CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 26688/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], Lemberg PL [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Udine; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente all'ammontare economico del sequestro, con le conseguenze previste dalla legge.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 ottobre 2025, il Tribunale del riesame di Udine confermava il decreto del 23 settembre 2025, con cui il G.I.P. del medesimo Tribunale aveva convalidato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato in ordine al reato di cui agli art. 40 e 49 del d. Igs. n. 504 del 1995, il sequestro preventivo, eseguito dal P.M. in via d'urgenza, del trattore Scania targato [OSCURATO:TARGA], del rimorchio cisterna targato [OSCURATO:TARGA], dei documenti agli stessi relativi, nonché del prodotto trasportato, pari a 25.401 kg di olio lubrificante. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale friulano, hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il comune difensore di fiducia e procuratore speciale, sia [OSCURATO:PERSONA], sia, quale terzo interessato, la società Lemberg PL [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con il quale la difesa deduce la violazione degli art. 2/comma 4/lett. eie 61 del d. Igs. n. 504 del 1995, invocando la non estensibilità del regime di solidarietà in caso di importazione di prodotti non sottoposti ad accisa, ma a imposta di consumo. Si osserva in particolare che il prodotto trasportato dall'indagato era effettivamente olio lubrificante (e non gasolio), in conformità con quanto indicato nei documenti di trasporto, per cui la contestazione ha riguardato la sottrazione al pagamento non dell'accisa, ma dell'imposta di consumo. A ciò si aggiunge che, in base alla normativa vigente dal 2020, per il trasporto di oli lubrificanti deve essere richiesto all'Agenzia delle Dogane un codice amministrativo di riscontro, a cura non dell'autista, né della società di trasporti per cui egli lavora, né dal fornitore o dal venditore del prodotto, ma unicamente dalla società italiana destinataria della spedizione indicata nei documenti di trasporto, ovvero, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con sede in Cerignola, in quanto società che avrebbe immesso il prodotto sul mercato. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non era il soggetto passivo dell'imposta di consumo sull'olio lubrificante di provenienza comunitaria, non apparendo credibile la dichiarazione del legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] di non aver mai ordinato il prodotto e di non conoscere le società estere indicate nei documenti di trasporto, non essendo in ogni caso estensibile all'imposta di consumo il regime di solidarietà operante in caso di importazione irregolare in materia di accisa, come precisato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità. Si contestano inoltre le valutazioni in punto di periculum, rilevandosi che non si procede per reati concorsuali, posto che l'unico indagato è un soggetto cui non può muoversi alcun addebito, mentre i titolari dei beni sottoposti a vincolo sono tutti soggetti estranei alla contestazione; da ultimo, si sottolinea la sproporzione del valore dei beni sequestrati rispetto all'importo dell'imposta dovuta (pari a poco più di 20.000 euro). 2CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili. 1. In via preliminare, occorre richiamare l'affermazione costante di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. E) dell'art. 606 'cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, Rv. 285189 e Sez. Un. n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710). 1.1. Tanto premesso, deve ritenersi che nel caso di specie, non sia configurabile né una violazione di legge, né un'apparenza di motivazione, avendo il Tribunale del Riesame adeguatamente illustrato le ragioni poste a fondamento della propria decisione. Sono stati in tal senso richiamati gli esiti dell'attività di indagine compiuta dalla Guardia di Finanza di Udine, che il 6 agosto 2025 fermava presso lo svincolo autostradale di Portogruaro un autoarticolato con targa polacca guidato da [OSCURATO:PERSONA] e concesso in leasing alla società Lemberg PL [OSCURATO:PERSONA], che era anche proprietaria del rimorchio cisterna modello Elzam. All'interno della cisterna venivano rinvenuti 30.150 litri, pari a 25.410 kg di prodotto che, dichiarato come liquido anticorrosivo, risultava essere in realtà olio lubrificante soggetto all'imposta di consumo ex art. 61 ss. del d. Igs. n. 504 del 1995 e agli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 7-bis del medesimo decreto. Tali obblighi non erano stati osservati nella vicenda in esame, né risultava corrisposta l'imposta di consumo, quantificata dall'Agenzia delle Dogane in euro 20.011,16, per cui, alla luce di tali risultanze, i giudici cautelari hanno ritenuto configurabile il reato di cui agli art. 40 e 49 del d. Igs. n. 504 del 1995, rilevando, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che l'art. 61, comma 1, lett. Cfr). 4,del d. Igs. n. 504 del 1995 prevede che l'immissione in consumo si verifica, per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione, il che consente di affermare che, salvo evidenze di segno contrario, nella vicenda in esame non ravvisabili, debba rispondere dell'omissione de qua anche colui che, al momento della constatazione, venga trovato in possesso del bene sottoposto a imposta di consumo. 3La non tracciabilità del prodotto trasportato è stata poi desunta da una pluralità di elementi, tra cui assume innanzitutto rilievo la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., il quale ha negato di aver mai ordinato, acquistato o richiesto il prodotto in questione, non essendovi in questa fase univoci elementi per dubitare dell'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA]. A ciò è stato aggiunto che all'Agenzia delle Dogane non era stato chiesto il rilascio del Codice amministrativo di riscontro, che la società intermediaria [OSCURATO:PERSONA] s.r.o. aveva un oggetto sociale ("supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta") poco affine con il commercio di oli lubrificanti e che la società produttrice del prodotto, la BK Oil kft, è stata coinvolta in numerose spedizioni fraudolente. Quanto al profilo del periculum, a prescindere da ogni approfondimento circa la pertinenza del richiamo alla confiscabilità dei beni in sequestro, deve osservarsi che, in via preliminare e assorbente, da parte sia del G.I.P. che dei giudici del riesame è stata ragionevolmente rimarcata la necessità di mantenere il vincolo reale per impedire che il reato contestato all'indagato venisse portato a ulteriori conseguenze attraverso la consegna dell'olio lubrificante al reale destinatario e per evitare altresì che, con gli stessi mezzi sequestrati (in particolare la motrice e il rimorchio), venissero poste in essere ulteriori analoghe condotte criminose, risultando non dirimenti in senso contrario le mére intenzioni della società trasportatrice del prodotto di riconsegnarlo al produttore. 1.2. Orbene, fermo restando che le obiezioni sollevate dalla difesa, rispetto a ogni tema dedotto, potranno essere eventualmente sviluppate, soprattutto a livello probatorio, nelle successive evoluzioni del procedimento penale in corso, deve ribadirsi che il provvedimento impugnato risulta preceduto da un'adeguata disamina del compendio investigativo disponibile e sorretto da un apparato argomentativo non apparente, ma razionale e coerente, concernendo in ogni caso le censure difensive aspetti che si muovono nel perimetro non tanto della violazione di legge, ma piuttosto della manifesta illogicità o della erroneità della motivazione, profilo questo, come detto, non deducibile nel giudizio di legittimità riguardante le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio. 2. Alla stregua delle considerazioni svolte, gli odierni ricorsi devono essere dichiarati quindi inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. 4 P.Q.M