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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 07129/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 15 giugno 2021 il Tribunale di Catanzaro, quale Giudice del riesame delle misure cautelari personali, ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di cui agli artt. 375, commi 1 e 2 cod. pen. nonché 48, 61 n. 2, 479 in relazione all'art. 476, comma 2 cod. pen., nei confronti dell'ordinanza del 4 maggio 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, in forza della quale era stata applicata all'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari.

2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi di impugnazione.

2.1. Col primo motivo il ricorrente - ribadita la possibilità di denunciare il vizio per la prima volta in sede di legittimità - ha lamentato l'inutilizzabilità del compendio intercettivo, attivato su terminale mobile, per difetto totale di motivazione del decreto n. 605/18 Rit..

In particolare, attesa la natura assoluta dell'inutilizzabilità, il ricorrente ha osservato che doveva considerarsi comunque insufficiente la relativa motivazione, limitatasi a recepire la richiesta del Pubblico ministero.

In specie il primo decreto autorizzativo era appunto meramente ripetitivo, senza alcun profilo motivazionale autonomo, rispetto all'istanza del Pubblico ministero, mentre i successivi provvedimenti di proroga dell'attività tecnica erano consistiti nel mero utilizzo di prestampati completati a penna.

Quanto alla prova di resistenza, le eventuali residue risultanze investigative apparivano inidonee a fondare il chiesto giudizio di gravità indiziaria.

2.2. Col secondo motivo, in relazione alla gravità indiziaria, il ricorrente - militare in servizio - ha osservato che l'ipotesi accusatoria si fondava su due isolate conversazioni oggetto di intercettazione, ed al riguardo il Tribunale si era limitato a riportarsi all'ordinanza genetica, omettendo una reale valutazione critica e non tenendo in considerazione le obiezioni difensive.

La difesa aveva pertanto censurato in maniera precisa l'ordinanza impositiva della misura, ed alcuna precisazione era intervenuta da parte del Giudice del riesame.

2.3. Col terzo motivo, in relazione alle risultanze delle due conversazioni tra presenti, una di esse aveva avuto per oggetto il preteso occultamento della sostanza stupefacente da parte del ricorrente in occasione di un controllo stradale, la seconda invece non accennava al fatto.

Né emergevano riscontri ai rapporti tra il militare Caruso e i soggetti impegnati nella conversazione, in tesi favoriti dalle condotte del militare.

2.4. Col quarto motivo infine, in relazione alle esigenze cautelari, il decorso del tempo dai fatti imponeva un particolare obbligo motivazionale rispetto all'attualità del pericolo, anche in considerazione della natura dell'incolpazione provvisoriamente ascritta all'indagato.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

4.1. In relazione al primo motivo di impugnazione, ed in base al principio di autosufficienza del ricorso, è stato del tutto opportunamente osservato che in tema di intercettazioni, qualora in sede di legittimità venga eccepita l'inutilizzabilità dei relativi risultati, è onere della parte, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, indicare specificamente l'atto che si ritiene affetto dal vizio denunciato, cui si accompagna l'ulteriore onere di curare la produzione dell'atto e delle risultanze documentali addotte a fondamento del vizio processuale, curando che l'atto sia effettivamente acquisito al fascicolo o provvedendo a produrlo in copia (Sez. 4, n. 18335 del 28/06/2017, dep. 2018, Conti, Rv. 273261).

Infatti, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce ad es. nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419).

4.1.1. Al contrario, in specie alcunché risulta essere stato prodotto in sede di ricorso per cassazione, né sono evidenziate sollecitazioni in proposito rivolte al Cancelliere.

In definitiva la doglianza circa la pretesa illegittimità dei decreti autorizzativi delle intercettazioni, ovvero di proroga delle medesime, è priva di qualsivoglia specificità, risolvendosi sostanzialmente in un invito al Giudice di legittimità a prendere indistintamente conoscenza del fascicolo delle intercettazioni presente in atti, e quindi a trarne le opportune conseguenze processuali avuto riguardo ai provvedimenti che colà sono contenuti.

A questo proposito, e coerentemente con i principi appena evocati, sono stati ritenuti inammissibili quei motivi che procedono ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte (cfr. Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta e altri, Rv. 263601).

4.2. In ordine al secondo e al terzo motivo di censura, che possono essere esaminati congiuntamente attesa la loro confluenza nelle complessive valutazioni sulla gravità indiziaria, è stato ribadito da questa Corte che, ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - giacché il comma 1-bis dell'art. 273 cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Kumbulla, Rv. 281019).4.2.1.

Al riguardo, è esente da censura il percorso argornentativo del Tribunale del riesame.

Infatti il ricorso per cassazione, che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884).

Contrariamente infatti ai rilievi del ricorrente, l'ordinanza impugnata ha dato conto tanto della divergenza tra le versioni rese nelle due conversazioni captate (in relazione alla presenza o meno dello stupefacente durante il controllo stradale, e alle condotte che sarebbero state rispettivamente tenute dall'odierno ricorrente), quanto peraltro - e certamente non in modo illogico - del clima confidenziale e familiare nel quale dette conversazioni erano maturate.

