CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17850/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25552/2016 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede legale in Milano , [OSCURATO:PERSONA], n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, ing. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in forza di procura speciale e nomine poste in calce al ricorso, dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 65H01 H501 I), [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 73E02 F839 A) ed [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 77B04 L049 X), con studio in Roma, alla Via XXIV maggio, n. 43 ([OSCURATO:PERSONA] e Associati). - RICORRENTE – CONTRO l’A GENZIA DELLE E NTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. [OSCURATO:PERSONA] il C [OSCURATO:PERSONA] R OCCHETTA S ANT ’A NTONIO -FG- ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco pro tempore , dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomine poste a margine del controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Velletri (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 59S21 I535 C) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 55L44 H501 S), con studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 33. - CONTRORICORRENTI - per la cassazione della sentenza n. 1760/25/2016 della Commissione tributaria regionale della Puglia (Bari-Sezione distaccata di Foggia), depositata in data 5 luglio 2016. U DITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza camerale del 3 maggio 2023; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con la suindicata sentenza la Commissione tributaria regionale della Puglia (Bari-Sezione distaccata di Foggia) rigettava l’appello proposto dalla contribuente ed accoglieva quello avanzato dall’Agenzia delle Entrate avverso la pronuncia n. 309/5/2015 della Commissione tributaria provinciale di Foggia, così ritenendo legittimi gli avvisi di accertamento nn. 5104 e 5106 del 12 dicembre 2013, con i quali era stata determinata l’ICI dovuta dalla società [OSCURATO:PERSONA] per i periodi di imposta 2008 e 2009 in relazione al possesso di un impianto di energia elettrica a sfruttamento eolico; 2.avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. proponeva ricorso per cassazione, notificato il 31 ottobre 2016, formulando un unico articolato motivo d’impugnazione; 3. l’Agenzia delle Entrate ed il Comune di [OSCURATO:PERSONA]Antonio notificavano controricorso in data 9 e 12 dicembre 2016; [OSCURATO:PERSONA] : 4. con istanza del 27 dicembre 2018 sottoscritta dal difensore del ricorrente, munito dei relativi poteri, la società [OSCURATO:PERSONA], nel dare atto di aver provveduto a versare le somme di cui alla pretesa impositiva, ha chiesto, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., di dichiarare il giudizio estinto e di compensare le spese del presente giudizio; 5.la predetta richiesta è stata espressamente accettata dalla difesa erariale, nonché dal Sindaco del menzionato Comune, oltre che dal relativo difensore; 6.la predetta rinunzia corrisponde alle prescrizioni di cui all’art. 390 cod. proc. civ.; 7. la suindicata congiunta richiesta di estinzione del giudizio consente, anche ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ., di compensare integralmente le spese digiudizio; 8. Non ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 - quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, come tale di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass., Sez. L., 9 luglio 2020, n. 14641; Cass., Sez. T, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. VI/I, 12 novembre 2015, n. 23175); P . Q . M . la Corte, letto l’art. 391 cod. proc. civ., dichiara l’estinzione del giudizio pe