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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2026

Cassazione n. 35049/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di Anconadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il viziodi motivazione e la violazione di legge in relazione alla affermazione diresponsabilità per il delitto ascritto e quanto alla prova posta a fondamentodell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il reato di truffatentata, non sono consentiti in quanto meramente reiterativo e finalizzato adottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato dilegittimità in presenza di una doppia decisione conforme dei giudici di merito(Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011,Valerio, Rv. 252615-01; Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv.191229-01), oltre che avulso da pertinente individuazione di specificitravisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito che,rispondendo alle medesime doglianze oggetto di appello, hanno esplicitato, conmotivazione esente dai lamentati vizi logici e giuridici, le ragioni del loroconvincimento sulla prova del delitto contestato (si vedano pagg. 4-5 in cui sirileva come le lesioni del soggetto fossero compatibili con la ricostruzione delsinistro come simulato, valutate unitamente alle riprese delle telecamereprecedenti e successive al sinistro e come i protagonisti della truffa siconoscessero, a riprova di una pregressa pianificazione del fatto);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 22/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Anconadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il viziodi motivazione e la violazione di legge in relazione alla affermazione diresponsabilità per il delitto ascritto e quanto alla prova posta a fondamentodell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il reato di truffatentata, non sono consentiti in quanto meramente reiterativo e finalizzato adottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato dilegittimità in presenza di una doppia decisione conforme dei giudici di merito(Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011,Valerio, Rv. 252615-01; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv.191229-01), oltre che avulso da pertinente individuazione di specificitravisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito che,rispondendo alle medesime doglianze oggetto di appello, hanno esplicitato, conmotivazione esente dai lamentati vizi logici e giuridici, le ragioni del loroconvincimento sulla prova del delitto contestato (si vedano pagg. 4-5 in cui sirileva come le lesioni del soggetto fossero compatibili con la ricostruzione delsinistro come simulato, valutate unitamente alle riprese delle telecamereprecedenti e successive al sinistro e come i protagonisti della truffa siconoscessero, a riprova di una pregressa pianificazione del fatto);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 22/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
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