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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2022

Cassazione n. 03163/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha ride- terminato la pena inflitta, ma ha confermato la penale responsabilità del predet- to per il reato di cui all'art. 595 cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia il difetto di motivazione in ordine all'eccezione di incompetenza territoriale, è inammissibile in quanto non reiterato con l'atto di appello.

Invero, considerato che nel giudizio di appello i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione enunciati nell'originario atto d'impugna- zione a norma dell'art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020, dep. 2021, Rv. 280783), non sono proponibili in sede di ricorso per cassazione questioni mai prima sollevate, salvo che riguardino argomenti "nuovi", enunciati "a sorpresa" dal giudice dell'impugnazione di merito in funzio- ne risolutiva (Sez. 3, n. 35494 del 17/06/2021, Rv. 281852), circostanza non sussistente nel caso in esame; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazio- ne di legge in relazione agli artt. 595 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., è costituito da mere doglianze in punto di fatto e, pertanto, non è consentito in sede di legit- timità; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi- la in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14 dicembre 2022 Il C !gli re estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha ride- terminato la pena inflitta, ma ha confermato la penale responsabilità del predet- to per il reato di cui all'art. 595 cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia il difetto di motivazione in ordine all'eccezione di incompetenza territoriale, è inammissibile in quanto non reiterato con l'atto di appello. Invero, considerato che nel giudizio di appello i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione enunciati nell'originario atto d'impugna- zione a norma dell'art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020, dep. 2021, Rv. 280783), non sono proponibili in sede di ricorso per cassazione questioni mai prima sollevate, salvo che riguardino argomenti "nuovi", enunciati "a sorpresa" dal giudice dell'impugnazione di merito in funzio- ne risolutiva (Sez. 3, n. 35494 del 17/06/2021, Rv. 281852), circostanza non sussistente nel caso in esame; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazio- ne di legge in relazione agli artt. 595 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., è costituito da mere doglianze in punto di fatto e, pertanto, non è consentito in sede di legit- timità; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi- la in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 Il C !gli re estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 03163/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris