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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 marzo 2025

Cassazione n. 25557/2025

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

RIESAMEdi PALERMO Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, LUIGI GIORDANOche,nel riportarsi alla requisitoria scritta, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale del difensore di fiducia, avv.[OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che nel riportarsi ai motivi principali, ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 21febbraio 202 5 depositata in data 10 marzo 2025 il Tribunale di Palermo, sez.

Riesame, ha parzialmente riformato l’ordinanza d e l Giudice per le indagini preliminari del tribunale cittadino del 28 gennaio 2025 nei confronti diAvellino Giacomo sostituendo la misura della custodia cautelare in carcerecon quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

La condotta contestata è quella di concorso esterno in associazione mafiosa ed in particolare, di avere assicurato canali riservati e stabili di comunicazione alla famiglia mafiosa di Uditore e contribuito ad organizzare le riunioni dei sodali aventi ad oggetto la pianificazione e l’esecuzione del programma criminoso. 2.Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’indagato attraverso il difensore di fiducia con atto sottoscritto da quest’ultimo articolando ilseguente motiv o . 2.1.Con un unico motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della gravità indiziaria in relazione alla condotta contestata al capo 3) di cui agli artt. 110,416 bis cod. pen.

Nella ricostruzione dell’ordinanza impugnata, l’indagato avrebbericoperto il ruolo di latore di comunicazioni da e per il fratello [OSCURATO:PERSONA],quest’ultimo organico al gruppo,in vista di appuntamenti con terzi soggetti non nominati.

Tuttavia, l’ordinanza, conmotivazione lacunosa si è limitata ad elencare le occasioni in cui è stato oggetto di intercettazione telefonica l’intervento dell’indagato in favore del fratello senza chiarite lo specifico apporto alla consorteria mafiosa.

Illogica risulta la motivazione laddove esclude l’ipotesi del reato di favoreggiamento “[..] in ragione dell’apprezzabile pregnanza e durata del contributo[..]” e della messa a disposizione del suo bar come luogo di appuntamenti a fronte di episodi numericamente esigui rispetto alla durata temporale delle indagini preliminari ( le intercettazioni riguardano unicamente quattro comunicazioni tra il 15 giugno 2021 e il 24 marzo 2023).

Mancano nel caso di specie, la stabilità , concretezza e volontarietà del contributo richieste da questa Corte ai fini della configurabilità della fattispecie di cui agli artt.110,416 bis cod. pen., avendo al più l’indagato agito in favore del fratello [OSCURATO:PERSONA] in ragione delle minacce che erano rivolte a quest’ultimo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato per le ragioni e nei limiti di seguito indicati. 1.La ordinanza impugnata con motivazione immune da vizi logici ha ravvisato sulla base delle risultanze istruttorie la sussistenza della gravità indiziaria in relazione alla condotta di cui al capo 3).

1.1. Lagiurisprudenza di questa Corte, nel delineare la figura del concorrente esterno ha chiarito che risponde di concorso esterno nel delitto associativo colui che, non inserito organicamente nel sodalizio, agisca con la finalità di apportare un contributo significativo e determinante per la vita e la sopravvivenza dello stesso, supportandone l'azione nei momenti di particolare difficoltà (ex multisSez. 5, n. 33874 del 05/07/2021, Giglio, Rv. 281770).

Il Tribunale del Riesame ha operato buon governo delle indicazioni di questa Cortee con motivazione immune da vizi (p.10) ha evidenziato come [OSCURATO:PERSONA] abbia assunto “[..]il ruolo di facilitatore di dinamiche associative cui, tuttavia, i sodali non lo ammettono ed alle quali egli non prende volontariamente parte[..]”, alla luce delleplurime conversazioni intercettate.

Alcune conversazioni lo vedono quale interlocutore;altre, invece, fanno a lui riferimento come persona che svolgeva il ruolo di latore di comunicazioni da e per il fratello [OSCURATO:PERSONA] in vista di appuntamenti con terzi soggetti(p.6).

La ordinanza impugnata ricostruisce in tal modo lo specifico ruolo assunto da [OSCURATO:PERSONA] il quale,attraverso l’esercizio della sua attività commerciale e la titolarità di un bar,consente che proprio il suo bar divenga (p.9) “ [..] l'insospettabile luogo per la concertazione in forme stabili di riunione riservatetra esponenti mafiosi[..].

La ordinanza impugnata sottolinea altresì il consenso consapevole e volontario offerto dall’indagato all’utilizzo del bar nella sua titolarità come luogo ove i vertici mafiosi potevano rintracciare in sicurezza suo fratello [OSCURATO:PERSONA] il quale, pur svolgendo l’attività di imprenditore, non usava alcuna utenza cellulare al fine di concordare gli appuntamenti con i partecipi all’associazione.

1.2. Infondata è la censura ulteriore contenuta nell’unico motivo di ricorso in ordine alla qualificazione giuridica della condotta dell’indagato, al più riconducibile secondo la difesa ad una ipotesi di favoreggiamento di cui all’art.378 cod. pen.

L’ordinanza impugnata individua il discrimen proprio nell’assenza nella condotta di [OSCURATO:PERSONA] della episodicità e della limitazione soggettiva che caratterizza il delitto di favoreggiamento personale.

Il sostegno assicurato dall’indagato risulta esteso a più soggetti (Spataro, il fratello e gli interlocutori di quest’ultimo) aiutati quali componenti del gruppo mafiosoe non si esaurisce in singole e occasionali condotte a supporto, quanto in un contributo costante e di apprezzabile durata.

La condotta dell'agente, infatti, proprio perché relativa a più soggetti, non è apparsa sorretta dall'intenzione di aiutare un partecipe ad eludere le investigazioni dell'autorità, ma dalla volontà di offrire “un pregnante contributo fattuale” al sodalizio (Sez. 1, n. 48560 del 04/07/2023,Occhipinti, Rv. 285461 - 01).

2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. RIESAMEdi PALERMO Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, LUIGI GIORDANOche,nel riportarsi alla requisitoria scritta, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale del difensore di fiducia, avv.[OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che nel riportarsi ai motivi principali, ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 21febbraio 202 5 depositata in data 10 marzo 2025 il Tribunale di Palermo, sez. Riesame, ha parzialmente riformato l’ordinanza d e l Giudice per le indagini preliminari del tribunale cittadino del 28 gennaio 2025 nei confronti diAvellino Giacomo sostituendo la misura della custodia cautelare in carcerecon quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. La condotta contestata è quella di concorso esterno in associazione mafiosa ed in particolare, di avere assicurato canali riservati e stabili di comunicazione alla famiglia mafiosa di Uditore e contribuito ad organizzare le riunioni dei sodali aventi ad oggetto la pianificazione e l’esecuzione del programma criminoso. 2.Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’indagato attraverso il difensore di fiducia con atto sottoscritto da quest’ultimo articolando ilseguente motiv o . 2.1.Con un unico motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della gravità indiziaria in relazione alla condotta contestata al capo 3) di cui agli artt. 110,416 bis cod. pen. Nella ricostruzione dell’ordinanza impugnata, l’indagato avrebbericoperto il ruolo di latore di comunicazioni da e per il fratello [OSCURATO:PERSONA],quest’ultimo organico al gruppo,in vista di appuntamenti con terzi soggetti non nominati. Tuttavia, l’ordinanza, conmotivazione lacunosa si è limitata ad elencare le occasioni in cui è stato oggetto di intercettazione telefonica l’intervento dell’indagato in favore del fratello senza chiarite lo specifico apporto alla consorteria mafiosa. Illogica risulta la motivazione laddove esclude l’ipotesi del reato di favoreggiamento “[..] in ragione dell’apprezzabile pregnanza e durata del contributo[..]” e della messa a disposizione del suo bar come luogo di appuntamenti a fronte di episodi numericamente esigui rispetto alla durata temporale delle indagini preliminari ( le intercettazioni riguardano unicamente quattro comunicazioni tra il 15 giugno 2021 e il 24 marzo 2023). Mancano nel caso di specie, la stabilità , concretezza e volontarietà del contributo richieste da questa Corte ai fini della configurabilità della fattispecie di cui agli artt.110,416 bis cod. pen., avendo al più l’indagato agito in favore del fratello [OSCURATO:PERSONA] in ragione delle minacce che erano rivolte a quest’ultimo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato per le ragioni e nei limiti di seguito indicati. 1.La ordinanza impugnata con motivazione immune da vizi logici ha ravvisato sulla base delle risultanze istruttorie la sussistenza della gravità indiziaria in relazione alla condotta di cui al capo 3). 1.1. Lagiurisprudenza di questa Corte, nel delineare la figura del concorrente esterno ha chiarito che risponde di concorso esterno nel delitto associativo colui che, non inserito organicamente nel sodalizio, agisca con la finalità di apportare un contributo significativo e determinante per la vita e la sopravvivenza dello stesso, supportandone l'azione nei momenti di particolare difficoltà (ex multisSez. 5, n. 33874 del 05/07/2021, Giglio, Rv. 281770). Il Tribunale del Riesame ha operato buon governo delle indicazioni di questa Cortee con motivazione immune da vizi (p.10) ha evidenziato come [OSCURATO:PERSONA] abbia assunto “[..]il ruolo di facilitatore di dinamiche associative cui, tuttavia, i sodali non lo ammettono ed alle quali egli non prende volontariamente parte[..]”, alla luce delleplurime conversazioni intercettate. Alcune conversazioni lo vedono quale interlocutore;altre, invece, fanno a lui riferimento come persona che svolgeva il ruolo di latore di comunicazioni da e per il fratello [OSCURATO:PERSONA] in vista di appuntamenti con terzi soggetti(p.6). La ordinanza impugnata ricostruisce in tal modo lo specifico ruolo assunto da [OSCURATO:PERSONA] il quale,attraverso l’esercizio della sua attività commerciale e la titolarità di un bar,consente che proprio il suo bar divenga (p.9) “ [..] l'insospettabile luogo per la concertazione in forme stabili di riunione riservatetra esponenti mafiosi[..]. La ordinanza impugnata sottolinea altresì il consenso consapevole e volontario offerto dall’indagato all’utilizzo del bar nella sua titolarità come luogo ove i vertici mafiosi potevano rintracciare in sicurezza suo fratello [OSCURATO:PERSONA] il quale, pur svolgendo l’attività di imprenditore, non usava alcuna utenza cellulare al fine di concordare gli appuntamenti con i partecipi all’associazione. 1.2. Infondata è la censura ulteriore contenuta nell’unico motivo di ricorso in ordine alla qualificazione giuridica della condotta dell’indagato, al più riconducibile secondo la difesa ad una ipotesi di favoreggiamento di cui all’art.378 cod. pen. L’ordinanza impugnata individua il discrimen proprio nell’assenza nella condotta di [OSCURATO:PERSONA] della episodicità e della limitazione soggettiva che caratterizza il delitto di favoreggiamento personale. Il sostegno assicurato dall’indagato risulta esteso a più soggetti (Spataro, il fratello e gli interlocutori di quest’ultimo) aiutati quali componenti del gruppo mafiosoe non si esaurisce in singole e occasionali condotte a supporto, quanto in un contributo costante e di apprezzabile durata. La condotta dell'agente, infatti, proprio perché relativa a più soggetti, non è apparsa sorretta dall'intenzione di aiutare un partecipe ad eludere le investigazioni dell'autorità, ma dalla volontà di offrire “un pregnante contributo fattuale” al sodalizio (Sez. 1, n. 48560 del 04/07/2023,Occhipinti, Rv. 285461 - 01). 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del
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