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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 03390/2022

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[OSCURATO:PERSONA] 4232/2021 Roma, sul ricorso proposto da 6 - -39° [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in atti RICORRENTI contro: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in atti [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in atti CONTRORICORRENTE avverso: sentenza della Corte di Appello di Firenze nr. 2386/2020 resa in data 30.12.2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia congiunto al ricorso proposto dai ricorrenti e dai controricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA] oggL 3/ [OSCURATO:PERSONA] is Ly,E -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 4232/2021 Roma, sul ricorso proposto da 6 - -39° [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in atti RICORRENTI contro: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in atti [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in atti CONTRORICORRENTE avverso: sentenza della Corte di Appello di Firenze nr. 2386/2020 resa in data 30.12.2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia congiunto al ricorso proposto dai ricorrenti e dai controricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA] oggL 3/ [OSCURATO:PERSONA] is Ly,E -
Decreto Cassazione n. 03390/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris