace controllo di legittimità (cfr. Sez. 4, n. 18802 del 21/03/2017, Rv. 269944 - 01). 5. Il secondo motivo pretende di sollecitare una rivalutazione in fatto della situazione cautelare del prevenuto, operazione inammissibile nella presente sede di legittimità. In proposito, va ricordato che nel sistema processualpenalistico vigente, così come non è conferita a questa Corte di legittimità alcuna possibilità di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né dello spessore degli indizi, non è dato nemmeno alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche del fatto o di quelle soggettive dell'indagato in relazione all'apprezzamento delle stesse che sia stato operato ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate. Si tratta, infatti, di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice di merito (cfr., ex pluribus, Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884 - 01). Nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'ordinanza impugnata ha puntualmente valutato la persistente concretezza e attualità delle ravvisate esigenze cautelari, ritenute idonee a supportare la misura di massimo rigore, trattandosi di soggetto che, sulla base di quanto processualmente accertato, si dedicava da tempo significativo, in forma collaudata e organizzata (anche grazie ad importanti e regolari canali di rifornimento) allo spaccio dello stupefacente, come riconosciuto dallo stesso indagato, il quale, al momento del suo arresto in flagranza nella propria abitazione, veniva trovato in possesso di un cospicuo quantitativo di sostanza stupefacente. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Seguono gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma