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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25038/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 21296/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Milano, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 66 , è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l la Lombardian. 703/27/2016, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del21 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - La CTP di Milano rigettava il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]avverso l’atto di contestazione e irrogazione di sanzioni, emesso Oggetto: Tributi– Accertamento a seguito di rettifica della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IVA, relativeall’anno 2008; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Lombardia dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla contribuente, in quanto non contenente motivi specifici di impugnazione; -l a [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unicomotivo; -l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] - C on l’unico motiv o di ricorso , la ricorrente de duce la violazione dell’art. 8 del d.l. n. 16 del 2012, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.,in quanto la sanzione introdotta da detta norma non ha effetto retroattivo; -il motivo è inammissibile; - come è stato più volte affermato da questa Corte, a llorquando la sentenza di appello abbia confermato la decisione di primo grado in base ad una diversa motivazione, non possono sindacarsi in sede di ricorso per cassazione le statuizioni contenute nella pronuncia di primo grado e i relativi motivi di impugnazione sono inammissibili sia sotto il profilo del difetto di interesse, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ., sia per manca nza di specificità, attesa la non riferibilità della censura alla ratio decidendi della sentenza impugnata ( ex plurimis , Cass. n. 27391 del

12.12. 2005 e Cass.

S ez .

U. n. 19705 del 2.10.2015); -la proposizione, mediante ricorso per cassazione, di censure p rive di specifica attinenza al "decisum" della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi, ai sensi dell'art. 366, comma primo, n. 4 cod. proc. civ., in quanto ilricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammi ssibilità, i motivi per i quali si richiede lacassazione, aventi carattere di specificità, completezza eriferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio dicassazione qualsiasi doglianza che riguardi pronunzie diverse da quelle impugnate (Cass. n. 1 7125 del 03/08/2007 e n. 15517 del21/07/2020); - la ricorrente non ha censurato in alcun modo la dichiarazione inammissibilità del ricorso, dolendosi esclusivamente del merito della pretesa, che non era stato affrontato dalgiudice di appello; - in concl usione, il ricorso va rigettato; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio, che liquida in euro 7.800,00 oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 21296/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Milano, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 66 , è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l la Lombardian. 703/27/2016, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del21 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - La CTP di Milano rigettava il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]avverso l’atto di contestazione e irrogazione di sanzioni, emesso Oggetto: Tributi– Accertamento a seguito di rettifica della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IVA, relativeall’anno 2008; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Lombardia dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla contribuente, in quanto non contenente motivi specifici di impugnazione; -l a [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unicomotivo; -l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] - C on l’unico motiv o di ricorso , la ricorrente de duce la violazione dell’art. 8 del d.l. n. 16 del 2012, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.,in quanto la sanzione introdotta da detta norma non ha effetto retroattivo; -il motivo è inammissibile; - come è stato più volte affermato da questa Corte, a llorquando la sentenza di appello abbia confermato la decisione di primo grado in base ad una diversa motivazione, non possono sindacarsi in sede di ricorso per cassazione le statuizioni contenute nella pronuncia di primo grado e i relativi motivi di impugnazione sono inammissibili sia sotto il profilo del difetto di interesse, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ., sia per manca nza di specificità, attesa la non riferibilità della censura alla ratio decidendi della sentenza impugnata ( ex plurimis , Cass. n. 27391 del 12.12. 2005 e Cass. S ez . U. n. 19705 del 2.10.2015); -la proposizione, mediante ricorso per cassazione, di censure p rive di specifica attinenza al "decisum" della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi, ai sensi dell'art. 366, comma primo, n. 4 cod. proc. civ., in quanto ilricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammi ssibilità, i motivi per i quali si richiede lacassazione, aventi carattere di specificità, completezza eriferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio dicassazione qualsiasi doglianza che riguardi pronunzie diverse da quelle impugnate (Cass. n. 1 7125 del 03/08/2007 e n. 15517 del21/07/2020); - la ricorrente non ha censurato in alcun modo la dichiarazione inammissibilità del ricorso, dolendosi esclusivamente del merito della pretesa, che non era stato affrontato dalgiudice di appello; - in concl usione, il ricorso va rigettato; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio, che liquida in euro 7.800,00 oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così
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