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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18317/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha con-fermato la decisione del Tribunale della stessa sede del 21 febbraio 2019, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 95 d.p.r. 115/2002 per aver dichiarato il falso nella dichiarazione, nelle indicazioni e nelle comunicazioni rese al fine di ottenere l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello stato.

2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di ricorso: a) violazione di legge e vizio di moti-vazione in relazione alla sussistenza del reato, in particolare in ordine alla mancata analisi del dolo generico; b) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art 62 bis cod. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile.

Dal raffronto con i motivi d'appello si evince che i motivi qui proposti si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale, dovendosi quindi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di as-solvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis: tra le più recenti, Sez. 4, n. 30040 dei 23/05/2024, in motivazione; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710 - 01).

4. il primo motivo, relativo a violazione della legge penale sostanziale e vizio della motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'im-putata, non si confronta con la decisione impugnata che ha rilevato la genericità del motivo d'appello; inoltre, la Corte territoriale ha richiamato i profili fondanti dell'accertamento del reato (omessa dichiarazione dei redditi percepiti da familiari per ben due anni) evidenziando l'inadeguatezza del motivo d'appello rispetto a tali specifiche acquisizioni, con ciò motivando in modo logico e completo il proprio assunto; la Corte territoriale ed il Tribunale, infatti, hanno indicato sia gli elementi concreti da cui desumere la prova del dolo (entità dello scarto tra reddito dichiarato e reddito effettivo), sia le ragioni per le quali la mancata, debita indicazione dei redditi di tutti i componenti della famiglia anagrafica del ricorrente - due dei quali erano stati pretermessi - fosse frutto di una volontà deliberata dell'imputato (sul punto i giudici, con argomentare logico, hanno evidenziato l'inveros;miglianza della circostanza che l'omissione fosse scaturita da un errore di fatto, in quarCo i redditi non dichiarati erano stati prodotti dal lavoro dipendente della moglie e della figlia del ricorrente).

94. Il secondo motivo, afferente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile in quanto il diniego risulta congruamente argomentato sulla mancanza di elementi di fatto di segno positivo, in particolare valorizzando i precedenti a carico del ricorrente.

6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al paga-mento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.Mmende.

Così deciso il 28/04/2006 , r [OSCURATO:PERSONA] estensore Il idente Danie re [OSCURATO:PERSONA] rTht 2 ItiA2026 Ft,,MC(Met, 73 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha con-fermato la decisione del Tribunale della stessa sede del 21 febbraio 2019, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 95 d.p.r. 115/2002 per aver dichiarato il falso nella dichiarazione, nelle indicazioni e nelle comunicazioni rese al fine di ottenere l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello stato. 2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di ricorso: a) violazione di legge e vizio di moti-vazione in relazione alla sussistenza del reato, in particolare in ordine alla mancata analisi del dolo generico; b) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art 62 bis cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile. Dal raffronto con i motivi d'appello si evince che i motivi qui proposti si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale, dovendosi quindi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di as-solvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis: tra le più recenti, Sez. 4, n. 30040 dei 23/05/2024, in motivazione; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710 - 01). 4. il primo motivo, relativo a violazione della legge penale sostanziale e vizio della motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'im-putata, non si confronta con la decisione impugnata che ha rilevato la genericità del motivo d'appello; inoltre, la Corte territoriale ha richiamato i profili fondanti dell'accertamento del reato (omessa dichiarazione dei redditi percepiti da familiari per ben due anni) evidenziando l'inadeguatezza del motivo d'appello rispetto a tali specifiche acquisizioni, con ciò motivando in modo logico e completo il proprio assunto; la Corte territoriale ed il Tribunale, infatti, hanno indicato sia gli elementi concreti da cui desumere la prova del dolo (entità dello scarto tra reddito dichiarato e reddito effettivo), sia le ragioni per le quali la mancata, debita indicazione dei redditi di tutti i componenti della famiglia anagrafica del ricorrente - due dei quali erano stati pretermessi - fosse frutto di una volontà deliberata dell'imputato (sul punto i giudici, con argomentare logico, hanno evidenziato l'inveros;miglianza della circostanza che l'omissione fosse scaturita da un errore di fatto, in quarCo i redditi non dichiarati erano stati prodotti dal lavoro dipendente della moglie e della figlia del ricorrente). 94. Il secondo motivo, afferente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile in quanto il diniego risulta congruamente argomentato sulla mancanza di elementi di fatto di segno positivo, in particolare valorizzando i precedenti a carico del ricorrente. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al paga-mento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.Mmende. Così deciso il 28/04/2006 , r [OSCURATO:PERSONA] estensore Il idente Danie re [OSCURATO:PERSONA] rTht 2 ItiA2026 Ft,,MC(Met, 73 3
Sentenza Cassazione n. 18317/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris