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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2022

Cassazione n. 39390/2022

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a seguente sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]!, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] —.[OSCURATO:PERSONA] O avverso la sentenza del 26/1/2022 della Corte di appello di ilerj_lito visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i ricorsi (relativi a unitario atto di impugnazione e argomentazioni comuni) devono essere dichiarati inammissibili perché proposti per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 è volta a conseguire, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha ritenuto non configurabile la fattispecie attenuata (cfr. pag. 5)), una rivalutazione meramente in fatto estranea al sindacato di legittimità.

In particolare i ricorrenti chiedono una valutazione "frazionata" della condotta sollecitando, quanto alla detenzione della cocaina, in ragione del modico quantitativo detenuto (in totale grammi 4, a fronte di sei panetti di hashish) che debba applicarsi l'ipotesi attenuata e, quanto all'hashish, che i 400 gr. di sostanza pura che ne erano ricavabili, consentono di neutralizzare gli ulteriori indici negativi valorizzati dalla sentenza impugnata (che lo stupefacente fosse detenuto in una locale pubblico e destinato al consumo non esclusivamente personale), ma i motivi non si confrontano con le argomentazioni, affatto illogiche, della Corte di merito che ha escluso, in ragione del dato ponderale e delle concrete circostanze di fatto, inerenti alle modalità della detenzione che avveniva in un locale destinato alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, la destinazione ad uso esclusivamente personale e la particolare tenuità della condotta illecita; Rilevato, che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]!, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] —.[OSCURATO:PERSONA] O avverso la sentenza del 26/1/2022 della Corte di appello di ilerj_lito visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i ricorsi (relativi a unitario atto di impugnazione e argomentazioni comuni) devono essere dichiarati inammissibili perché proposti per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 è volta a conseguire, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha ritenuto non configurabile la fattispecie attenuata (cfr. pag. 5)), una rivalutazione meramente in fatto estranea al sindacato di legittimità. In particolare i ricorrenti chiedono una valutazione "frazionata" della condotta sollecitando, quanto alla detenzione della cocaina, in ragione del modico quantitativo detenuto (in totale grammi 4, a fronte di sei panetti di hashish) che debba applicarsi l'ipotesi attenuata e, quanto all'hashish, che i 400 gr. di sostanza pura che ne erano ricavabili, consentono di neutralizzare gli ulteriori indici negativi valorizzati dalla sentenza impugnata (che lo stupefacente fosse detenuto in una locale pubblico e destinato al consumo non esclusivamente personale), ma i motivi non si confrontano con le argomentazioni, affatto illogiche, della Corte di merito che ha escluso, in ragione del dato ponderale e delle concrete circostanze di fatto, inerenti alle modalità della detenzione che avveniva in un locale destinato alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, la destinazione ad uso esclusivamente personale e la particolare tenuità della condotta illecita; Rilevato, che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] estenso
Sentenza Cassazione n. 39390/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris