Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021

Cassazione n. 09061/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi della motivazione, per non avere la Corte territoriale ritenuto sussistente l'attenuante di cui all'art. 648 cpv. c.p.

2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivo privo di specificità.

Il ricorrente ha reiterato la stessa doglianza già sollevata dinanzi alla Corte d'appello e da questa disattesa con argomentazioni immuni da vizi.

La Corte territoriale, infatti, nell'escludere l'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, c.p., ha posto in risalto che già il dato numerico (7 motori) rendeva eo ipso difficile ipotizzare la lieve consistenza economica del bene ricettato.

La menzionata Corte ha aggiunto che la contraffazione del numero del telaio di alcuni motori, indicativa di sicura professionalità, e il ricco curriculum vitae dell'imputato, gravato da numerosi precedenti anche specifici, ostavano alla concedibilità dell'attenuante.

In tal modo il Collegio del merito ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte, secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'art. 648 cpv. c.p., si deve aver riguardo a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto, complessivamente considerato, sicché fra gli elementi da prendere in considerazione vanno compresi tutti quelli previsti dall'art. 133 c.p. (Sez.

VI, n. 7554 del 2 febbraio 2011, Rv 249226).

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale del 21 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi della motivazione, per non avere la Corte territoriale ritenuto sussistente l'attenuante di cui all'art. 648 cpv. c.p. 2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivo privo di specificità. Il ricorrente ha reiterato la stessa doglianza già sollevata dinanzi alla Corte d'appello e da questa disattesa con argomentazioni immuni da vizi. La Corte territoriale, infatti, nell'escludere l'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, c.p., ha posto in risalto che già il dato numerico (7 motori) rendeva eo ipso difficile ipotizzare la lieve consistenza economica del bene ricettato. La menzionata Corte ha aggiunto che la contraffazione del numero del telaio di alcuni motori, indicativa di sicura professionalità, e il ricco curriculum vitae dell'imputato, gravato da numerosi precedenti anche specifici, ostavano alla concedibilità dell'attenuante. In tal modo il Collegio del merito ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte, secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'art. 648 cpv. c.p., si deve aver riguardo a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto, complessivamente considerato, sicché fra gli elementi da prendere in considerazione vanno compresi tutti quelli previsti dall'art. 133 c.p. (Sez. VI, n. 7554 del 2 febbraio 2011, Rv 249226). 3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 21 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09061/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris