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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19568/2026

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Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGaetano [OSCURATO:PERSONA] r)EF)c)si-rp-rA IN 28 026 li iFoàéz:fr',, ,I,J;zart0 ktrì3« - Sointi3 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGaetano [OSCURATO:PERSONA] r)EF)c)si-rp-rA IN 28 026 li iFoàéz:fr',, ,I,J;zart0 ktrì3« - Sointi3 3
Sentenza Cassazione n. 19568/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris