CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20298/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 cod. pen.); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che, con un motivo unico, ha dedotto errata applicazione dell'art. 337 cod. pen. e vizio di motivazione, poiché il comportamento dell'imputato si sarebbe concretizzato in una semplice disobbedienza e resistenza passiva, e non si sono riconosciute le circostanze attenuanti generiche; rilevato che è il motivo non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, oltre ad essere manifestamente infondato, posto che dalla sentenza emerge come l'imputato non si fosse fermato all'alt intimatogli nel contesto di un controllo,, ma avesse anzi accelerato fortemente l'andatura del mezzo, costringendo l'agente a spostarsi con un balzo sul margine della strada per non essere investito e mettendo a repentaglio l'incolumità sua e degli altri inseguitori, costretti a manovre brusche e rapide in vie molto strette, e risultando, inoltre, che le circostanze generiche erano già state riconosciute in primo grado; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissib P.Q.M