Quantomeno ai fini cautelari, la prospettazione accusatoria trova pertanto idoneo conforto, anche in ragione della mancata emersione di possibili motivi di malanimo tra il dichiarante e l'odierno ricorrente.

Tant'è che in definitiva vengono in risalto atteggiamenti, riferibili all'odierno ricorrente, di non giustificato favor nei confronti di soggetti comunque coinvolti in indagini, in tesi, concernenti illeciti traffici di stupefacenti.

4.3. In relazione infine alle esigenze cautelari, il Tribunale ne ha ravvisato la sussistenza in considerazione delle concrete modalità della condotta, in sé allarmanti e sintomatiche di un'infedeltà al ruolo svolto.

Al contempo il provvedimento ha palesato la necessità di approfondimento circa i rapporti tra il dichiarante Fabiano e il ricorrente, anche in relazione all'affermata offerta di pretesi generi alimentari da parte del primo (non titolare di caseifici) al secondo, e comunque in ordine alla vantata amicizia del ricorrente con l'interlocutore del Fabiano.

Sì che la detenzione domiciliare si presentava la sola misura idonea ad inibire la reiterazione delle condotte e ad alterare gli sviluppi investigativi.

4.3.1. Ciò posto, in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566; cfr. anche Sez..5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216).Vero è, infatti, che il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative - alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti -, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242).

4.3.2. Siffatta analisi, che non può limitarsi a labiali affermazioni, è all'evidenza mancata, tenuto altresì conto che i fatti in contestazione risalirebbero alla prima metà del 2017, e che alcuna motivazione viene spesa tra l'altro per giustificare l'applicazione della misura nonostante il consistente iato temporale.

Laddove, semmai, viene prestata esplicita e ben maggiore attenzione ai possibili inquinamenti probatori, attese le sottolineate necessità d'indagine in ragione dell'affermato, non chiarissimo, quadi:o investigativo.

In proposito, tra l'altro, va comunque ricordato che, in tema di misure cautelari personali, l'indicazione del termine di scadenza, prescritta dall'art. 292, comma 2, lett. d), cod. proc. pen., per il caso in cui le esigenze cautelari attengano al pericolo di inquinamento probatorio, non è necessaria quando concorrono anche esigenze diverse (Sez. 1, n. 9902 del 28/01/2021, Bucaria, Rv. 280678).

