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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25074/2026

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azione della pena, il rigetto nel resto.Ritenuto in fatto1.

Con ordinanza dell’11 marzo 2026 il Tribunale di Brindisi, in funzione digiudice del l ’esecuzione, ha accolto solo parzialmente l ’ istanza diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdi applicazione della disciplina della continuazionetra i reati oggetto di dieci sentenze di condanna, accogliendo in particolare quellatra le sentenze nn. 6, 7) e 8) dell’istanza e quella tra le sentenze nn. 9) e 10) erespingendo per il resto.2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, peril tramite del difensore, con i seguenti motivi.Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione conriferimento al rigetto dell’istanza per i reati delle sentenze nn. 1), 2), 3), 4) e 5),in quanto l’elemento che permetteva di unificate i reati era la tossicodipendenza,che è stata citata nel provvedimento ma non in concreto valutata; gli altri criterisono stati applicati senza considerare che la stragrande maggioranza dei reatioffende il patrimonio, o è funzionale all’offesa patrimoniale; tutti i reati sonocommessi nel medesimo comune, e sono tutti a bassa o media gravità.Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione conriferimento al rigetto dell’istanza tra i due gruppi di reati unificati nell’ordinanzaimpugnata, e tra essi ed i reati non unificati, perché tra l’ultimo reato del primogruppo unificato ed il primo reato del secondo gruppo unificato ricorre circa unanno, quindi i reati sono temporalmente contigui, gli stessi sono ancheomogenei; vi è contraddittorietà nell’aver riconosciuto la continuazione tra reaticommessi ad otto mesi di distanza (reati da 6) a 8) ed averla esclusa per i reatida 1) a 5) perché commessi a distanza di più di un anno.Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione nellaparte relativa all’aumento per i reati satellite che è sproporzionato, in quanto peril reato della sentenza n. 8) è stato inflitto un aumento di tre mesi, che è il 70%della pena originaria, il che lo trasforma in un surrettizio cumulo materiale,mentre per il reato sub 9) l’aumento di 1 mese di reclusione a fronte di una penaoriginaria di 3 mesi di arresto e 500 euro di ammenda dimentica la penapecuniaria e non spiega “le ragioni per cui ha ritenuto di applicare un aumento dipena così ridotto”.Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione peromessa considerazione del fatto che i periodi di pausa dell’attività criminale“sono verosimilmente coincisi con i periodi di detenzione”.Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione permancata valutazione della continuazione riconosciuta più volte in sede dicognizione, il che consente di ritenere che i giudici della cognizione hanno giàvalutato l’esistenza di un disegno criminoso unitario per gruppi di reati.3.

Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], haconcluso per l’annullamento senza rinvio e rideterminazione della pena conriferimento al reato continuato comprensivo di quelli giudicati dalle sentenze nn.6, 7 e 8, il rigetto nel resto.Considerato in dirittoIl ricorso è inammissibile.1.

Il primo motivo è inammissibile.Il motivo è, anzitutto, inammissibile per mancanza di specificità (Sez. 2, n.17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez.

U,n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823) con riferimento alreato oggetto della condanna n. 5, in quanto il ricorso non si confronta con ilpercorso logico della decisione che ha rilevato che l’evasione dagli arrestidomiciliari non poteva essere prevista in occasione dei precedenti reati, perchérelativa ad un titolo detentivo che era sopravvenuto ad essi, e cui il ricorrentenon poteva sapere che sarebbe stato sottoposto in occasione della commissionedei precedenti crimini, argomento su cui il ricorso non prende posizione.Con riferimento agli reati oggetto del motivo ed alla deduzione dellatossicodipendenza, il percorso logico dell’ordinanza impugnata è coerente con lagiurisprudenza di legittimità che ritiene che la tossicodipendenza è elemento che,se allegato, il giudice dell’esecuzione deve tenere in considerazione nel decideresull’istanza ex art. 671 cod. proc. pen., ma che costituisce mero coelemento divalutazione insieme agli altri indici enucleati dalla giurisprudenza di legittimità,quali “l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e leabitudini programmate di vita” (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv.270074).Nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione in modo non illogico ha ritenutodecisivi ad escludere la volizione criminale unitaria la distanza temporale cheintercorre tra i furti delle sentenze nn. 1 e 2 (quattro mesi di distanza) e quellidella sentenza n. 4 (un ulteriore anno di distanza) e la diversità di indole delreato oggetto della sentenza n. 3, trattandosi di criteri che, in effetti, devonoessere valutati per ricavare l’unicità o meno del disegno criminoso (Sez.

U,n. 28659 del 18/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270074 – 01: Il riconoscimento dellacontinuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nelprocesso di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concretiindicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguitàspazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità ele abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissionedel primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro lineeessenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di talunodegli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto dideterminazione estemporanea).2.

È inammissibile anche il secondo motivo, che si sovrappone in parte con ilprimo.Intercorre, infatti, più di un anno tra i reati della sentenza n. 8 ed i reatidelle sentenze nn. 9 e 10, il che rende non manifestamente illogica, per i motiviindicati sopra, la motivazione dell’ordinanza impugnata che ha ritenuto di nonpoter unificare i due gruppi di reati tra di loro.Sul punto il ricorso, peraltro, è anche inammissibile per mancanza dispecificità perché non si confronta con il percorso logico della decisione che haevidenziato che l’evasione della sentenza n. 10 è avvenuta con riferimento ad untitolo detentivo diverso da quello della sentenza n. 8, il che rende non illogicoaver ritenuto che i due reati non possano essere sorretti da una volizionecriminale unitaria.Intercorre, inoltre, più di un anno tra l’ultimo dei reati delle sentenze da n. 1a n. 5 ed il primo dei reati delle sentenze nn. 6, 7 e 8, talché anche in tal caso, inapplicazione dei criteri che devono essere valutati per ricavare l’unicità o menodel disegno criminoso, il percorso motivazionale dell’ordinanza impugnata nonpresenta fratture logiche.3.

Il terzo motivo è inammissibile.Il ricorso deduce, anzitutto, che l’aumento per il reato satellite dellasentenza n. 8) è sproporzionato, in quanto per esso è stato inflitto un aumento ditre mesi di reclusione, che è il 70% della pena originaria, il che lo trasformerebbein un surrettizio cumulo materiale.L’argomento è inammissibile, perché, come emerge dalla letturadell’ordinanza impugnata, il reato n. 8) è stato unificato con i reati nn. 6) e 7), ilreato più grave è stato individuato in quello della sentenza n. 6 punito con lapena di 1 anno, 9 mesi, e 10 giorni di reclusione e 489 euro di multa, il checomporta che l’aumento di 3 mesi di reclusione inflitto per il reato n. 8) è, inrealtà, in violazione di legge ma in favore dell’imputato, perché non rispetta illimite minimo del 1/3 della pena inflitta per il reato più grave previsto, per irecidivi reiterati (situazione in cui rientra anche l’odierno ricorrente, atteso che larecidiva reiterata è riconosciuta fin dalla sentenza n.5, quindi prima dellacommissione del reato della sentenza n. 8; cfr., sul punto, Sez. 1, n. 26250 del08/05/2024, Mouhim, Rv. 286602 – 01), dall’art. 81, comma 4, cod. pen., erichiamato espressamente dall’art. 671, comma 2-bis, cod. proc. pen.Il ricorso deduce anche che la pena sarebbe incongrua anche per il reato n.9), in quanto l’aumento di 1 mese di reclusione, a fronte di una pena originaria di3 mesi di arresto e 500 euro di ammenda, avrebbe dimenticato la penapecuniaria e non avrebbe spiegato “le ragioni per cui ha ritenuto di applicare unaumento di pena così ridotto”, ma l’argomento è inammissibile per evidentemancanza di interesse, non potendo dolersi il condannato del fatto che non siastata applicata la pena pecuniaria e che l’aumento di pena per la detentiva siastato “così ridotto”.4.

Il quarto motivo è inammissibile per mancanza di specificità nelladeduzione, perché l’affermazione secondo cui i periodi di pausa dell’attivitàcriminale “sono verosimilmente coincisi con i periodi di detenzione”, al di là dellarilevanza in concreto di tale argomento, non è supportata da una allegazione asostegno su quali siano i periodi in questione, quale sia la forma di detenzione(atteso che tra i reati oggetto dell’istanza ve ne sono ben tre di evasione dagliarresti domiciliari, il che sta a significare che la detenzione presso il domicilio nonè stata in grado di mettere in pausa in alcun modo l’attività criminale), e qualesia la rilevanza con riferimento a ciascuno specifico punto dell’ordinanzaimpugnata.Nel caso in esame non vengono neppure indicati quali siano i periodi didetenzione “verosimilmente” coincidenti con quelli di assenza di reati nulla èindicato.5.

Anche il quinto motivo è inammissibile.Il ricorso deduce che il giudice dell’esecuzione non si sarebbe confrontatocon la continuazione interna riconosciuta in quattro sentenze di condanna.Il motivo è inammissibile, in quanto nessuna delle riconosciute continuazionivizia il percorso logico dell’ordinanza impugnata, atteso che esse hannoriguardato rispettivamente due furti commessi a dieci giorni di distanza(continuazione interna alla sentenza n. 2), una pluralità di cessioni distupefacente commesse in circa venti giorni (continuazione interna alla sentenzan. 4), una pluralità di furti commessi in circa venti giorni (continuazione internaalla sentenza n. 5); nessuna di queste vicende si sovrappone o interferiscetemporalmente con quelle tra cui il giudice dell’esecuzione ha negato il beneficio;non vi era, pertanto, obbligo di motivare sul perché il giudice riteneva di doversidiscostare dalle diverse decisioni, non collocandosi all’interno dell’arco temporaleoggetto delle singole decisioni di rigetto (Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017,Miele, Rv. 271903).Quanto, invece, alla continuazione esterna riconosciuta nella sentenza n. 7con i fatti della sentenza n. 6, l’argomento è inammissibile per mancanza dispecificità, perché non si confronta con il percorso logico della decisione che, inrealtà, ha valutato tale precedente provvedimento ed ad essa si è conformato,assumendola come presupposto della continuazione riconosciuta tra i reati dellesentenze nn. 6) 7) e 8).6.

Con riferimento all’argomento introdotto d’ufficio dal Procuratore generalenella sua nota di conclusioni scritte, ovvero l’illegittimità della pena del reatocontinuato costituito dai reati delle sentenze nn. 6), 7) e 8) (pena aggiuntiva ditre mesi di reclusione e 100 euro di multa inflitta per l’evasione di cui allasentenza n. 8 in aumento rispetto alla pena inflitta per il furto con strappo dellasentenza n. 6, che è stata assunta come pena base), la Corte ritiene di aderireall’indirizzo interpretativo risalente a Sez.

U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia,Rv. 273751 – 01, in motivazione, secondo cui “se il reato più grave è punito conpena congiunta e il reato satellite con pena detentiva, si aumentano entrambe lepene previste per la violazione più grave” (pag. 12, lettera e dello schemaconclusivo), e ritiene, pertanto, che, in realtà, il calcolo della pena effettuato dalgiudice dell’esecuzione sia corretto.Le conclusioni della sentenza Giglia sono, infatti, conformi alla sistematicadel reato continuato, ed, in particolare, alla costruzione del cumulo giuridicocome uno strumento che non costituisce mera sommatoria delle pene inflitte peri reati che entrano a far parte del reato continuato - che perdono il trattamentosanzionatorio originario (v. già Sez.

U, n. 4901 del 27/03/1992, P.m. in proc.Cardarilli, Rv. 191129 – 01) - ed in cui gli aumenti di pena per i reati satellitedevono essere effettuati per moltiplicazione della pena base (su cui, per tutte, v.la sentenza Giugia citata).Il tendenziale rispetto dei precedenti costituisce, inoltre, una condizioneessenziale dell’autorevolezza delle decisioni giurisdizionali (cfr.

Corte cost., sent.n. 203 del 2024; n. 24 del 2025).Non si ritiene, pertanto, di dare continuità al diverso indirizzo emerso nellagiurisprudenza di legittimità più recente, secondo cui “in tema di reatocontinuato, l'aumento di pena per il reato satellite, nel caso in cui il reato piùgrave sia punito con pena congiunta e quello satellite sia sanzionato con solapena detentiva o con sola pena pecuniaria, dev'essere operato in relazione alsolo genere di pena previsto per quest'ultimo.

