CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20310/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 19620-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. in liquidazione, cf. 009987360583, in persona del liquidatore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, P.zza del Fante n. 2, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentata e difesa - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t.- AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. - [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 6328/11/2019della Commissione tributaria regionale delLazio, depositata il 12.11.2019; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 21 dicembre 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che Dalla sentenza impugnata si evince che a ll a società fu notificat a la cartella di pagamento, relativa all’anno d’imposta 2004 per Iva ed “altro”, contestata dalla contribuente perché eseguita solo nell’anno 2011, e Cartella di pagamento – Notificazione – Travisamento dei fatti – Vizio di motivazione RGN 19620/2020 Consigliere rel. Federici pertanto oltre il termine triennale dalla dichiarazione dei redditi, così come previsto dall’art. 25, comma 1, lett. a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, trattandosi di cartella emessa ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Costituitesi l’Agenzia delle entrate e il concessionario della riscossione, quest’ultimo negò la decadenza in ragione della esistenza di una precedente notifica, avvenuta tempestivamente in data 7 gennaio 2008 . [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma rigettò il ricorso ritenendo correttamente notificata la cartella del 2008. L’appello proposto dalla società dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio fu dichiarato inammissibileper difetto di specificità. Con ordinanza n. 19467 del 2017 la Corte di cassazione cassò la sentenza d’appello e rinviò il giudizio di nuovo dinanzi alla Commissione regionale per il riesame dell’appello. Con la sentenza n. 6328/11/2019, ora al vaglio di questa Corte, la Commissione tributaria regionale rigettò di nuovo l’impugnazione della società. Il giudice regionale ha rilevato che la notificaeseguita nel 2008 fosse regolare, perché, tanto nell’ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario, quanto nell’ipotesi di irreperibilità assoluta -secondo la disciplina ratione temporis vigente-,gli adempimenti richiesti dall’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, che rinviava alle disposizioni dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, risultavano i medesimi, e, risultando osservati gli adempimenti, la notifica era da considerarsi rituale. La contribuente ha censurato la sentenza, di cui ha chiesto la cassazione, affidandosi ad un motivo. L’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate - Riscossione, cui pur risulta ritualmente notificato il ricorso, non hanno intesto resisterecon controricorso. Nell’adunanza camerale del 21 dicembre 2022la causa è stata discussa e decisa. Considerato che Con l’unico motivo la contribuenteha denunciato l ’omessa valutazione di un fatto storico decisivo peril giudizio, oggetto di discussione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., quanto alla notifica tempestiva della cartella di pagamento. Il motivo, e dunque il ricorso, è inammissibile.RGN 19620/2020 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente afferma che sin dal giudizio di primo grado ebbe ad eccepire la decadenza dal potere di notifica della cartella erariale, ex art. 25, comma 1, lett. a) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. L’Amministrazione finanziaria e l’allora agente della riscossione (Equitalia sud spa) negarono invece la decadenza, perché alla contribuente era stata già notificata tempestivamente un’altra cartella (7.01.2008), formalmente andata a buon fine per compiuta giacenza. Al momento della notificazione della cartella di cui si controverte nel presente giudizio, ricevuta dalla contribuente il 29 aprile 2011, non si era pertanto verificata alcuna decadenza ai sensi dell’art. 25 cit. Sennonché la difesa della società rileva che sin dal primo grado ebbe a contestare la ritualità stessa della prima notifica (de l 2008) , che non rispondeva al vero essersi formalmente compiuta per irreperibilità assoluta con attestazione di compiuta giacenza. Al contrario la notificazione era stata eseguita presso un indirizzo al quale risultava sconosciuta. Tale indirizzo corrispondeva alla vecchia sede legale, modificata però sin dal 2 aprile 2004 con rituale comunicazione del trasferimento e del nuovo domicilio al Registro delle imprese. La nuova sede legale era pertanto opponibile ai terzi, compresa l’Agenzia delle entrate. Ne c onseguiva non già una notifica eseguita a soggetto irreperibile, bensì una notifica errata e mai perfezionatasi, così che l’unica notificazione corretta era quella risalente al 29 aprile 2011, ormai tardiva. Sostiene che talecircostanza, la notificazione della cartella del 2008 eseguita presso un erroneo indirizzo,era stata costantemente rappresentat a e reiterata anche in sede di rinvio, fatto tuttavia non esaminato dalla Commissione tributaria regionale, che con la sua decisione, secondo la prospettazione difensiva della ricorrente, era pertanto incorsa in un vizio motivazionale. Così chiarito il tema, il motivo è inammissibile perché con la sua censura la società ha in concreto denunciato non già un vizio di motivazione, ma un errore percettivo del giudice d’appello, che non si è avveduto della circostanza, pur sempre rappresentata dalla contribuente, dell’erroneità dell’indirizzo presso cui fu compiuta la notificazione del 2008, senza pertanto mai pronunciarsi sulla questione.RGN 19620/2020 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] afferma che l'errore di fatto, idoneo a costituire motivo di revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., si configura come una falsa percezione della realtà, e pertanto consiste in unerrore meramente percettivo che in nessun modo coinvolge l'attività valutativa del giudice per situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; ne consegue che non è configurabile l'errorerevocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico (Cass., 15 gennaio 2009, n. 844; 28 marzo 2018, n. 7617). Ciò che rileva, ai fini della revocazione, è l’errore di fatto in cui il giudice possa essere incorso nella lettura degli atti del processo a quo , consistendo l'errore revocatorio in un errore di percezione che abbia indotto a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa. Nel caso di specie il giudice regionale, soffermandosi sulla interpretazione della ritualità della notifica, ha deciso sul presupposto fattuale che la notifica medesima fosse comunque pervenuta presso il domicilio della società, laddove ciò non era rispondente al vero, perché l’indirizzo di recapito nella notifica della cartella di pagamento eseguita nel 2008, come evidenzia la stessa difesa dalla contribuente, non corrispondeva al domicilio della destinataria. Ne deriva che il rimedio a cui la ricorrente avrebbe dovuto far ricorso non era l’impugnazione della decisione dinanzi a questa Corte, ma quello revocatorio dinanzi alla stessa Commissione tributaria regionale. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.Nulla va liquidato in ordine alle spese, essendo rimaste intimate l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate– Riscossione. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a qu