5. In definitiva, quindi, l'ordinanza impugnata va annullata limitatamente ai profili attinenti le esigenze cautelari, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente alle esigen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 giugno 2021 il Tribunale di Catanzaro, quale Giudice del riesame delle misure cautelari personali, ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di cui agli artt. 375, commi 1 e 2 cod. pen. nonché 48, 61 n. 2, 479 in relazione all'art. 476, comma 2 cod. pen., nei confronti dell'ordinanza del 4 maggio 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, in forza della quale era stata applicata all'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari. 2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente - ribadita la possibilità di denunciare il vizio per la prima volta in sede di legittimità - ha lamentato l'inutilizzabilità del compendio intercettivo, attivato su terminale mobile, per difetto totale di motivazione del decreto n. 605/18 Rit.. In particolare, attesa la natura assoluta dell'inutilizzabilità, il ricorrente ha osservato che doveva considerarsi comunque insufficiente la relativa motivazione, limitatasi a recepire la richiesta del Pubblico ministero. In specie il primo decreto autorizzativo era appunto meramente ripetitivo, senza alcun profilo motivazionale autonomo, rispetto all'istanza del Pubblico ministero, mentre i successivi provvedimenti di proroga dell'attività tecnica erano consistiti nel mero utilizzo di prestampati completati a penna. Quanto alla prova di resistenza, le eventuali residue risultanze investigative apparivano inidonee a fondare il chiesto giudizio di gravità indiziaria. 2.2. Col secondo motivo, in relazione alla gravità indiziaria, il ricorrente - militare in servizio - ha osservato che l'ipotesi accusatoria si fondava su due isolate conversazioni oggetto di intercettazione, ed al riguardo il Tribunale si era limitato a riportarsi all'ordinanza genetica, omettendo una reale valutazione critica e non tenendo in considerazione le obiezioni difensive. La difesa aveva pertanto censurato in maniera precisa l'ordinanza impositiva della misura, ed alcuna precisazione era intervenuta da parte del Giudice del riesame. 2.3. Col terzo motivo, in relazione alle risultanze delle due conversazioni tra presenti, una di esse aveva avuto per oggetto il preteso occultamento della sostanza stupefacente da parte del ricorrente in occasione di un controllo stradale, la seconda invece non accennava al fatto. Né emergevano riscontri ai rapporti tra il militare Caruso e i soggetti impegnati nella conversazione, in tesi favoriti dalle condotte del militare. 2.4. Col quarto motivo infine, in relazione alle esigenze cautelari, il decorso del tempo dai fatti imponeva un particolare obbligo motivazionale rispetto all'attualità del pericolo, anche in considerazione della natura dell'incolpazione provvisoriamente ascritta all'indagato. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 4.1. In relazione al primo motivo di impugnazione, ed in base al principio di autosufficienza del ricorso, è stato del tutto opportunamente osservato che in tema di intercettazioni, qualora in sede di legittimità venga eccepita l'inutilizzabilità dei relativi risultati, è onere della parte, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, indicare specificamente l'atto che si ritiene affetto dal vizio denunciato, cui si accompagna l'ulteriore onere di curare la produzione dell'atto e delle risultanze documentali addotte a fondamento del vizio processuale, curando che l'atto sia effettivamente acquisito al fascicolo o provvedendo a produrlo in copia (Sez. 4, n. 18335 del 28/06/2017, dep. 2018, Conti, Rv. 273261). Infatti, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce ad es. nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419). 4.1.1. Al contrario, in specie alcunché risulta essere stato prodotto in sede di ricorso per cassazione, né sono evidenziate sollecitazioni in proposito rivolte al Cancelliere. In definitiva la doglianza circa la pretesa illegittimità dei decreti autorizzativi delle intercettazioni, ovvero di proroga delle medesime, è priva di qualsivoglia specificità, risolvendosi sostanzialmente in un invito al Giudice di legittimità a prendere indistintamente conoscenza del fascicolo delle intercettazioni presente in atti, e quindi a trarne le opportune conseguenze processuali avuto riguardo ai provvedimenti che colà sono contenuti. A questo proposito, e coerentemente con i principi appena evocati, sono stati ritenuti inammissibili quei motivi che procedono ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte (cfr. Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta e altri, Rv. 263601). 4.2. In ordine al secondo e al terzo motivo di censura, che possono essere esaminati congiuntamente attesa la loro confluenza nelle complessive valutazioni sulla gravità indiziaria, è stato ribadito da questa Corte che, ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - giacché il comma 1-bis dell'art. 273 cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Kumbulla, Rv. 281019).4.2.1. Al riguardo, è esente da censura il percorso argornentativo del Tribunale del riesame. Infatti il ricorso per cassazione, che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). Contrariamente infatti ai rilievi del ricorrente, l'ordinanza impugnata ha dato conto tanto della divergenza tra le versioni rese nelle due conversazioni captate (in relazione alla presenza o meno dello stupefacente durante il controllo stradale, e alle condotte che sarebbero state rispettivamente tenute dall'odierno ricorrente), quanto peraltro - e certamente non in modo illogico - del clima confidenziale e familiare nel quale dette conversazioni erano maturate. Quantomeno ai fini cautelari, la prospettazione accusatoria trova pertanto idoneo conforto, anche in ragione della mancata emersione di possibili motivi di malanimo tra il dichiarante e l'odierno ricorrente. Tant'è che in definitiva vengono in risalto atteggiamenti, riferibili all'odierno ricorrente, di non giustificato favor nei confronti di soggetti comunque coinvolti in indagini, in tesi, concernenti illeciti traffici di stupefacenti. 4.3. In relazione infine alle esigenze cautelari, il Tribunale ne ha ravvisato la sussistenza in considerazione delle concrete modalità della condotta, in sé allarmanti e sintomatiche di un'infedeltà al ruolo svolto. Al contempo il provvedimento ha palesato la necessità di approfondimento circa i rapporti tra il dichiarante Fabiano e il ricorrente, anche in relazione all'affermata offerta di pretesi generi alimentari da parte del primo (non titolare di caseifici) al secondo, e comunque in ordine alla vantata amicizia del ricorrente con l'interlocutore del Fabiano. Sì che la detenzione domiciliare si presentava la sola misura idonea ad inibire la reiterazione delle condotte e ad alterare gli sviluppi investigativi. 4.3.1. Ciò posto, in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566; cfr. anche Sez..5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216).Vero è, infatti, che il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative - alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti -, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242). 4.3.2. Siffatta analisi, che non può limitarsi a labiali affermazioni, è all'evidenza mancata, tenuto altresì conto che i fatti in contestazione risalirebbero alla prima metà del 2017, e che alcuna motivazione viene spesa tra l'altro per giustificare l'applicazione della misura nonostante il consistente iato temporale. Laddove, semmai, viene prestata esplicita e ben maggiore attenzione ai possibili inquinamenti probatori, attese le sottolineate necessità d'indagine in ragione dell'affermato, non chiarissimo, quadi:o investigativo. In proposito, tra l'altro, va comunque ricordato che, in tema di misure cautelari personali, l'indicazione del termine di scadenza, prescritta dall'art. 292, comma 2, lett. d), cod. proc. pen., per il caso in cui le esigenze cautelari attengano al pericolo di inquinamento probatorio, non è necessaria quando concorrono anche esigenze diverse (Sez. 1, n. 9902 del 28/01/2021, Bucaria, Rv. 280678). 5. In definitiva, quindi, l'ordinanza impugnata va annullata limitatamente ai profili attinenti le esigenze cautelari, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente alle esigen
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