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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 luglio 2023

Cassazione n. 23363/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 1728472019 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore(cod. fisc. [OSCURATO:PARTITA_IVA]), rappresentatae difes a, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’AvvocatoEmanuele Maganuco, con cui elettivamente domicilia in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.8, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:SOCIETA]. (cod. fisc.[OSCURATO:PARTITA_IVA] ), con sede in Licata , [OSCURATO:PERSONA] n. 10 , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, da ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA], con i quali elettivamente domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n.32, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - avverso la sentenza della Cortedi appello di Caltanissetta, depositata in data 21.11.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/7/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Gela, la [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:SOCIETA]., esponendo che aveva intrattenuto un rapporto di conto corrente con la convenuta, conto estinto nel gennaio 2004; che detto rapporto contrattuale era stato stipulato e gestito in violazione del disposto normativo di cui agli artt. 1283 e 1284 cod. civ. e della l. n. 154/1992, stante la presenza di clausole che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal correntista, da considerarsi nulle; che, dunque, non era debitrice di alcuna somma nei confronti del predetto istituto di credito e che, anzi, aveva effettuato esborsi non dovuti per interessi passivi e commissioni di massimo scoperto, per un importo complessivo di euro 59.090,76; che, in alcuni periodi (trimestre 1 luglio – 30 settembre 2000), erano stati applicati al rapporto bancario dei tassi superiori rispetto a quelli consentiti dalla leggen. 108/1996. 2.Il Tribunale, all’esito della C.t.u. (espletata azzerando gli interessi nel periodo in cui aveva superato il tasso soglia ed espungendo le cd. commissioni di massimo scoperto), riconobbe una differenza in favore della società attrice pari ad euro 17.685,08 e, detratta la somma già pagata dalla banca di euro 9.844,33, condannò la banca convenuta alla restituzione della somma di euro 7.840,75.

3. Proposto gravame da parte della società correntista, con l’unico motivo di appello quest’ultima censurava la sentenza impugnata perché il Tribunale aveva adottato, quale criterio di calcolo contabile, l’imputazione delle rimesse effettuate dal correntista prima agli interessi trimestralmente contabilizzati e poi al capitale.

La [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:SOCIETA]., resistendo al gravame proponeva a sua volta appello incidentale, lamentando che il Tribunale avesse disposto illegittimamente la compensazione parziale delle spese di lite.4.

La Corte di merito, con la sentenza sopra indicata in epigrafe e qui oggetto di ricorso per cassazione, ha rigettato l’appello avanzato in via principale dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e, in accoglimento dell’appello incidentale della banca, ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere alla banca la metà delle spese del primo grado del giudizio.

5. La Corte territoriale ha rilevato –per quanto qui ancora di interesse – che: a) il principio secondo cui ogni pagamento deve essere imputato prima agli interessi e poi alcapitale, salvo diverso accordo con il creditore, postula che il credito sia liquido ed esigibile, posto che solo questo, per sua natura, produce interessi ex art. 1282 cod. civ., con la conseguenza che esso risulta inapplicabile al rapporto di conto corrente bancario, nella cui struttura unitaria le operazioni di prelievo e versamento non integrano distinti ed autonomi rapporti di debito e credito reciproci tra banca e cliente, per i quali, nel corso dello svolgimento del rapporto, si possa configurare un credito della banca rispetto a cui il pagamento del cliente debba essere imputato agli interessi; b) il principio normativo dettato dall’art. 1194 cod. civ. è tuttavia utilizzabile se al conto acceda una apertura di credito ex art. 1842 cod. civ., ove il correntista abbia effettuato versamenti o su conto cd. scoperto, destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento, ovvero su conto in passivo a cui non acceda l’apertura di credito; c) una tale situazione non era stata tuttavia neancheallegata dall’appellante che non aveva indicato se, nel corso del rapporto, fossero state effettuate, oltre che rimesse ripristinatorie, anche rimesse solutorie, posto che solo per quest’ultime trovavaapplicazione il criterio legale di imputazione del pagamento.

2. La sentenza, pubblicata il21.11.2018, è stata impugnata da [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.

La società controricorrenteha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedegli artt.2697 e 1194 cod. civ., sul rilievo che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto non applicabile al rapporto bancario dedotto in giudizio il principio normativo dettato dall’art. 1194 cod. civ., anche in considerazione della mancata indicazione da parte del correntistadella circostanza secondo cui nel corso del rapporto vi fossero state, oltre che rimesse ripristinatorie, anche rimesse solutorie. 1.1 Osserva inoltre il ricorrente che la clausola di cui all’art. 6, lett. a), delle N.U.B., prevedeva, nond imeno, espressamente, che il “correntista può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità”, con ciò implicitamente prevedendo l’imputazione delle rimesse anzidette al capitale e non agli interessi medio temporeeventualmente maturati. 1.2 Si evidenzia inoltre che le rimesse non si possono considerare pagamenti, trattandosi semplicementedi annotazioni, ossia registrazioni contabili, aventi l’effetto solo di modificare la quantità di moneta di cui il correntista può, ex art. 1852 cod. civ., disporre in qualsiasi momento. 1.3 In ordine, poi, alla ripartizione dell’onere probatorio relativamente alla dimostrazione della sussistenza delle rimesse solutorie, ricorda la ricorrente che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la natura ripristinatoria delle rimesse deve ritenersi presunta, spettando dunque alla banca (che eventualmente eccepisca la prescrizione) di allegare e di provare quali siano le rimesse aventi invece diversa natura solutoria. 1.4 Conclude pertanto la società correntista che, in assenza di qualsivoglia puntuale allegazione ed individuazione, da parte della banca convenuta, delle rimesse asseritamente solutorie, la Corte di appello adita, così come il Tribunale, avrebbe dovuto escludere la sussistenza di rimesse solutorie nell’ambito del rapporto dedotto in giudizio, conseguentemente ritenendo inapplicabile al rapporto dedotto in giudizio l’art. 1194 cod. civ.

2. Con il secondo mezzo si censura il provvedimento impugnato per la disposta condanna di essa società appellante al pagamento delle spese di lite, in conseguenza dell’ingiustizia della decisione impugnata.2.1 Il primo motivo di censura è fondato, nei limiti e con le precisazioni qui di seguite indicate,ed il suo accoglimento assorbe anche l’esame della seconda doglianza. 2.2 È stato affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenzan. 10941 del 26/05/2016 ) che il principio di cui all'art. 1194 c.c., secondo cui ogni pagamento deve essere imputato prima agli interessi e poi al capitale salvo un diverso accordo con il creditore, postula che il credito sia liquido ed esigibile, atteso che solo questo, per sua natura, produce interessi ex art. 1282 c.c., sicché è inapplicabile al rapporto di conto corrente bancario, nella cui struttura unitaria le operazioni di prelievo e versamento non integrano distinti ed autonomi rapporti di debito e credito reciproci tra banca e cliente, per i quali, nel corso dello svolgimento del rapporto, si possa configurare un credito della banca rispetto a cui il pagamento del cliente debba essere imputato agli interessi.

Il suddetto principio è, tuttavia, utilizzabile se al conto acceda un'apertura di credito, ex art. 1842 c.c., ove il correntista abbia effettuato versamenti o su conto cd. scoperto, destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento, o su conto in passivo a cui non acceda l'apertura di credito (cfr. Cass. Sez.

Un. n. 24418/2010). 2.2.3 Il principio è stato altresì ribadito, più recentemente, anche da Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3858 del 15/02/2021 , secondo cui verbatim “ Nei contratti di conto corrente bancario cui acceda un'apertura di credito il meccanismo di imputazione del pagamento degli interessi, di cui all'art. 1194, comma 2, c.c., trova applicazione solo in presenza di un versamento avente funzione solutoria in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell'affidamento, sicchénon può mai configurarsi una siffatta imputazione, quando l'annotazione degli interessi avvenga sul conto corrente che presenti un passivo rientrante nei limiti dell'affidamento, avendo la relativa rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista” (cfr. anche Cass. n. 9141/2020). 2.2.4 In tema di conto corrente bancario e di ripartizione dei relativi oneri probatori, è stato altresì affermato,sempre da parte della giurisprudenza di legittimità, che, ove al conto acceda un'apertura di credito, grava sul cliente che esperisce l'azione di ripetizione di interessi non dovuti l'onere di allegare e provare l'erronea applicazione del criterio di imputazione di cui all'art. 1194 c.c. (secondo cui ogni pagamento deve essere imputato prima agli interessi e poi al capitale) alle rimesse operate, in ragione della natura ripristinatoria delle stesse, trattandosi di fatto costitutivo della domanda di accertamento negativo del debito, con la conseguenza che non è configurabile un onere a carico della banca di dedurre e dimostrare quali rimesse abbiano carattere solutorio(Cass. Sez. 1 , Ordinanza n. 19812 del 20/06/2022).

Deve infatti ritenersi, conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, che è onere del correntista allegare e provare l’erroneità dell’applicazione del criterio di imputazione di cui all’art. 1194, secondo comma, cod. civ., trattandosi di rimesse ripristinatorie: tale circostanza, invero, costituisce fatto costitutivo della domanda diaccertamento negativo (condictio indebiti) proposta in giudizio e deve esserepertanto essere allegata e dimostrata per l’appunto dall’attore. 2.2.5 Tutto ciò posto e ricordato, rileva tuttavia il Collegio come, in realtà, la tesi difensiva della società ricorrente si fonda sul fatto che il disposto normativo di cui all’art. 1194 cod. civ. non sarebbe applicabile alle rimesse ripristinatorie e che le sue lo erano, sicché l’imputazione avrebbe dovuto essere fatta alcapitale.

Ma la Corte di appello, nella sentenza qui impugnata, ha in realtà affermato che la [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva provato che le sue fossero rimesse solutorie , a fronte però dell’affermazione della società oggi ricorrente la quale sosteneva che il principio normativo di cui all’art.1194 cod. civ. non si applica va alle rimesse in conto corrente - salvo che si tratti di veri e propri pagamenti , e cioè, dirimesse solutorie - e sosteneva , come sopra già detto, che le sue nonlo erano ed erano ripristinatorie (e cioè che - detto altrimenti - non aveva mai sconfinatodal fido).

Orbene, l’affermazione della Corte di appello risulta pertanto incoerente, perché,per non accordare tutela a CO .

GE . s.r. l. , avrebbe dovuto sostenere che quest’ultima non aveva provato che le sue rimesse fossero meramente ripristinatorie e non fossero solutorie.

Si impone pertanto la cassazione del provvedimento impugnato per una nuova lettura da parte della Corte di appello della vicenda in esame, volta a verificare l’effettiva natura delle rimesse e l’eventuale contestazione (e dunque anche prova) della circostanza relativa all’allegazione da parte della società ricorrente solo di rimesse ripristinatorie.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nel senso di cui in motivazione; dichiara assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Caltanissetta, in diversa composizione,anche per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 1728472019 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore(cod. fisc. [OSCURATO:PARTITA_IVA]), rappresentatae difes a, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’AvvocatoEmanuele Maganuco, con cui elettivamente domicilia in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.8, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:SOCIETA]. (cod. fisc.[OSCURATO:PARTITA_IVA] ), con sede in Licata , [OSCURATO:PERSONA] n. 10 , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, da ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA], con i quali elettivamente domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n.32, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - avverso la sentenza della Cortedi appello di Caltanissetta, depositata in data 21.11.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/7/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Gela, la [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:SOCIETA]., esponendo che aveva intrattenuto un rapporto di conto corrente con la convenuta, conto estinto nel gennaio 2004; che detto rapporto contrattuale era stato stipulato e gestito in violazione del disposto normativo di cui agli artt. 1283 e 1284 cod. civ. e della l. n. 154/1992, stante la presenza di clausole che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal correntista, da considerarsi nulle; che, dunque, non era debitrice di alcuna somma nei confronti del predetto istituto di credito e che, anzi, aveva effettuato esborsi non dovuti per interessi passivi e commissioni di massimo scoperto, per un importo complessivo di euro 59.090,76; che, in alcuni periodi (trimestre 1 luglio – 30 settembre 2000), erano stati applicati al rapporto bancario dei tassi superiori rispetto a quelli consentiti dalla leggen. 108/1996. 2.Il Tribunale, all’esito della C.t.u. (espletata azzerando gli interessi nel periodo in cui aveva superato il tasso soglia ed espungendo le cd. commissioni di massimo scoperto), riconobbe una differenza in favore della società attrice pari ad euro 17.685,08 e, detratta la somma già pagata dalla banca di euro 9.844,33, condannò la banca convenuta alla restituzione della somma di euro 7.840,75. 3. Proposto gravame da parte della società correntista, con l’unico motivo di appello quest’ultima censurava la sentenza impugnata perché il Tribunale aveva adottato, quale criterio di calcolo contabile, l’imputazione delle rimesse effettuate dal correntista prima agli interessi trimestralmente contabilizzati e poi al capitale. La [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:SOCIETA]., resistendo al gravame proponeva a sua volta appello incidentale, lamentando che il Tribunale avesse disposto illegittimamente la compensazione parziale delle spese di lite.4. La Corte di merito, con la sentenza sopra indicata in epigrafe e qui oggetto di ricorso per cassazione, ha rigettato l’appello avanzato in via principale dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e, in accoglimento dell’appello incidentale della banca, ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere alla banca la metà delle spese del primo grado del giudizio. 5. La Corte territoriale ha rilevato –per quanto qui ancora di interesse – che: a) il principio secondo cui ogni pagamento deve essere imputato prima agli interessi e poi alcapitale, salvo diverso accordo con il creditore, postula che il credito sia liquido ed esigibile, posto che solo questo, per sua natura, produce interessi ex art. 1282 cod. civ., con la conseguenza che esso risulta inapplicabile al rapporto di conto corrente bancario, nella cui struttura unitaria le operazioni di prelievo e versamento non integrano distinti ed autonomi rapporti di debito e credito reciproci tra banca e cliente, per i quali, nel corso dello svolgimento del rapporto, si possa configurare un credito della banca rispetto a cui il pagamento del cliente debba essere imputato agli interessi; b) il principio normativo dettato dall’art. 1194 cod. civ. è tuttavia utilizzabile se al conto acceda una apertura di credito ex art. 1842 cod. civ., ove il correntista abbia effettuato versamenti o su conto cd. scoperto, destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento, ovvero su conto in passivo a cui non acceda l’apertura di credito; c) una tale situazione non era stata tuttavia neancheallegata dall’appellante che non aveva indicato se, nel corso del rapporto, fossero state effettuate, oltre che rimesse ripristinatorie, anche rimesse solutorie, posto che solo per quest’ultime trovavaapplicazione il criterio legale di imputazione del pagamento. 2. La sentenza, pubblicata il21.11.2018, è stata impugnata da [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. La società controricorrenteha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedegli artt.2697 e 1194 cod. civ., sul rilievo che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto non applicabile al rapporto bancario dedotto in giudizio il principio normativo dettato dall’art. 1194 cod. civ., anche in considerazione della mancata indicazione da parte del correntistadella circostanza secondo cui nel corso del rapporto vi fossero state, oltre che rimesse ripristinatorie, anche rimesse solutorie. 1.1 Osserva inoltre il ricorrente che la clausola di cui all’art. 6, lett. a), delle N.U.B., prevedeva, nond imeno, espressamente, che il “correntista può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità”, con ciò implicitamente prevedendo l’imputazione delle rimesse anzidette al capitale e non agli interessi medio temporeeventualmente maturati. 1.2 Si evidenzia inoltre che le rimesse non si possono considerare pagamenti, trattandosi semplicementedi annotazioni, ossia registrazioni contabili, aventi l’effetto solo di modificare la quantità di moneta di cui il correntista può, ex art. 1852 cod. civ., disporre in qualsiasi momento. 1.3 In ordine, poi, alla ripartizione dell’onere probatorio relativamente alla dimostrazione della sussistenza delle rimesse solutorie, ricorda la ricorrente che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la natura ripristinatoria delle rimesse deve ritenersi presunta, spettando dunque alla banca (che eventualmente eccepisca la prescrizione) di allegare e di provare quali siano le rimesse aventi invece diversa natura solutoria. 1.4 Conclude pertanto la società correntista che, in assenza di qualsivoglia puntuale allegazione ed individuazione, da parte della banca convenuta, delle rimesse asseritamente solutorie, la Corte di appello adita, così come il Tribunale, avrebbe dovuto escludere la sussistenza di rimesse solutorie nell’ambito del rapporto dedotto in giudizio, conseguentemente ritenendo inapplicabile al rapporto dedotto in giudizio l’art. 1194 cod. civ. 2. Con il secondo mezzo si censura il provvedimento impugnato per la disposta condanna di essa società appellante al pagamento delle spese di lite, in conseguenza dell’ingiustizia della decisione impugnata.2.1 Il primo motivo di censura è fondato, nei limiti e con le precisazioni qui di seguite indicate,ed il suo accoglimento assorbe anche l’esame della seconda doglianza. 2.2 È stato affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenzan. 10941 del 26/05/2016 ) che il principio di cui all'art. 1194 c.c., secondo cui ogni pagamento deve essere imputato prima agli interessi e poi al capitale salvo un diverso accordo con il creditore, postula che il credito sia liquido ed esigibile, atteso che solo questo, per sua natura, produce interessi ex art. 1282 c.c., sicché è inapplicabile al rapporto di conto corrente bancario, nella cui struttura unitaria le operazioni di prelievo e versamento non integrano distinti ed autonomi rapporti di debito e credito reciproci tra banca e cliente, per i quali, nel corso dello svolgimento del rapporto, si possa configurare un credito della banca rispetto a cui il pagamento del cliente debba essere imputato agli interessi. Il suddetto principio è, tuttavia, utilizzabile se al conto acceda un'apertura di credito, ex art. 1842 c.c., ove il correntista abbia effettuato versamenti o su conto cd. scoperto, destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento, o su conto in passivo a cui non acceda l'apertura di credito (cfr. Cass. Sez. Un. n. 24418/2010). 2.2.3 Il principio è stato altresì ribadito, più recentemente, anche da Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3858 del 15/02/2021 , secondo cui verbatim “ Nei contratti di conto corrente bancario cui acceda un'apertura di credito il meccanismo di imputazione del pagamento degli interessi, di cui all'art. 1194, comma 2, c.c., trova applicazione solo in presenza di un versamento avente funzione solutoria in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell'affidamento, sicchénon può mai configurarsi una siffatta imputazione, quando l'annotazione degli interessi avvenga sul conto corrente che presenti un passivo rientrante nei limiti dell'affidamento, avendo la relativa rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista” (cfr. anche Cass. n. 9141/2020). 2.2.4 In tema di conto corrente bancario e di ripartizione dei relativi oneri probatori, è stato altresì affermato,sempre da parte della giurisprudenza di legittimità, che, ove al conto acceda un'apertura di credito, grava sul cliente che esperisce l'azione di ripetizione di interessi non dovuti l'onere di allegare e provare l'erronea applicazione del criterio di imputazione di cui all'art. 1194 c.c. (secondo cui ogni pagamento deve essere imputato prima agli interessi e poi al capitale) alle rimesse operate, in ragione della natura ripristinatoria delle stesse, trattandosi di fatto costitutivo della domanda di accertamento negativo del debito, con la conseguenza che non è configurabile un onere a carico della banca di dedurre e dimostrare quali rimesse abbiano carattere solutorio(Cass. Sez. 1 , Ordinanza n. 19812 del 20/06/2022). Deve infatti ritenersi, conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, che è onere del correntista allegare e provare l’erroneità dell’applicazione del criterio di imputazione di cui all’art. 1194, secondo comma, cod. civ., trattandosi di rimesse ripristinatorie: tale circostanza, invero, costituisce fatto costitutivo della domanda diaccertamento negativo (condictio indebiti) proposta in giudizio e deve esserepertanto essere allegata e dimostrata per l’appunto dall’attore. 2.2.5 Tutto ciò posto e ricordato, rileva tuttavia il Collegio come, in realtà, la tesi difensiva della società ricorrente si fonda sul fatto che il disposto normativo di cui all’art. 1194 cod. civ. non sarebbe applicabile alle rimesse ripristinatorie e che le sue lo erano, sicché l’imputazione avrebbe dovuto essere fatta alcapitale. Ma la Corte di appello, nella sentenza qui impugnata, ha in realtà affermato che la [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva provato che le sue fossero rimesse solutorie , a fronte però dell’affermazione della società oggi ricorrente la quale sosteneva che il principio normativo di cui all’art.1194 cod. civ. non si applica va alle rimesse in conto corrente - salvo che si tratti di veri e propri pagamenti , e cioè, dirimesse solutorie - e sosteneva , come sopra già detto, che le sue nonlo erano ed erano ripristinatorie (e cioè che - detto altrimenti - non aveva mai sconfinatodal fido). Orbene, l’affermazione della Corte di appello risulta pertanto incoerente, perché,per non accordare tutela a CO . GE . s.r. l. , avrebbe dovuto sostenere che quest’ultima non aveva provato che le sue rimesse fossero meramente ripristinatorie e non fossero solutorie. Si impone pertanto la cassazione del provvedimento impugnato per una nuova lettura da parte della Corte di appello della vicenda in esame, volta a verificare l’effettiva natura delle rimesse e l’eventuale contestazione (e dunque anche prova) della circostanza relativa all’allegazione da parte della società ricorrente solo di rimesse ripristinatorie. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nel senso di cui in motivazione; dichiara assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Caltanissetta, in diversa composizione,anche per
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