CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01002/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato, riqualificando il fatto nel reato di furto pluriaggravato, ritenendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti e rideterminando la pena inflitta, la sentenza del Tribunale di Trani del 4 dicembre 2017 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione e, esclusa la recidiva e concesse le attenuanti generiche, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo e unico motivo del ricorso dell'imputato, che denunzia la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché prospetta deduzioni assolutamente generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, così come del tutto generico appariva anche l'atto di appello; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il