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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 38184/2021

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5033 del 2021 SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Mar) il 22 agosto 1984; avverso la ordinanza n. 937-P/20 RTL del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 15 ottobre 2020; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.o [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza deliberata in data 15 ottobre 2020, ha confermato, in tal modo rigettando il ricorso da questo presentato in sede di riesame cautelare, il provvedimento del 18 agosto 2020 con il quale il Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA], indagato in ordine ad una ipotesi di associazione per delinquere pluriaggravata finalizzata alla commissione di reati in materia di stupefacenti ed in ordine ad un sequestro di persona a scopo di estorsione, la misura cautelare della custodia in carcere. [OSCURATO:PERSONA] della impugnazione della cautela personale ha osservato che a carico del prevenuto erano emersi gravi indizi di colpevolezza sia in relazione alla sua compromissione in un gruppo di malviventi impegnati nella realizzazione di reati in materia di stupefacenti, sia in relazione al fatto che lo stesso aveva, con altri soggetti, proceduto 'al sequestro di tale [OSCURATO:PERSONA] e di tale [OSCURATO:PERSONA], soggetti che si erano resi responsabili, della sottrazione di una quantità di droga che il gruppo criminoso del quale l'Azzazi era partecipe aveva nascosto.

Avverso la predetta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore fiduciario, l'Azzazí, articolando un unico motivo di impugnazione con il quale questi ha lamentato, in relazione all'art. 606, lettere b), c) ed e), cod. proc.pen., la violazione degli artt. 125 e 297 cod. proc. pen., dolendosi del fatto che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] abbia escluso l'operatività del meccanismo normativo disciplinato dall'art. 297 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

Deve premettersi che lo stesso è esclusivamente sviluppato in relazione alla pretesa violazione di legge ed inadeguatezza motivazionale della ordinanza impugnata in relazione alla esclusione da parte del Tribunale del riesame della sopravvenuta inefficacia della misura cautelare applicata al carico dell'Azzazi stante la ritenuta inapplicabilità al caso di specie dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

Come è noto siffatta disposizione normativa prevede che - nel caso di emissione nei confronti di un medesimo soggetto di più misure cautelari in ragione dello stesso fatto ovvero di fatti che, commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza cautelare, siano fra loro connessi ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere b) e c), limitatamente, quanto a tale estrema ipotesi, al caso n cui si tratti di connessione teleologica - i termini massimi di durata delle misure applicate inizino a decorrere dal giorno in cui sia stata eseguita o notificata la prima delle ordinanze applicative delle misure, con la precisazione che il meccanismo della retrodatazione non opera in caso di seconda misura emessa sulla base di fatti non desumibili dagli atti al momento in cui sia stato disposto il rinvio per la imputazione posta alla base delle primigenia ordinanza.

Ciò posto, osserva il Collegio, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], investito in sede di riesame da un'eccezione difensiva involgente tale questione, ha rilevato che la prima misura cautelare applicata all'Azzazi con ordinanza emessa in data 3 febbraio 2018 ha avuto quale sua origine la esistenza di gravi indizi di colpevolezza riguardanti un'imputazione relativa ad episodi di violenza o minaccia qualificata verificatisi in contesti del tutto diversi rispetto a quello legato allo spaccio delle sostanze stupefacenti, riguardando essi delle illecite pressioni rivolte ad un determinato soggetto onde impedire a questo di svolgere attività commerciale all'interno dei mercati cittadini, sì da consentire, attraverso la eliminazione del concorrente, una più efficace penetrazione economica in essi proprio dell'Azzazi e di altri suoi familiari.

Peraltro, aggiunge il Tribunale, in ordine a tali condotte l'Azzazi è stato attinto dal decreto che dispone il giudizio a suo carico già in data 12 novembre 2018, mentre la informativa di polizia giudiziaria da cui sono stati desunti gli elementi indiziariy sulla base dei quali è stata, dapprima, formulata la richiesta di emissione della misura cautelare per cui è attualmente processo e, poi, la stessa è stata adottata dal Gip reggino risale al 29 aprile 2019, sicché il quadro fattuale in base al quale è stata adottata la misura ora in discorso non era, in ogni caso, desumibile dagli atti al momento in cui il ricorrente era stato rinviato a giudizio per i primi fatti a lui contestati.

A fronte di tale perspicua ricostruzione delle ragioni che hanno indotto il Tribunale a ritenere esulante rispetto alla presente fattispecie l'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., la ricorrente difesa si è limitata a ribadire la esistenza di una connessione rilevante in funzione della avvenuta provvisoria contestazione a carico dell'Azzazi anche in ordine alla prima imputazione della aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991 e della conseguente competenza investigativa anche per quel reato della Direzione distrettuale antimafia di [OSCURATO:PERSONA], aggiungendo a ciò il fatto che un elemento investigativo comune ai due procedimenti sarebbe costituito dal ritrovamento, presso la abitazione di un soggetto concorrente con l'Azzazi nella indagine da cui è scaturita la seconda misura cautelare a lui applicata, di un manoscritto (il cui contenuto non è affatto riportato) da cui emergerebbe la sua contiguità con tale [OSCURATO:PERSONA] e la considerazione che l'episodio di illecita concorrenza tramite violenza o minaccia sarebbe "funzionale a quel controllo territoriale che si verifica e manifesta nel traffico di stupefacenti".

Evidente è la estrema genericità delle argomentazioni spese dal ricorrente, atteso che, anche a non volere considerare l'elemento legato alla scansione temporale fra il rinvio a giudizio dell'Azzazi per il reato di cui all'art. 513-bis cod. pen. e la acquisizione degli elementi investigativi che hanno condotto alla emissione della misura cautelare di cui ora si tratta, non può certo costituire elemento significativo ai fini di una connessione qualificata ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., la sola circostanza che ambedue i reati rilevanti ai fini della adozione delle due misure cautelari in discorso siano caratterizzati dall'essere gli stessi maturati in un ambiente criminale permeato dalla consuetudine dell'utilizzo del metodo mafioso, cui è connaturata la ricerca del controllo del territorio, trattandosi di una semplice metodica operativa assai diffusa presso la criminalità organizzata, la cui adozione, però, non costituisce di certo una caratteristica atta a porre in connessione condotte fra loro del tutto indipendenti.