Fattispecie in cui la Corte haannullato senza rinvio la decisione con cui era stata inflitta, in aumento di penasul più grave reato punito con pena congiunta, anche una frazione di penapecuniaria, ancorché il reato satellite fosse punito con sola pena detentiva” (Sez.6, n. 2328 del 14/11/2025, dep. 2026, Mbaye, Rv. 289171 - 01).La sentenza Mbaye ha motivato il consapevole dissenso rispetto alleconclusioni delle Sezioni Unite Giglia con il rilievo che “ciò che tuttavia non èobiettivamente chiaro è, seguendo il ragionamento della sentenza "Giglia",perché se il Giudice, nel caso in cui sia in presenza di un reato più grave punitocon pena congiunta e di un reato satellite punito con pena alternativa, puòoperare l'aumento di pena in relazione ad una soltanto delle pene previste per laviolazione più grave, invece, ove sia in presenza di un reato più grave punito conpena congiunta e di un reato satellite punito solo con pena detentiva o solo conpena pecuniaria, debba invece operare un aumento per entrambe le penepreviste per il reato più grave.

Per entrambe le ipotesi sono infatti ravvisabili lestesse esigenze di proporzionalità e di commisurazione della pena allacolpevolezza”.Però, nel caso del reato più grave punito con pena congiunta e del reatosatellite punito con pena alternativa la disarmonia rispetto alla sistematica delcumulo giuridico è stata imposta alla sentenza Giglia dalla necessità di evitareche la pena detentiva derivante da cumulo giuridico potesse essere più afflittivarispetto a quella che sarebbe stata conseguenza del cumulo materiale, inosservanza non solo dei principi di proporzionalità della pena, ma anche dellastessa disposizione del terzo comma dell’art. 81 cod. pen., che, a tutti gli effetti,fa parte, oltre che del diritto positivo, della sistemazione teorica dell’istituto.In casi, quale quello in esame, di reato più grave punito con pena congiuntae reato satellite punito con pena detentiva, non c’è la stessa esigenza di derogaai principi generali sulla formazione del cumulo giuridico delle pene, perché lafrazione di pena pecuniaria aggiuntiva che entra nel cumulo giuridico, e che nonavrebbe fatto parte del cumulo materiale, non dà luogo ad un trattamentosanzionatorio complessivamente deteriore dell’autore del reato, il quale beneficiadi una pena detentiva più contenuta rispetto a quella derivante per effetto delcalcolo della stessa che consegue all’applicazione del cumulo giuridico.7.

Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione conseguela condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché alversamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, invia equitativa, nella misura indicata in dispositivo.8.

In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omessele generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
azione della pena, il rigetto nel resto.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza dell’11 marzo 2026 il Tribunale di Brindisi, in funzione digiudice del l ’esecuzione, ha accolto solo parzialmente l ’ istanza diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdi applicazione della disciplina della continuazionetra i reati oggetto di dieci sentenze di condanna, accogliendo in particolare quellatra le sentenze nn. 6, 7) e 8) dell’istanza e quella tra le sentenze nn. 9) e 10) erespingendo per il resto.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, peril tramite del difensore, con i seguenti motivi.Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione conriferimento al rigetto dell’istanza per i reati delle sentenze nn. 1), 2), 3), 4) e 5),in quanto l’elemento che permetteva di unificate i reati era la tossicodipendenza,che è stata citata nel provvedimento ma non in concreto valutata; gli altri criterisono stati applicati senza considerare che la stragrande maggioranza dei reatioffende il patrimonio, o è funzionale all’offesa patrimoniale; tutti i reati sonocommessi nel medesimo comune, e sono tutti a bassa o media gravità.Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione conriferimento al rigetto dell’istanza tra i due gruppi di reati unificati nell’ordinanzaimpugnata, e tra essi ed i reati non unificati, perché tra l’ultimo reato del primogruppo unificato ed il primo reato del secondo gruppo unificato ricorre circa unanno, quindi i reati sono temporalmente contigui, gli stessi sono ancheomogenei; vi è contraddittorietà nell’aver riconosciuto la continuazione tra reaticommessi ad otto mesi di distanza (reati da 6) a 8) ed averla esclusa per i reatida 1) a 5) perché commessi a distanza di più di un anno.Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione nellaparte relativa all’aumento per i reati satellite che è sproporzionato, in quanto peril reato della sentenza n. 8) è stato inflitto un aumento di tre mesi, che è il 70%della pena originaria, il che lo trasforma in un surrettizio cumulo materiale,mentre per il reato sub 9) l’aumento di 1 mese di reclusione a fronte di una penaoriginaria di 3 mesi di arresto e 500 euro di ammenda dimentica la penapecuniaria e non spiega “le ragioni per cui ha ritenuto di applicare un aumento dipena così ridotto”.Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione peromessa considerazione del fatto che i periodi di pausa dell’attività criminale“sono verosimilmente coincisi con i periodi di detenzione”.Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione permancata valutazione della continuazione riconosciuta più volte in sede dicognizione, il che consente di ritenere che i giudici della cognizione hanno giàvalutato l’esistenza di un disegno criminoso unitario per gruppi di reati.3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], haconcluso per l’annullamento senza rinvio e rideterminazione della pena conriferimento al reato continuato comprensivo di quelli giudicati dalle sentenze nn.6, 7 e 8, il rigetto nel resto.Considerato in dirittoIl ricorso è inammissibile.1. Il primo motivo è inammissibile.Il motivo è, anzitutto, inammissibile per mancanza di specificità (Sez. 2, n.17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U,n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823) con riferimento alreato oggetto della condanna n. 5, in quanto il ricorso non si confronta con ilpercorso logico della decisione che ha rilevato che l’evasione dagli arrestidomiciliari non poteva essere prevista in occasione dei precedenti reati, perchérelativa ad un titolo detentivo che era sopravvenuto ad essi, e cui il ricorrentenon poteva sapere che sarebbe stato sottoposto in occasione della commissionedei precedenti crimini, argomento su cui il ricorso non prende posizione.Con riferimento agli reati oggetto del motivo ed alla deduzione dellatossicodipendenza, il percorso logico dell’ordinanza impugnata è coerente con lagiurisprudenza di legittimità che ritiene che la tossicodipendenza è elemento che,se allegato, il giudice dell’esecuzione deve tenere in considerazione nel decideresull’istanza ex art. 671 cod. proc. pen., ma che costituisce mero coelemento divalutazione insieme agli altri indici enucleati dalla giurisprudenza di legittimità,quali “l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e leabitudini programmate di vita” (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv.270074).Nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione in modo non illogico ha ritenutodecisivi ad escludere la volizione criminale unitaria la distanza temporale cheintercorre tra i furti delle sentenze nn. 1 e 2 (quattro mesi di distanza) e quellidella sentenza n. 4 (un ulteriore anno di distanza) e la diversità di indole delreato oggetto della sentenza n. 3, trattandosi di criteri che, in effetti, devonoessere valutati per ricavare l’unicità o meno del disegno criminoso (Sez. U,n. 28659 del 18/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270074 – 01: Il riconoscimento dellacontinuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nelprocesso di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concretiindicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguitàspazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità ele abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissionedel primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro lineeessenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di talunodegli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto dideterminazione estemporanea).2. È inammissibile anche il secondo motivo, che si sovrappone in parte con ilprimo.Intercorre, infatti, più di un anno tra i reati della sentenza n. 8 ed i reatidelle sentenze nn. 9 e 10, il che rende non manifestamente illogica, per i motiviindicati sopra, la motivazione dell’ordinanza impugnata che ha ritenuto di nonpoter unificare i due gruppi di reati tra di loro.Sul punto il ricorso, peraltro, è anche inammissibile per mancanza dispecificità perché non si confronta con il percorso logico della decisione che haevidenziato che l’evasione della sentenza n. 10 è avvenuta con riferimento ad untitolo detentivo diverso da quello della sentenza n. 8, il che rende non illogicoaver ritenuto che i due reati non possano essere sorretti da una volizionecriminale unitaria.Intercorre, inoltre, più di un anno tra l’ultimo dei reati delle sentenze da n. 1a n. 5 ed il primo dei reati delle sentenze nn. 6, 7 e 8, talché anche in tal caso, inapplicazione dei criteri che devono essere valutati per ricavare l’unicità o menodel disegno criminoso, il percorso motivazionale dell’ordinanza impugnata nonpresenta fratture logiche.3. Il terzo motivo è inammissibile.Il ricorso deduce, anzitutto, che l’aumento per il reato satellite dellasentenza n. 8) è sproporzionato, in quanto per esso è stato inflitto un aumento ditre mesi di reclusione, che è il 70% della pena originaria, il che lo trasformerebbein un surrettizio cumulo materiale.L’argomento è inammissibile, perché, come emerge dalla letturadell’ordinanza impugnata, il reato n. 8) è stato unificato con i reati nn. 6) e 7), ilreato più grave è stato individuato in quello della sentenza n. 6 punito con lapena di 1 anno, 9 mesi, e 10 giorni di reclusione e 489 euro di multa, il checomporta che l’aumento di 3 mesi di reclusione inflitto per il reato n. 8) è, inrealtà, in violazione di legge ma in favore dell’imputato, perché non rispetta illimite minimo del 1/3 della pena inflitta per il reato più grave previsto, per irecidivi reiterati (situazione in cui rientra anche l’odierno ricorrente, atteso che larecidiva reiterata è riconosciuta fin dalla sentenza n.5, quindi prima dellacommissione del reato della sentenza n. 8; cfr., sul punto, Sez. 1, n. 26250 del08/05/2024, Mouhim, Rv. 286602 – 01), dall’art. 81, comma 4, cod. pen., erichiamato espressamente dall’art. 671, comma 2-bis, cod. proc. pen.Il ricorso deduce anche che la pena sarebbe incongrua anche per il reato n.9), in quanto l’aumento di 1 mese di reclusione, a fronte di una pena originaria di3 mesi di arresto e 500 euro di ammenda, avrebbe dimenticato la penapecuniaria e non avrebbe spiegato “le ragioni per cui ha ritenuto di applicare unaumento di pena così ridotto”, ma l’argomento è inammissibile per evidentemancanza di interesse, non potendo dolersi il condannato del fatto che non siastata applicata la pena pecuniaria e che l’aumento di pena per la detentiva siastato “così ridotto”.4. Il quarto motivo è inammissibile per mancanza di specificità nelladeduzione, perché l’affermazione secondo cui i periodi di pausa dell’attivitàcriminale “sono verosimilmente coincisi con i periodi di detenzione”, al di là dellarilevanza in concreto di tale argomento, non è supportata da una allegazione asostegno su quali siano i periodi in questione, quale sia la forma di detenzione(atteso che tra i reati oggetto dell’istanza ve ne sono ben tre di evasione dagliarresti domiciliari, il che sta a significare che la detenzione presso il domicilio nonè stata in grado di mettere in pausa in alcun modo l’attività criminale), e qualesia la rilevanza con riferimento a ciascuno specifico punto dell’ordinanzaimpugnata.Nel caso in esame non vengono neppure indicati quali siano i periodi didetenzione “verosimilmente” coincidenti con quelli di assenza di reati nulla èindicato.5. Anche il quinto motivo è inammissibile.Il ricorso deduce che il giudice dell’esecuzione non si sarebbe confrontatocon la continuazione interna riconosciuta in quattro sentenze di condanna.Il motivo è inammissibile, in quanto nessuna delle riconosciute continuazionivizia il percorso logico dell’ordinanza impugnata, atteso che esse hannoriguardato rispettivamente due furti commessi a dieci giorni di distanza(continuazione interna alla sentenza n. 2), una pluralità di cessioni distupefacente commesse in circa venti giorni (continuazione interna alla sentenzan. 