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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 22337/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; h FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Bari confermava la sentenza con cui il tribunale di Bari, in data 19.12.2017, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati in rubrica ascrittigli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte del giudice di appello e di mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, con conseguente estinzione per prescrizione dei reati in questione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello (si veda sulla acquisizione della sentenza di condanna del Palombella da parte della magistratura militare, p. 9 della sentenza oggetto di ricorso) e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

L'originaria inammissibilità del ricorso non consente di rilevare il compiuto decorso del termine di prescrizione, verificatosi dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 26.1.2022. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ente DEPOSITATA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; h FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Bari confermava la sentenza con cui il tribunale di Bari, in data 19.12.2017, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati in rubrica ascrittigli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte del giudice di appello e di mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, con conseguente estinzione per prescrizione dei reati in questione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello (si veda sulla acquisizione della sentenza di condanna del Palombella da parte della magistratura militare, p. 9 della sentenza oggetto di ricorso) e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). L'originaria inammissibilità del ricorso non consente di rilevare il compiuto decorso del termine di prescrizione, verificatosi dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26.1.2022. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ente DEPOSITATA
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