L'evidente infondatezza del motivo determina l'inammissibilità del ricorso proposto dall'Azzazi e comporta, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5033 del 2021 SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Mar) il 22 agosto 1984; avverso la ordinanza n. 937-P/20 RTL del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 15 ottobre 2020; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.o [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza deliberata in data 15 ottobre 2020, ha confermato, in tal modo rigettando il ricorso da questo presentato in sede di riesame cautelare, il provvedimento del 18 agosto 2020 con il quale il Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA], indagato in ordine ad una ipotesi di associazione per delinquere pluriaggravata finalizzata alla commissione di reati in materia di stupefacenti ed in ordine ad un sequestro di persona a scopo di estorsione, la misura cautelare della custodia in carcere. [OSCURATO:PERSONA] della impugnazione della cautela personale ha osservato che a carico del prevenuto erano emersi gravi indizi di colpevolezza sia in relazione alla sua compromissione in un gruppo di malviventi impegnati nella realizzazione di reati in materia di stupefacenti, sia in relazione al fatto che lo stesso aveva, con altri soggetti, proceduto 'al sequestro di tale [OSCURATO:PERSONA] e di tale [OSCURATO:PERSONA], soggetti che si erano resi responsabili, della sottrazione di una quantità di droga che il gruppo criminoso del quale l'Azzazi era partecipe aveva nascosto. Avverso la predetta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore fiduciario, l'Azzazí, articolando un unico motivo di impugnazione con il quale questi ha lamentato, in relazione all'art. 606, lettere b), c) ed e), cod. proc.pen., la violazione degli artt. 125 e 297 cod. proc. pen., dolendosi del fatto che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] abbia escluso l'operatività del meccanismo normativo disciplinato dall'art. 297 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Deve premettersi che lo stesso è esclusivamente sviluppato in relazione alla pretesa violazione di legge ed inadeguatezza motivazionale della ordinanza impugnata in relazione alla esclusione da parte del Tribunale del riesame della sopravvenuta inefficacia della misura cautelare applicata al carico dell'Azzazi stante la ritenuta inapplicabilità al caso di specie dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. Come è noto siffatta disposizione normativa prevede che - nel caso di emissione nei confronti di un medesimo soggetto di più misure cautelari in ragione dello stesso fatto ovvero di fatti che, commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza cautelare, siano fra loro connessi ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere b) e c), limitatamente, quanto a tale estrema ipotesi, al caso n cui si tratti di connessione teleologica - i termini massimi di durata delle misure applicate inizino a decorrere dal giorno in cui sia stata eseguita o notificata la prima delle ordinanze applicative delle misure, con la precisazione che il meccanismo della retrodatazione non opera in caso di seconda misura emessa sulla base di fatti non desumibili dagli atti al momento in cui sia stato disposto il rinvio per la imputazione posta alla base delle primigenia ordinanza. Ciò posto, osserva il Collegio, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], investito in sede di riesame da un'eccezione difensiva involgente tale questione, ha rilevato che la prima misura cautelare applicata all'Azzazi con ordinanza emessa in data 3 febbraio 2018 ha avuto quale sua origine la esistenza di gravi indizi di colpevolezza riguardanti un'imputazione relativa ad episodi di violenza o minaccia qualificata verificatisi in contesti del tutto diversi rispetto a quello legato allo spaccio delle sostanze stupefacenti, riguardando essi delle illecite pressioni rivolte ad un determinato soggetto onde impedire a questo di svolgere attività commerciale all'interno dei mercati cittadini, sì da consentire, attraverso la eliminazione del concorrente, una più efficace penetrazione economica in essi proprio dell'Azzazi e di altri suoi familiari. Peraltro, aggiunge il Tribunale, in ordine a tali condotte l'Azzazi è stato attinto dal decreto che dispone il giudizio a suo carico già in data 12 novembre 2018, mentre la informativa di polizia giudiziaria da cui sono stati desunti gli elementi indiziariy sulla base dei quali è stata, dapprima, formulata la richiesta di emissione della misura cautelare per cui è attualmente processo e, poi, la stessa è stata adottata dal Gip reggino risale al 29 aprile 2019, sicché il quadro fattuale in base al quale è stata adottata la misura ora in discorso non era, in ogni caso, desumibile dagli atti al momento in cui il ricorrente era stato rinviato a giudizio per i primi fatti a lui contestati. A fronte di tale perspicua ricostruzione delle ragioni che hanno indotto il Tribunale a ritenere esulante rispetto alla presente fattispecie l'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., la ricorrente difesa si è limitata a ribadire la esistenza di una connessione rilevante in funzione della avvenuta provvisoria contestazione a carico dell'Azzazi anche in ordine alla prima imputazione della aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991 e della conseguente competenza investigativa anche per quel reato della Direzione distrettuale antimafia di [OSCURATO:PERSONA], aggiungendo a ciò il fatto che un elemento investigativo comune ai due procedimenti sarebbe costituito dal ritrovamento, presso la abitazione di un soggetto concorrente con l'Azzazi nella indagine da cui è scaturita la seconda misura cautelare a lui applicata, di un manoscritto (il cui contenuto non è affatto riportato) da cui emergerebbe la sua contiguità con tale [OSCURATO:PERSONA] e la considerazione che l'episodio di illecita concorrenza tramite violenza o minaccia sarebbe "funzionale a quel controllo territoriale che si verifica e manifesta nel traffico di stupefacenti". Evidente è la estrema genericità delle argomentazioni spese dal ricorrente, atteso che, anche a non volere considerare l'elemento legato alla scansione temporale fra il rinvio a giudizio dell'Azzazi per il reato di cui all'art. 513-bis cod. pen. e la acquisizione degli elementi investigativi che hanno condotto alla emissione della misura cautelare di cui ora si tratta, non può certo costituire elemento significativo ai fini di una connessione qualificata ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., la sola circostanza che ambedue i reati rilevanti ai fini della adozione delle due misure cautelari in discorso siano caratterizzati dall'essere gli stessi maturati in un ambiente criminale permeato dalla consuetudine dell'utilizzo del metodo mafioso, cui è connaturata la ricerca del controllo del territorio, trattandosi di una semplice metodica operativa assai diffusa presso la criminalità organizzata, la cui adozione, però, non costituisce di certo una caratteristica atta a porre in connessione condotte fra loro del tutto indipendenti. L'evidente infondatezza del motivo determina l'inammissibilità del ricorso proposto dall'Azzazi e comporta, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per
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