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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29207/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26281-2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso l o studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA],che la rappresenta e dife nde giusta procura speciale estesa in calce alricorso -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliatoin Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresenta to e dife so dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e ANDREAATTEOTOLA giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrenti– avverso la sentenza n. 948/01/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella CAMPANIA, depositata il 2 / 2 /201 8 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Ciro e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. propon e ricorso, affidato a duemotivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del la Campania aveva accoltol’appello erariale avverso la sentenza n. 15432 /201 6 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva accoltoil ricorso propostoavverso l’avviso di rettifica IMU annualità 2012 , con riguardo all’immobile, di proprietà della contribuente , sito in Napoli, [OSCURATO:PERSONA] 355, sul presupposto della mancata prova della notifica dell’atto pregiudiziale, consistente nella modifica della rendita catastale, successiva all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; l’Agenzia delle entrate ed il Comune di Napoli resistono con controricorso; la società contribuente ha infine depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA]

1. preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione, sollevata dal Comune controricorrente, di non autosufficienza e di difetto di specificità del ricorso per violazione degli artt. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., posto che a differenza di quanto si sostiene nel controricorso la sentenza è stata sottoposta a specifica impugnazione nel rispetto dell'art. 366, 1 comma cod. proc. ed avendo la ricorrente, contenendo il ricorso l'esposizione delle fasi del giudizio e degli elementi essenziali per consentire a questa Corte l'individuazione dell'oggetto e dei più rilevanti atti svolti nella fase di merito, parimenti indicando, all'interno delle censure, le norme asseritamente violate dal giudice di appello;

2.1. con il primo motivo di ricorso la rico rrent e avanza censura ex art. 360, co.1, n. 3 c.p.c. per violazione de ll’art. 74, comma 1, L. n. 342/2000 e lamenta che la sentenza impugnata abbia ritenuto che la contribuente fosse a conoscenza della variazione catastale, in quanto in data 30.10.2009 aveva acquistato, con atto pubblico, l’immobile in questione, ed in quella sede sarebbe «emersa la nuova rendita catastale», ed essendo stata inoltre definita con sentenza n. 2270/27/2016 dalla Commissione tributaria provincial e di Napoli l’impugnazione avverso l’avviso di accertamento ICI 2011, rigettata «sul presupposto della definitività della modifica della rendita catastale… in contestazione»; 2.2.con il secondo motivo di ricorso la ricorrente avanza censura ex art. 360, co.1, n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 2697 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto prive di fondamento le contestazioni relative al difetto di conoscenza della rettifica della rendita catastale a fronte dell’indicazione nell’atto di compravendita del 30.12.2009 e nel catasto, senza dar conto della mancata prova, da parte dell’Amministrazione, circa la notifica della variazione di classamento;

2.3. le doglianze, da esaminare congiuntamente, sono fondate;

2.4. non è, in fatto, in contestazione tra le parti, che, nella fattispecie inesame, l'immobile in questione sia stato oggetto di variazione catastale in data 10.6.2008 nei confronti della dante causa dell’odierna società ricorrente;2.5. ne consegue che la rettifica del valore da parte dell'Amministrazione sia certamentesuccessiva al 1° gennaio 2000, con conseguenteobbligo di notifica della stessa, ai sensi dell'art. 74, comma 1, della L. n. 342/2000, perché l'atto attributivo o modificativo della rendita siaefficace, diversamente, quindi, da quanto disposto dal comma 3 dellostesso art. 74 della citata legge, per le attribuzioni o rettifiche di rendita adottate entro il 31 dicembre 1999, in relazione alle quali il Comune può legittimamente chiedere l'imposta dovuta in base al classamento,che ha effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione(cfr. Cass. 11 marzo 2014, n. 5621; Cass. 18 maggio 2011, n. 10953;Cass. 8 luglio 2009, n. 16031);

2.6. la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che la prova della notifica sia evincibile, come dianzi illustrato, dalle risultanze dell’atto di compravendita dell’immobile in questione, in cui sarebbe «emersa» la nuova rendita catastale , e d all’esito dell’impugnazione di precedente avviso di rettifica ICIrelativamente alla de finitività della modifica della rendita catastale;

2.7. ritiene il Collegio che, poiché la norma sopra richiamata subordinala produzione degli effetti dell'attribuzione della nuova rendita alla notificazione e che da tale momento decorre anche il termine per impugnare l'atto dell'Agenzia del Territorio, la prova della cognizione del nuovo classamento non può essere ricercata aliunde ma deve essere fornita esclusivamente attraverso la produzione dell'atto ritualmente notificato che assolve alla funzione tipica ed essenziale di conoscenza legale;

3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va accolto e la causa,non necessitando di altriaccertamenti in punto di fatto, può essere decisa con l'accoglimento dell'originario ricorso proposto dal la società contribuente;

4. le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidanocome da dispositivo, mentre ilprogressivo consolidamento della giurisprudenza in materia rende opportuno co mpensare le spese del merito P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l'originario ricorso de lla società contribuent e; compensa le spese di lite dei gradi di merito; condanna le parti controricorrenti, in solido,al pagamento delle spese di questo giudizio in favore della ricorrente che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti.

Così deciso in Roma, nella camera di con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26281-2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso l o studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA],che la rappresenta e dife nde giusta procura speciale estesa in calce alricorso -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliatoin Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresenta to e dife so dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e ANDREAATTEOTOLA giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrenti– avverso la sentenza n. 948/01/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella CAMPANIA, depositata il 2 / 2 /201 8 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Ciro e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. propon e ricorso, affidato a duemotivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del la Campania aveva accoltol’appello erariale avverso la sentenza n. 15432 /201 6 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva accoltoil ricorso propostoavverso l’avviso di rettifica IMU annualità 2012 , con riguardo all’immobile, di proprietà della contribuente , sito in Napoli, [OSCURATO:PERSONA] 355, sul presupposto della mancata prova della notifica dell’atto pregiudiziale, consistente nella modifica della rendita catastale, successiva all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; l’Agenzia delle entrate ed il Comune di Napoli resistono con controricorso; la società contribuente ha infine depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA] 1. preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione, sollevata dal Comune controricorrente, di non autosufficienza e di difetto di specificità del ricorso per violazione degli artt. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., posto che a differenza di quanto si sostiene nel controricorso la sentenza è stata sottoposta a specifica impugnazione nel rispetto dell'art. 366, 1 comma cod. proc. ed avendo la ricorrente, contenendo il ricorso l'esposizione delle fasi del giudizio e degli elementi essenziali per consentire a questa Corte l'individuazione dell'oggetto e dei più rilevanti atti svolti nella fase di merito, parimenti indicando, all'interno delle censure, le norme asseritamente violate dal giudice di appello; 2.1. con il primo motivo di ricorso la rico rrent e avanza censura ex art. 360, co.1, n. 3 c.p.c. per violazione de ll’art. 74, comma 1, L. n. 342/2000 e lamenta che la sentenza impugnata abbia ritenuto che la contribuente fosse a conoscenza della variazione catastale, in quanto in data 30.10.2009 aveva acquistato, con atto pubblico, l’immobile in questione, ed in quella sede sarebbe «emersa la nuova rendita catastale», ed essendo stata inoltre definita con sentenza n. 2270/27/2016 dalla Commissione tributaria provincial e di Napoli l’impugnazione avverso l’avviso di accertamento ICI 2011, rigettata «sul presupposto della definitività della modifica della rendita catastale… in contestazione»; 2.2.con il secondo motivo di ricorso la ricorrente avanza censura ex art. 360, co.1, n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 2697 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto prive di fondamento le contestazioni relative al difetto di conoscenza della rettifica della rendita catastale a fronte dell’indicazione nell’atto di compravendita del 30.12.2009 e nel catasto, senza dar conto della mancata prova, da parte dell’Amministrazione, circa la notifica della variazione di classamento; 2.3. le doglianze, da esaminare congiuntamente, sono fondate; 2.4. non è, in fatto, in contestazione tra le parti, che, nella fattispecie inesame, l'immobile in questione sia stato oggetto di variazione catastale in data 10.6.2008 nei confronti della dante causa dell’odierna società ricorrente;2.5. ne consegue che la rettifica del valore da parte dell'Amministrazione sia certamentesuccessiva al 1° gennaio 2000, con conseguenteobbligo di notifica della stessa, ai sensi dell'art. 74, comma 1, della L. n. 342/2000, perché l'atto attributivo o modificativo della rendita siaefficace, diversamente, quindi, da quanto disposto dal comma 3 dellostesso art. 74 della citata legge, per le attribuzioni o rettifiche di rendita adottate entro il 31 dicembre 1999, in relazione alle quali il Comune può legittimamente chiedere l'imposta dovuta in base al classamento,che ha effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione(cfr. Cass. 11 marzo 2014, n. 5621; Cass. 18 maggio 2011, n. 10953;Cass. 8 luglio 2009, n. 16031); 2.6. la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che la prova della notifica sia evincibile, come dianzi illustrato, dalle risultanze dell’atto di compravendita dell’immobile in questione, in cui sarebbe «emersa» la nuova rendita catastale , e d all’esito dell’impugnazione di precedente avviso di rettifica ICIrelativamente alla de finitività della modifica della rendita catastale; 2.7. ritiene il Collegio che, poiché la norma sopra richiamata subordinala produzione degli effetti dell'attribuzione della nuova rendita alla notificazione e che da tale momento decorre anche il termine per impugnare l'atto dell'Agenzia del Territorio, la prova della cognizione del nuovo classamento non può essere ricercata aliunde ma deve essere fornita esclusivamente attraverso la produzione dell'atto ritualmente notificato che assolve alla funzione tipica ed essenziale di conoscenza legale; 3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va accolto e la causa,non necessitando di altriaccertamenti in punto di fatto, può essere decisa con l'accoglimento dell'originario ricorso proposto dal la società contribuente; 4. le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidanocome da dispositivo, mentre ilprogressivo consolidamento della giurisprudenza in materia rende opportuno co mpensare le spese del merito P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l'originario ricorso de lla società contribuent e; compensa le spese di lite dei gradi di merito; condanna le parti controricorrenti, in solido,al pagamento delle spese di questo giudizio in favore della ricorrente che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti. Così deciso in Roma, nella camera di con
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