4), una pluralità di furti commessi in circa venti giorni (continuazione internaalla sentenza n. 5); nessuna di queste vicende si sovrappone o interferiscetemporalmente con quelle tra cui il giudice dell’esecuzione ha negato il beneficio;non vi era, pertanto, obbligo di motivare sul perché il giudice riteneva di doversidiscostare dalle diverse decisioni, non collocandosi all’interno dell’arco temporaleoggetto delle singole decisioni di rigetto (Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017,Miele, Rv. 271903).Quanto, invece, alla continuazione esterna riconosciuta nella sentenza n. 7con i fatti della sentenza n. 6, l’argomento è inammissibile per mancanza dispecificità, perché non si confronta con il percorso logico della decisione che, inrealtà, ha valutato tale precedente provvedimento ed ad essa si è conformato,assumendola come presupposto della continuazione riconosciuta tra i reati dellesentenze nn. 6) 7) e 8).6. Con riferimento all’argomento introdotto d’ufficio dal Procuratore generalenella sua nota di conclusioni scritte, ovvero l’illegittimità della pena del reatocontinuato costituito dai reati delle sentenze nn. 6), 7) e 8) (pena aggiuntiva ditre mesi di reclusione e 100 euro di multa inflitta per l’evasione di cui allasentenza n. 8 in aumento rispetto alla pena inflitta per il furto con strappo dellasentenza n. 6, che è stata assunta come pena base), la Corte ritiene di aderireall’indirizzo interpretativo risalente a Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia,Rv. 273751 – 01, in motivazione, secondo cui “se il reato più grave è punito conpena congiunta e il reato satellite con pena detentiva, si aumentano entrambe lepene previste per la violazione più grave” (pag. 12, lettera e dello schemaconclusivo), e ritiene, pertanto, che, in realtà, il calcolo della pena effettuato dalgiudice dell’esecuzione sia corretto.Le conclusioni della sentenza Giglia sono, infatti, conformi alla sistematicadel reato continuato, ed, in particolare, alla costruzione del cumulo giuridicocome uno strumento che non costituisce mera sommatoria delle pene inflitte peri reati che entrano a far parte del reato continuato - che perdono il trattamentosanzionatorio originario (v. già Sez. U, n. 4901 del 27/03/1992, P.m. in proc.Cardarilli, Rv. 191129 – 01) - ed in cui gli aumenti di pena per i reati satellitedevono essere effettuati per moltiplicazione della pena base (su cui, per tutte, v.la sentenza Giugia citata).Il tendenziale rispetto dei precedenti costituisce, inoltre, una condizioneessenziale dell’autorevolezza delle decisioni giurisdizionali (cfr. Corte cost., sent.n. 203 del 2024; n. 24 del 2025).Non si ritiene, pertanto, di dare continuità al diverso indirizzo emerso nellagiurisprudenza di legittimità più recente, secondo cui “in tema di reatocontinuato, l'aumento di pena per il reato satellite, nel caso in cui il reato piùgrave sia punito con pena congiunta e quello satellite sia sanzionato con solapena detentiva o con sola pena pecuniaria, dev'essere operato in relazione alsolo genere di pena previsto per quest'ultimo. Fattispecie in cui la Corte haannullato senza rinvio la decisione con cui era stata inflitta, in aumento di penasul più grave reato punito con pena congiunta, anche una frazione di penapecuniaria, ancorché il reato satellite fosse punito con sola pena detentiva” (Sez.6, n. 2328 del 14/11/2025, dep. 2026, Mbaye, Rv. 289171 - 01).La sentenza Mbaye ha motivato il consapevole dissenso rispetto alleconclusioni delle Sezioni Unite Giglia con il rilievo che “ciò che tuttavia non èobiettivamente chiaro è, seguendo il ragionamento della sentenza "Giglia",perché se il Giudice, nel caso in cui sia in presenza di un reato più grave punitocon pena congiunta e di un reato satellite punito con pena alternativa, puòoperare l'aumento di pena in relazione ad una soltanto delle pene previste per laviolazione più grave, invece, ove sia in presenza di un reato più grave punito conpena congiunta e di un reato satellite punito solo con pena detentiva o solo conpena pecuniaria, debba invece operare un aumento per entrambe le penepreviste per il reato più grave. Per entrambe le ipotesi sono infatti ravvisabili lestesse esigenze di proporzionalità e di commisurazione della pena allacolpevolezza”.Però, nel caso del reato più grave punito con pena congiunta e del reatosatellite punito con pena alternativa la disarmonia rispetto alla sistematica delcumulo giuridico è stata imposta alla sentenza Giglia dalla necessità di evitareche la pena detentiva derivante da cumulo giuridico potesse essere più afflittivarispetto a quella che sarebbe stata conseguenza del cumulo materiale, inosservanza non solo dei principi di proporzionalità della pena, ma anche dellastessa disposizione del terzo comma dell’art. 81 cod. pen., che, a tutti gli effetti,fa parte, oltre che del diritto positivo, della sistemazione teorica dell’istituto.In casi, quale quello in esame, di reato più grave punito con pena congiuntae reato satellite punito con pena detentiva, non c’è la stessa esigenza di derogaai principi generali sulla formazione del cumulo giuridico delle pene, perché lafrazione di pena pecuniaria aggiuntiva che entra nel cumulo giuridico, e che nonavrebbe fatto parte del cumulo materiale, non dà luogo ad un trattamentosanzionatorio complessivamente deteriore dell’autore del reato, il quale beneficiadi una pena detentiva più contenuta rispetto a quella derivante per effetto delcalcolo della stessa che consegue all’applicazione del cumulo giuridico.7. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione conseguela condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché alversamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, invia equitativa, nella misura indicata in dispositivo.8. In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omessele generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 25074/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris