CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17015/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RESCIA il 12/05/1968 avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiesto il rigetto del ricorso. Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. c.p.p.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Torino, in riforma della sentenza di primo grado - che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del concorso nel delitto di cui all'art. 640 ter, secondo comma, cod. pen., condannandolo alla pena di anni due e mesi due di reclusione ed euro 1000 di multa - ha ritenuto corretta l'originaria imputazione di delitto di riciclaggio; riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 648 bis, quarto comma, nonché le circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen., la Corte territoriale ha rideterminato il trattamento sanzionatorio in anni uno e mesi otto di reclusione, confermando, nel resto, la decisione di primo grado. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con unico motivo, si duole di violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 110 e 640 ter cod. pen., in relazione al momento consumativo del reato di frode informatica, presupposto del contestato delitto di riciclaggio. La difesa contesta l'affermazione della Corte territoriale secondo cui l'imputato non avrebbe mai fornito elementi utili a ritenere il suo concorso nel reato di frode informatica: a smentire la tesi dei giudici d'appello soccorre il dato, che emerge per tabulas, dell'avvenuto accredito sul conto corrente del [OSCURATO:PERSONA] del profitto del reato. Coerentemente, quindi, il giudice di primo grado aveva ritenuto che la condotta del [OSCURATO:PERSONA] si fosse collocata nel bel mezzo del flusso finanziario, sicché la sua condotta non si era posta all'esterno, bensì all'interno della frode informatica, avendo egli ricevuto direttamente dalla persona offesa il profitto illecito. Osserva la difesa che, nel reato di frode informatica, esattamente come nella truffa, il momento consumativo coincide col conseguimento dell'ingiusto profitto; nel caso di specie - in cui l'accredito delle somme avveniva sul conto corrente dell'imputato, il quale aveva indicato, a tal fine, le proprie coordinate bancarie ai concorrenti -, il momento consumativo si perfezionava, appunto, con l'accredito delle somme. 3. È pervenuta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. Deve rilevarsi che le censure in punto di qualificazione giuridica risultano generiche, e comunque manifestamente infondate, non rapportandosi puntualmente alla motivazione della 1Corte territoriale, che ha fatto corretta applicazione dei principi in tema di diagnosi differenziale tra concorso nel delitto presupposto e riciclaggio. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che risponde del delitto di frode informatica colui che, d'accordo con gli autori materiali della condotta criminosa e a specifica conoscenza della stessa, abbia ricevuto le somme di provenienza illecita al fine della successiva redistribuzione, mentre il soggetto che abbia aperto ed operato sul conto corrente quale titolare al solo fine di permettere agli autori del reato di venire in possesso del profitto risponde del delitto di riciclaggio, non configurandosi alcun profilo di concorso, neppure morale, nel reato di frode informatica ( così in motivazione, Sez. 2, n. 8793 del 14/02/2024, Ejokpaezi, Rv. 286052 - 01; in senso conforme Sez. 2, n. 19125 del 26/04/2023, Baldi, Rv. 284653 - 01; Sez. 2, n. 18965 del 21/04/2016,Barrai, Rv. 266947-01). Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha evidenziato ai fini della riqualificazione l'assenza di concreti elementi da cui desumere la conoscenza e consapevolezza in capo all'imputato dell'utilizzabilità del conto per l'esecuzione dello specifico episodio delittuoso presupposto. 2. Rileva ulteriormente la Corte che il difensore lamenta in via esclusiva l'operata riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 648-bis cod.pen. in conformità all'originaria contestazione, derubricata in primo grado, senza tuttavia chiarire l'interesse all'impugnazione sul punto. Questa Corte ha in più occasioni precisato che è inammissibile il ricorso per cassazione che tende soltanto al mutamento della qualificazione giuridica del fatto senza incidere sul contesto del dispositivo, perché l'interesse alla proposizione della impugnazione deve essere concreto e rilevante, non potendosi lo stesso individuare nella pretesa di una formale applicazione della legge (Sez. 5, n. 28600 del 07/04/2017, D'ilio, Rv. 270246 - 01;) Sez. 1, n. 39215 del 03/07/2017,Morrone, Rv. 270957 - 01; Sez. 6, n. 24608 del 02/04/2015,K., Rv. 264166 - 01). Infatti, il riconoscimento del diritto all'impugnazione è subordinato alla presenza di un interesse immediato, concreto e attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale di cui si contesta la correttezza e a conseguire un'utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso (Sez. 5, n. 2747 del 06/10/2021, dep. 2022, Migliore, Rv. 282542 - 01; v. anche, in relazione alla prospettiva "utilitaristica" sottesa alla nozione di interesse a impugnare nel sistema processual-penalistico, Sez U. Marinaj, Rv. 251693-01). Nella specie il ricorrente non sviluppa alcun argomento circa le ricadute pratiche eventualmente pregiudizievoli del diverso inquadramento giuridico della fattispecie, a fronte di una decisione che ha operato un trattamento sanzionatorio di favore rispetto alle omologhe determinazioni assunte dal primo giudice. 23. Per le ragioni illustrate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M P.Q.M