CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 ottobre 2022
Cassazione n. 34956/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 22933/2021proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliatain Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (“[OSCURATO:PERSONA]”), con sede legale in Pontinia (LT), [OSCURATO:PERSONA] 04014, in persona del legale rappresentante, dott. [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 settembre 1961 (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64L24 H501F) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: CTRDNL 68S63 L259A) ed elettivamentedomiciliata presso il loro studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] accertamento disconoscimento costi operazioni inesistenti – Sospensione ex art. 5 l. n.2 Sicilia n. 66; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 1305/2021 emessa dalla CTR Lazi o il 0 3 / 03 /20 21 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Latina avverso un avviso di accertamento con il quale, per l’anno d’imposta 2012, erano stati disconosciuti costi relativi ad operazioni considerate inesistenti (acquisto di servizi di intermediazione dalla Oyster). 2.[OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso. 3. Sull’appello principale dell’Agenzia delle Entrate ed incidentale della contribuente (avuto riguardo all’asserita nullità dell’atto impositivo per mancanza di firma), la [OSCURATO:PERSONA] rigettava entrambi i gravami, ritenendo, per quanto qui ancora rileva, che erano stati esibiti documenti attestanti la congruità e l’effettività del costo per il suo intero ammontare (con riferimento alla prestazione resa dalla Oyster), laddove l’Agenzia aveva opposto presunzioni non sufficienti ad integrare l’onere della prova. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto difese. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546/1992 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la CTR aderito in modo acritico alla tesi della controparte senza dimostrare di aver tenuto conto di quanto rappresentato dall’Ufficio nel corso dei giudizi di merito.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 109 dPR n. 917/1986, 2697, 2727 e 2729 c.c. e 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR attribuito valenza probatoria contraria alle sole fatture richiamate dalla controparte nel ricorso introduttivo, a fronte dei numerosi elementi, aventi valore indiziario, evidenziati dall’Ufficio. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR adeguatamente valutato tutti gli elementi indiziari offerti dall’Ufficio e per non aver comunque proceduto alloro esame complessivo. 4. Con nota del 6.10.2022 la ricorrente ha dichiarato di volersi avvalere delle disposizioni di cui all’art. 5 della l egge [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, conseguentemente, ha formulato richiesta di sospensione della presente controversia, al fine di permettere il perfezionamento della definizione agevolata. 4. La lite fiscale in oggettorientra tra le controversie tributarie definibili con modalità agevolate, ai sensi dell’art . 5 della Legge n. 130 del 2022 (rubricato “Definizione agevolata dei giudi zi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione”),atteso che: a) si è in presenz a di una controversia tributaria per la quale l’Agenzia delle Entrate risulta integr almente soccombente nei precedenti gradi di giudizio ed il cui valore non è eccedente € 100.000, in ossequio al comma 1 dell’articolo 5 già citato ; b) sempre conformemente al comma 1, la controversia era pendente innanzia questa Corte alla data del 15 luglio 2022 e, nel rispetto del successivocomma 4, il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della menzionata legge, risalendo la PEC di notifica al giorno 28.7.2020. 4. In base al comma 10 dell’art. 5, “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo e' sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7.”. P.Q.M. La Corte sospende il giudizio fino al 16 gennaio 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmission