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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 giugno 2026

Cassazione n. 18503/2026

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con domicilio digitale ex lege- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA]ŠA BIZJAK, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 130 del 10/3/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del20/5/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie delle parti;[OSCURATO:PERSONA]:− [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio, innanzi alTribunale di Gorizia, Nataša Bizjak per chiedere la condanna dellaconvenuta alla restituzione delle somme che essi asserirono di avereNumero registro generale 11579/2023Numero sezionale 1825/2026Numero di raccolta generale 18503/2026Data pubblicazione 08/06/2026corrisposto negli anni per acquisto, mutuo e ristrutturazionedell’abitazione familiare sita in Capriva del Friuli, formalmente intestataalla sola Bizjak;− gli attori dedussero, in particolare, che l’intestazione esclusiva erastata concordata per ragioni di opportunità: protezione del bene dapossibili pretese creditorie collegate all’attività imprenditoriale di StefanoColussi; condizioni più favorevoli del finanziamento in quanto laconvenuta era dipendente dell’istituto erogante;− Nataša Bizjak si costituì in giudizio contestando la fondatezza delledomande e prospettando, con riguardo alle attribuzioni patrimonialioperate da [OSCURATO:PERSONA], la riconducibilità delle stesseall’adempimento di obbligazioni nascenti dal vincolo coniugale(solidarietà familiare e dovere di contribuzione); chiese, in subordine, lariduzione dell’eventuale indennizzo;− il Tribunale di Gorizia, con la sentenza numero 66 del 18 febbraio2021, accolse le domande di [OSCURATO:PERSONA] e rigettò le domande diStefano Colussi;− solo [OSCURATO:PERSONA] propose impugnazione e insistette nelladomanda ex art. 2041 c.c. per arricchimento senza causa in relazione alprezzo di acquisto dell’immobile intestato alla moglie e nella domanda diindennità e rimborsi ex art. 1150 c.c. per miglioramenti e addizionieseguiti sull’immobile;− Nataša Bizjak resistette all’appello;− la Corte d’appello di Trieste, con la sentenza numero 130 del 10marzo 2023, rigettò l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e confermòintegralmente la sentenza numero 66/2021 del Tribunale di Gorizia; insintesi, la Corte di merito affermò che le erogazioni dedotte (prezzo einterventi sull’immobile) si collocavano nel perimetro del vincolosolidaristico coniugale e che non emergeva un titolo idoneo a fondare lapretesa restitutoria nei termini prospettati dall’appellante;Numero registro generale 11579/2023Numero sezionale 1825/2026Numero di raccolta generale 18503/2026Data pubblicazione 08/06/2026− avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione, articolato in quattro motivi;− Nataša Bizjak ha resistito con controricorso;− le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1, primo comma,c.p.c.;− all’esito della camera di consiglio del 20/5/2026, il Collegio si èriservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, anorma dell’art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c.;[OSCURATO:PERSONA]:− col primo motivo si deduce la «violazione o falsa applicazione dilegge (artt. 143 e 2041 cod. civ. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3c.p.c.) e/o motivazione apparente e/o inidonea a esplicitare le ragionidella decisione (art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 111comma 6 Cost. e 132 comma 2 n. 4 c.p.c.) e/o violazione del giudicatointerno (artt. 112, 115, 132 c.p.c., n. 4, 342 c.p.c., in relazione all’art.360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c. e/o omesso esame circa fatti decisivi peril giudizio in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.).»; ad avviso delricorrente, la Corte d’appello avrebbe interpretato e applicato in modoerrato il combinato disposto degli artt. 143 e 2041 c.c., reso una moti-vazione apparente/inidonea, violato il giudicato interno e il principio dinon contestazione, nonché ricostruito in modo scorretto l’accordo tra iconiugi e la causa delle attribuzioni, omettendo fatti decisivi;− col secondo motivo si deduce la «violazione o falsa applicazione dilegge (artt. 143 e 2041 cod. civ. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3c.p.c.) o motivazione apparente e/o inidonea a esplicitare le ragioni delladecisione (art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 111 comma 6 Cost.e 132 comma 2 n. 4 c.p.c.) e/o omesso esame circa fatti decisivi per ilgiudizio in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.).», per avere laCorte d’appello, con motivazione apparente, impiegato il criterio, ritenutoNumero registro generale 11579/2023Numero sezionale 1825/2026Numero di raccolta generale 18503/2026Data pubblicazione 08/06/2026giuridicamente errato rispetto all’accordo ex art. 143 c.c., della propor-zionalità dell’esborso rispetto alle capacità reddituali del ricorrente, oltreche omesso l’esame di fatti decisivi (redditi, patrimonio, contributi allespese familiari);− i motivi - che possono essere esaminati congiuntamente perché traloro collegati dalle stesse difese del ricorrente - sono in parte inammis-sibili e in parte infondati;− il primo motivo sconta, innanzitutto, una ragione di inammissibilitàper violazione dell’art. 366 c.p.c.;− infatti, a dispetto dell’onere di fornire una «chiara esposizione deifatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso» (n. 3),il ricorso svolge plurimi riferimenti - «non esiste una misura predefinitadel contributo dovuto il quale, pur non potendo essere escluso, trova lasua fonte regolatrice nei “…decisivi accordi che intervengono tra i co-niugi…”, anche in forma orale o tacita, ai quali spetta la definizione delloro specifico “progetto di convivenza”; di guisa che al parametro della“proporzionalità” rispetto alle rispettive capacità economiche residua unruolo marginale»; «il giudicante deve valutare la ripetibilità delle eroga-zioni sostenute sulla base del concreto contenuto del negozio giuridico(anche implicitamente) perfezionato dai coniugi»; «il particolare progettodi vita coniugale concordato dai coniugi»; «Il giudice triestino avrebbequindi dovuto chiedersi se i coniugi avessero, anche tacitamente, con-cordato che il dovere di contribuzione …»; «Nel caso in esame i coniugiperfezionarono un accordo …»; «… l’accordo implicitamente perfezionatodei coniugi avesse delineato …» - al contenuto di un presunto accordo exart. 143 c.c. (rectius, ex art. 144 c.c.);− tuttavia, questo accordo resta soltanto un’ipotesi del ricorrente, il-lustrata nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, ma senza alcunaspecifica delucidazione circa la sua prospettazione nei gradi di merito; diquesti ultimi non sono riportati i contenuti essenziali (le domande iniziali,Numero registro generale 11579/2023Numero sezionale 1825/2026Numero di raccolta generale 18503/2026Data pubblicazione 08/06/2026difese avversarie, la motivazione della sentenza di primo grado e i motividell’appello sono solo indicati nelle 21 righe del paragrafo IV del ricorso);− inoltre, col predetto motivo non si formula una censura alla (tutt’al-tro che implausibile, come si dirà) ricostruzione della volontà dei coniugioperata dalla Corte d’appello, ma si contrappone apoditticamente unadiversa lettura dei rapporti inter partes ritenuta - dal ricorrente - piùconfacente alla situazione concreta;− infatti, la sentenza impugnata (sul punto confermativa di quella diprimo grado) ha rilevato che la finalità principale dell’acquisto dell’immo-bile fu quella di dotare la famiglia di una casa di abitazione e che le ulte-riori ragioni (protezione da creditori e vantaggi sul mutuo) ebbero naturameramente accessoria (la Corte di merito parla di «corollari utilitaristici»)e non esclusiva, sicché l’intestazione all’odierna controricorrente si inse-riva in un progetto unitario di vita familiare, improntato alla stabilità delnucleo; conseguentemente, gli apporti economici del marito (prezzo emutuo) furono effettuati nell’ambito della solidarietà coniugale e, quindi,configurabili come adempimento di obbligazione naturale, con conse-guente loro irripetibilità;− si osserva che la motivazione addotta dalla Corte territoriale non èaffatto al di sotto del “minimo costituzionale” (Cass. Sez.

U.,07/04/2014, n. 8053) e, dunque, la censura riguardante la sua appa-renza, contraddittorietà intrinseca o inidoneità a spiegare l’iter logico-giuridico del giudice di secondo grado è manifestamente infondata, senon inammissibile nella parte in cui pretende il rifacimento di una moti-vazione alla luce delle argomentazioni del ricorrente;− rispetto alla suesposta ricostruzione Colussi sostiene che l’esborsosostenuto si è risolto a favore della sola Bizjak, anziché a favore dell’in-tera famiglia e, poiché il nucleo familiare si è “sfaldato”, secondo la pro-spettazione del ricorrente, «lo squilibrio negoziale deve essere riequili-brato attraverso il meccanismo dell’art. 2041 cod. civ.»;Numero registro generale 11579/2023Numero sezionale 1825/2026Numero di raccolta generale 18503/2026Data pubblicazione 08/06/2026− la formulazione letterale della prima censura tradisce la contrap-posizione di una lettura della fattispecie - inammissibile in questa sede -diversa da quella del giudice d’appello: a pag. 13 del ricorso si legge,infatti, che «la Corte d’appello non ha esaminato la domanda del ricor-rente in questa prospettiva bensì alla luce di un generico richiamo alleimprecisate nozioni di “solidarietà familiare” o di “… obbligazione naturalecontratta nell’ambito del vincolo solidaristico tipico del coniugio”»; la de-dotta violazione di legge, in realtà, camuffa una richiesta di riesame nelmerito della vicenda;− la seconda censura è eccentrica rispetto alla norma che si assumeviolata: l’art. 2041 c.c. è volto a riequilibrare, di norma, una situazionedi arricchimento che si è determinata sine causa, non già quando unavalida causa era sussistente ed è in seguito venuta meno (con l’unicaeccezione del pagamento volontario di un debito altrui, scaturente da untitolo successivamente caducato: Cass. Sez.

U., 29/04/2009, n. 9946,Rv. 607929 – 01);− la dedotta violazione del giudicato interno e del principio di noncontestazione è parimenti inammissibile;− della pronuncia di primo grado - che, si badi, ha respinto la do-manda di [OSCURATO:PERSONA] (il che sembra escludere ex se la configurabilitàdi un giudicato a suo favore) - è riportato soltanto uno stralcio (per lasua limitatezza inidoneo a dare un quadro completo della decisione), che,per quanto è dato comprendere, non si riferisce ad una statuizione delTribunale su uno specifico capo, bensì a un’argomentazione, sulla qualenon può formarsi il giudicato (Cass. Sez. 3, 21/10/2024, n. 27246, Rv.672542-01: «La mancata impugnazione di una o più affermazioni conte-nute nella sentenza può dare luogo alla formazione del giudicato internosoltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente auto-nomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individua-lità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e nonNumero registro generale 11579/2023Numero sezionale 1825/2026Numero di raccolta generale 18503/2026Data pubblicazione 08/06/2026anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure della valutazionedi presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano aformare un capo unico della decisione.»);− inoltre, «Il ricorso per cassazione con cui viene dedotta la viola-zione del principio di non contestazione deve indicare sia la sede proces-suale in cui sono state dedotte le tesi ribadite o lamentate come disat-tese, inserendo nell’atto la trascrizione dei relativi passaggi argomenta-tivi, sia, specificamente, il contenuto della comparsa di risposta avversa-ria e degli ulteriori scritti difensivi, in modo da consentire alla Corte divalutare la sussistenza dei presupposti per la corretta applicazionedell’art. 115 c.p.c.» (Cass. Sez. 3, 29/05/2024, n. 15058, Rv. 671191-01): nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a riportare uno stralciodi pag. 6 della comparsa conclusionale d’appello della Bizjak (peraltroinsignificante, perché la stessa Corte di merito ha rilevato che «la deci-sione di attribuire la proprietà alla signor Bizjak era assunta dai coniugianche alla luce dei rischi che sarebbero potuti derivare dall’attività im-prenditoriale del signor Colussi», ma ha escluso che questa fosse la causaprincipale);− la denuncia di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio è inam-missibile in ragione dell’art. 360, quarto comma, c.p.c. e, comunque,«L’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134,introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassa-zione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secon-dario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti proces-suali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia ca-rattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato unesito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispettodelle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondocomma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”,Numero registro generale 11579/2023Numero sezionale 1825/2026Numero di raccolta generale 18503/2026Data pubblicazione 08/06/2026il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cuiesso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggettodi discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo re-stando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé,il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rile-vante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze proba-torie.» (Cass. Sez.

U., 07/04/2014, n. 8053, Rv. 629831-01); la censuraè peraltro manifestamente infondata, dato che la Corte ha fatto espressoriferimento ai redditi del ricorrente (all’epoca dell’acquisto e successivi),alla contribuzione al sostentamento della famiglia, all’alienazione di unprecedente immobile e, cioè, proprio a quelle circostanze che il ricorrenteassume come pretermesse;− anche a voler superare le ragioni di inammissibilità (che in parteaffliggono anche il secondo motivo) le prime due censure si rivelano in-fondate;− secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale:«In tema di rapporti patrimoniali tra coniugi, le attribuzioni eseguitedurante la convivenza matrimoniale per concorrere a realizzare un pro-getto di vita comune si presumono effettuate in adempimento del doveredi contribuzione ai bisogni della famiglia, ai sensi dell’art. 143 c.c., esono, pertanto, irripetibili in quanto sorrette da una giusta causa; neconsegue che il coniuge, il quale agisca con l’azione sussidiaria di arric-chimento senza causa, ex art. 2041 c.c., per ottenere la restituzione disomme versate su un conto corrente cointestato, ha l’onere di allegare eprovare una causa diversa (quale, ad esempio, un mutuo) o che l’apportocomplessivo risulti, per entità e destinazione, sproporzionato ed inade-guato rispetto alle proprie sostanze e capacità reddituali, senza che rilevi,a tal fine, la mera dimostrazione di una superiorità quantitativa degliNumero registro generale 11579/2023Numero sezionale 1825/2026Numero di raccolta generale 18503/2026Data pubblicazione 08/06/2026esborsi rispetto a quelli dell’altro coniuge.» (Cass. Sez. 3, 08/04/2026,n. 8793, Rv. 677386-01);«L’azione generale di arricchimento ha come presupposto la locuple-tazione di un soggetto a danno dell’altro che sia avvenuta senza giustacausa, sicché non è dato invocare la mancanza o l’ingiustizia della causaqualora l’arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoveri-mento remunerato, di un atto di liberalità o dell’adempimento di un’ob-bligazione naturale.

È, pertanto, possibile configurare l’ingiustizia dell’ar-ricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell’altroin presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adem-pimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cuicontenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei com-ponenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità edi adeguatezza» (Cass. Sez. 3, 15/05/2009, n. 11330, Rv. 608287-01;Cass.

Sez. 3, 22/09/2015, n. 18632; Cass. Sez. 3, 07/06/2018, n.14732, Rv. 649049-01; Cass. Sez. 3, 12/06/2020, n. 11303, Rv.658159-01; Cass. Sez. 3, 30/04/2025, n. 11337, Rv. 674667-01).− la decisione della Corte d’appello si conforma, in iure, ai predettiprincipî;− in fatto, il giudice di secondo grado ha accertato che la causa prin-cipale dell’attribuzione patrimoniale era la contribuzione ai bisogni dellafamiglia e ha ritenuto che l’esborso fosse proporzionato ai redditi e alpatrimonio dell’odierno ricorrente all’epoca dell’acquisto: è inammissibilela pretesa di un riesame della ricostruzione della causa concreta dell’ope-razione attraverso la rivalutazione di elementi probatori che, in tesi, nonsarebbero stati adeguatamente vagliati in appello;− col terzo motivo si deduce la «violazione o falsa applicazione dilegge (artt. 1150, 143 e 2041 cod. civ. in relazione all’art. 360 comma 1n. 3 c.p.c.)», perché, pur in presenza di migliorie/addizioni su immobileNumero registro generale 11579/2023Numero sezionale 1825/2026Numero di raccolta generale 18503/2026Data pubblicazione 08/06/2026dell’altro coniuge, la Corte d’appello non ha riconosciuto l’indennità exart. 1150 c.c.;− col quarto motivo si lamenta la «violazione o falsa applicazione dilegge (artt. 1150, 143 e 2041 cod. civ. in relazione all’art. 360 comma 1n. 3 c.p.c.) e/o motivazione apparente e/o inidonea a esplicitare le ra-gioni della decisione (art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. in relazione agli artt.111 comma 6 Cost. e 132 comma 2 n. 4 c.p.c.) e/o violazione del giudi-cato interno (artt. 112, 115, 132 n. 4 e 342 c.p.c., in relazione all’art.360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c.) e/o omesso esame circa fatti decisivi peril giudizio in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.)»; con plurimecensure, il ricorrente contesta la decisione d’appello nella parte in cui haqualificato le spese di ristrutturazione come adempimento del dovere dicontribuzione ex art. 143 c.c. e reputato congrua la loro entità; deduceviolazioni sostanziali e processuali, motivazione apparente/omessoesame di fatti decisivi e (nuovamente) violazione del giudicato interno;− il terzo e il quarto motivo - che possono essere esaminati congiun-tamente in ragione della loro attinenza alla pretesa fondata sull’art. 1150c.c. - sono inammissibili;− non occorre ribadire qui le ragioni di inammissibilità e infondatezzagià illustrate in riferimento alla prima e alla seconda censura: è suffi-ciente rinviare alla suestesa motivazione in relazione alle carenze ex art.366 c.p.c. nell’illustrazione ed esposizione dei motivi, ai dedotti vizi dellamotivazione, alla pretesa violazione del giudicato o del principio di noncontestazione e alla censura di omesso esame di fatti decisivi;− in conclusione, il ricorso va respinto;− al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente arifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate,secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;− va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-Numero registro generale 11579/2023Numero sezionale 1825/2026Numero di raccolta generale 18503/2026Data pubblicazione 08/06/2026quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;p. q. m.la Corterigetta il ricorso;condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese diquesto giudizio, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 200,00per esborsi, oltre ad accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, inmisura pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dellostesso articolo 13, qualora dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 20 maggio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
con domicilio digitale ex lege- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA]ŠA BIZJAK, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 130 del 10/3/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del20/5/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie delle parti;[OSCURATO:PERSONA]:− [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio, innanzi alTribunale di Gorizia, Nataša Bizjak per chiedere la condanna dellaconvenuta alla restituzione delle somme che essi asserirono di avereNumero registro generale 11579/2023Numero sezionale 1825/2026Numero di raccolta generale 18503/2026Data pubblicazione 08/06/2026corrisposto negli anni per acquisto, mutuo e ristrutturazionedell’abitazione familiare sita in Capriva del Friuli, formalmente intestataalla sola Bizjak;− gli attori dedussero, in particolare, che l’intestazione esclusiva erastata concordata per ragioni di opportunità: protezione del bene dapossibili pretese creditorie collegate all’attività imprenditoriale di StefanoColussi; condizioni più favorevoli del finanziamento in quanto laconvenuta era dipendente dell’istituto erogante;− Nataša Bizjak si costituì in giudizio contestando la fondatezza delledomande e prospettando, con riguardo alle attribuzioni patrimonialioperate da [OSCURATO:PERSONA], la riconducibilità delle stesseall’adempimento di obbligazioni nascenti dal vincolo coniugale(solidarietà familiare e dovere di contribuzione); chiese, in subordine, lariduzione dell’eventuale indennizzo;− il Tribunale di Gorizia, con la sentenza numero 66 del 18 febbraio2021, accolse le domande di [OSCURATO:PERSONA] e rigettò le domande diStefano Colussi;− solo [OSCURATO:PERSONA] propose impugnazione e insistette nelladomanda ex art. 2041 c.c. per arricchimento senza causa in relazione alprezzo di acquisto dell’immobile intestato alla moglie e nella domanda diindennità e rimborsi ex art. 1150 c.c. per miglioramenti e addizionieseguiti sull’immobile;− Nataša Bizjak resistette all’appello;− la Corte d’appello di Trieste, con la sentenza numero 130 del 10marzo 2023, rigettò l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e confermòintegralmente la sentenza numero 66/2021 del Tribunale di Gorizia; insintesi, la Corte di merito affermò che le erogazioni dedotte (prezzo einterventi sull’immobile) si collocavano nel perimetro del vincolosolidaristico coniugale e che non emergeva un titolo idoneo a fondare lapretesa restitutoria nei termini prospettati dall’appellante;Numero registro generale 11579/2023Numero sezionale 1825/2026Numero di raccolta generale 18503/2026Data pubblicazione 08/06/2026− avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione, articolato in quattro motivi;− Nataša Bizjak ha resistito con controricorso;− le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1, primo comma,c.p.c.;− all’esito della camera di consiglio del 20/5/2026, il Collegio si èriservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, anorma dell’art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c.;[OSCURATO:PERSONA]:− col primo motivo si deduce la «violazione o falsa applicazione dilegge (artt. 143 e 2041 cod. civ. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3c.p.c.) e/o motivazione apparente e/o inidonea a esplicitare le ragionidella decisione (art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 111comma 6 Cost. e 132 comma 2 n. 4 c.p.c.) e/o violazione del giudicatointerno (artt. 112, 115, 132 c.p.c., n. 4, 342 c.p.c., in relazione all’art.360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c. e/o omesso esame circa fatti decisivi peril giudizio in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.).»; ad avviso delricorrente, la Corte d’appello avrebbe interpretato e applicato in modoerrato il combinato disposto degli artt. 143 e 2041 c.c., reso una moti-vazione apparente/inidonea, violato il giudicato interno e il principio dinon contestazione, nonché ricostruito in modo scorretto l’accordo tra iconiugi e la causa delle attribuzioni, omettendo fatti decisivi;− col secondo motivo si deduce la «violazione o falsa applicazione dilegge (artt. 143 e 2041 cod. civ. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3c.p.c.) o motivazione apparente e/o inidonea a esplicitare le ragioni delladecisione (art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 111 comma 6 Cost.e 132 comma 2 n. 4 c.p.c.) e/o omesso esame circa fatti decisivi per ilgiudizio in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.).», per avere laCorte d’appello, con motivazione apparente, impiegato il criterio, ritenutoNumero registro generale 11579/2023Numero sezionale 1825/2026Numero di raccolta generale 18503/2026Data pubblicazione 08/06/2026giuridicamente errato rispetto all’accordo ex art. 143 c.c., della propor-zionalità dell’esborso rispetto alle capacità reddituali del ricorrente, oltreche omesso l’esame di fatti decisivi (redditi, patrimonio, contributi allespese familiari);− i motivi - che possono essere esaminati congiuntamente perché traloro collegati dalle stesse difese del ricorrente - sono in parte inammis-sibili e in parte infondati;− il primo motivo sconta, innanzitutto, una ragione di inammissibilitàper violazione dell’art. 366 c.p.c.;− infatti, a dispetto dell’onere di fornire una «chiara esposizione deifatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso» (n. 3),il ricorso svolge plurimi riferimenti - «non esiste una misura predefinitadel contributo dovuto il quale, pur non potendo essere escluso, trova lasua fonte regolatrice nei “…decisivi accordi che intervengono tra i co-niugi…”, anche in forma orale o tacita, ai quali spetta la definizione delloro specifico “progetto di convivenza”; di guisa che al parametro della“proporzionalità” rispetto alle rispettive capacità economiche residua unruolo marginale»; «il giudicante deve valutare la ripetibilità delle eroga-zioni sostenute sulla base del concreto contenuto del negozio giuridico(anche implicitamente) perfezionato dai coniugi»; «il particolare progettodi vita coniugale concordato dai coniugi»; «Il giudice triestino avrebbequindi dovuto chiedersi se i coniugi avessero, anche tacitamente, con-cordato che il dovere di contribuzione …»; «Nel caso in esame i coniugiperfezionarono un accordo …»; «… l’accordo implicitamente perfezionatodei coniugi avesse delineato …» - al contenuto di un presunto accordo exart. 143 c.c. (rectius, ex art. 144 c.c.);− tuttavia, questo accordo resta soltanto un’ipotesi del ricorrente, il-lustrata nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, ma senza alcunaspecifica delucidazione circa la sua prospettazione nei gradi di merito; diquesti ultimi non sono riportati i contenuti essenziali (le domande iniziali,Numero registro generale 11579/2023Numero sezionale 1825/2026Numero di raccolta generale 18503/2026Data pubblicazione 08/06/2026difese avversarie, la motivazione della sentenza di primo grado e i motividell’appello sono solo indicati nelle 21 righe del paragrafo IV del ricorso);− inoltre, col predetto motivo non si formula una censura alla (tutt’al-tro che implausibile, come si dirà) ricostruzione della volontà dei coniugioperata dalla Corte d’appello, ma si contrappone apoditticamente unadiversa lettura dei rapporti inter partes ritenuta - dal ricorrente - piùconfacente alla situazione concreta;− infatti, la sentenza impugnata (sul punto confermativa di quella diprimo grado) ha rilevato che la finalità principale dell’acquisto dell’immo-bile fu quella di dotare la famiglia di una casa di abitazione e che le ulte-riori ragioni (protezione da creditori e vantaggi sul mutuo) ebbero naturameramente accessoria (la Corte di merito parla di «corollari utilitaristici»)e non esclusiva, sicché l’intestazione all’odierna controricorrente si inse-riva in un progetto unitario di vita familiare, improntato alla stabilità delnucleo; conseguentemente, gli apporti economici del marito (prezzo emutuo) furono effettuati nell’ambito della solidarietà coniugale e, quindi,configurabili come adempimento di obbligazione naturale, con conse-guente loro irripetibilità;− si osserva che la motivazione addotta dalla Corte territoriale non èaffatto al di sotto del “minimo costituzionale” (Cass. Sez. U.,07/04/2014, n. 8053) e, dunque, la censura riguardante la sua appa-renza, contraddittorietà intrinseca o inidoneità a spiegare l’iter logico-giuridico del giudice di secondo grado è manifestamente infondata, senon inammissibile nella parte in cui pretende il rifacimento di una moti-vazione alla luce delle argomentazioni del ricorrente;− rispetto alla suesposta ricostruzione Colussi sostiene che l’esborsosostenuto si è risolto a favore della sola Bizjak, anziché a favore dell’in-tera famiglia e, poiché il nucleo familiare si è “sfaldato”, secondo la pro-spettazione del ricorrente, «lo squilibrio negoziale deve essere riequili-brato attraverso il meccanismo dell’art. 2041 cod. civ.»;Numero registro generale 11579/2023Numero sezionale 1825/2026Numero di raccolta generale 18503/2026Data pubblicazione 08/06/2026− la formulazione letterale della prima censura tradisce la contrap-posizione di una lettura della fattispecie - inammissibile in questa sede -diversa da quella del giudice d’appello: a pag. 13 del ricorso si legge,infatti, che «la Corte d’appello non ha esaminato la domanda del ricor-rente in questa prospettiva bensì alla luce di un generico richiamo alleimprecisate nozioni di “solidarietà familiare” o di “… obbligazione naturalecontratta nell’ambito del vincolo solidaristico tipico del coniugio”»; la de-dotta violazione di legge, in realtà, camuffa una richiesta di riesame nelmerito della vicenda;− la seconda censura è eccentrica rispetto alla norma che si assumeviolata: l’art. 2041 c.c. è volto a riequilibrare, di norma, una situazionedi arricchimento che si è determinata sine causa, non già quando unavalida causa era sussistente ed è in seguito venuta meno (con l’unicaeccezione del pagamento volontario di un debito altrui, scaturente da untitolo successivamente caducato: Cass. Sez. U., 29/04/2009, n. 9946,Rv. 607929 – 01);− la dedotta violazione del giudicato interno e del principio di noncontestazione è parimenti inammissibile;− della pronuncia di primo grado - che, si badi, ha respinto la do-manda di [OSCURATO:PERSONA] (il che sembra escludere ex se la configurabilitàdi un giudicato a suo favore) - è riportato soltanto uno stralcio (per lasua limitatezza inidoneo a dare un quadro completo della decisione), che,per quanto è dato comprendere, non si riferisce ad una statuizione delTribunale su uno specifico capo, bensì a un’argomentazione, sulla qualenon può formarsi il giudicato (Cass. Sez. 3, 21/10/2024, n. 27246, Rv.672542-01: «La mancata impugnazione di una o più affermazioni conte-nute nella sentenza può dare luogo alla formazione del giudicato internosoltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente auto-nomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individua-lità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e nonNumero registro generale 11579/2023Numero sezionale 1825/2026Numero di raccolta generale 18503/2026Data pubblicazione 08/06/2026anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure della valutazionedi presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano aformare un capo unico della decisione.»);− inoltre, «Il ricorso per cassazione con cui viene dedotta la viola-zione del principio di non contestazione deve indicare sia la sede proces-suale in cui sono state dedotte le tesi ribadite o lamentate come disat-tese, inserendo nell’atto la trascrizione dei relativi passaggi argomenta-tivi, sia, specificamente, il contenuto della comparsa di risposta avversa-ria e degli ulteriori scritti difensivi, in modo da consentire alla Corte divalutare la sussistenza dei presupposti per la corretta applicazionedell’art. 115 c.p.c.» (Cass. Sez. 3, 29/05/2024, n. 15058, Rv. 671191-01): nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a riportare uno stralciodi pag. 6 della comparsa conclusionale d’appello della Bizjak (peraltroinsignificante, perché la stessa Corte di merito ha rilevato che «la deci-sione di attribuire la proprietà alla signor Bizjak era assunta dai coniugianche alla luce dei rischi che sarebbero potuti derivare dall’attività im-prenditoriale del signor Colussi», ma ha escluso che questa fosse la causaprincipale);− la denuncia di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio è inam-missibile in ragione dell’art. 360, quarto comma, c.p.c. e, comunque,«L’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134,introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassa-zione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secon-dario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti proces-suali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia ca-rattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato unesito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispettodelle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondocomma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”,Numero registro generale 11579/2023Numero sezionale 1825/2026Numero di raccolta generale 18503/2026Data pubblicazione 08/06/2026il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cuiesso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggettodi discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo re-stando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé,il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rile-vante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze proba-torie.» (Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053, Rv. 629831-01); la censuraè peraltro manifestamente infondata, dato che la Corte ha fatto espressoriferimento ai redditi del ricorrente (all’epoca dell’acquisto e successivi),alla contribuzione al sostentamento della famiglia, all’alienazione di unprecedente immobile e, cioè, proprio a quelle circostanze che il ricorrenteassume come pretermesse;− anche a voler superare le ragioni di inammissibilità (che in parteaffliggono anche il secondo motivo) le prime due censure si rivelano in-fondate;− secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale:«In tema di rapporti patrimoniali tra coniugi, le attribuzioni eseguitedurante la convivenza matrimoniale per concorrere a realizzare un pro-getto di vita comune si presumono effettuate in adempimento del doveredi contribuzione ai bisogni della famiglia, ai sensi dell’art. 143 c.c., esono, pertanto, irripetibili in quanto sorrette da una giusta causa; neconsegue che il coniuge, il quale agisca con l’azione sussidiaria di arric-chimento senza causa, ex art. 2041 c.c., per ottenere la restituzione disomme versate su un conto corrente cointestato, ha l’onere di allegare eprovare una causa diversa (quale, ad esempio, un mutuo) o che l’apportocomplessivo risulti, per entità e destinazione, sproporzionato ed inade-guato rispetto alle proprie sostanze e capacità reddituali, senza che rilevi,a tal fine, la mera dimostrazione di una superiorità quantitativa degliNumero registro generale 11579/2023Numero sezionale 1825/2026Numero di raccolta generale 18503/2026Data pubblicazione 08/06/2026esborsi rispetto a quelli dell’altro coniuge.» (Cass. Sez. 3, 08/04/2026,n. 8793, Rv. 677386-01);«L’azione generale di arricchimento ha come presupposto la locuple-tazione di un soggetto a danno dell’altro che sia avvenuta senza giustacausa, sicché non è dato invocare la mancanza o l’ingiustizia della causaqualora l’arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoveri-mento remunerato, di un atto di liberalità o dell’adempimento di un’ob-bligazione naturale. È, pertanto, possibile configurare l’ingiustizia dell’ar-ricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell’altroin presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adem-pimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cuicontenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei com-ponenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità edi adeguatezza» (Cass. Sez. 3, 15/05/2009, n. 11330, Rv. 608287-01;Cass. Sez. 3, 22/09/2015, n. 18632; Cass. Sez. 3, 07/06/2018, n.14732, Rv. 649049-01; Cass. Sez. 3, 12/06/2020, n. 11303, Rv.658159-01; Cass. Sez. 3, 30/04/2025, n. 11337, Rv. 674667-01).− la decisione della Corte d’appello si conforma, in iure, ai predettiprincipî;− in fatto, il giudice di secondo grado ha accertato che la causa prin-cipale dell’attribuzione patrimoniale era la contribuzione ai bisogni dellafamiglia e ha ritenuto che l’esborso fosse proporzionato ai redditi e alpatrimonio dell’odierno ricorrente all’epoca dell’acquisto: è inammissibilela pretesa di un riesame della ricostruzione della causa concreta dell’ope-razione attraverso la rivalutazione di elementi probatori che, in tesi, nonsarebbero stati adeguatamente vagliati in appello;− col terzo motivo si deduce la «violazione o falsa applicazione dilegge (artt. 1150, 143 e 2041 cod. civ. in relazione all’art. 360 comma 1n. 3 c.p.c.)», perché, pur in presenza di migliorie/addizioni su immobileNumero registro generale 11579/2023Numero sezionale 1825/2026Numero di raccolta generale 18503/2026Data pubblicazione 08/06/2026dell’altro coniuge, la Corte d’appello non ha riconosciuto l’indennità exart. 1150 c.c.;− col quarto motivo si lamenta la «violazione o falsa applicazione dilegge (artt. 1150, 143 e 2041 cod. civ. in relazione all’art. 360 comma 1n. 3 c.p.c.) e/o motivazione apparente e/o inidonea a esplicitare le ra-gioni della decisione (art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. in relazione agli artt.111 comma 6 Cost. e 132 comma 2 n. 4 c.p.c.) e/o violazione del giudi-cato interno (artt. 112, 115, 132 n. 4 e 342 c.p.c., in relazione all’art.360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c.) e/o omesso esame circa fatti decisivi peril giudizio in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.)»; con plurimecensure, il ricorrente contesta la decisione d’appello nella parte in cui haqualificato le spese di ristrutturazione come adempimento del dovere dicontribuzione ex art. 143 c.c. e reputato congrua la loro entità; deduceviolazioni sostanziali e processuali, motivazione apparente/omessoesame di fatti decisivi e (nuovamente) violazione del giudicato interno;− il terzo e il quarto motivo - che possono essere esaminati congiun-tamente in ragione della loro attinenza alla pretesa fondata sull’art. 1150c.c. - sono inammissibili;− non occorre ribadire qui le ragioni di inammissibilità e infondatezzagià illustrate in riferimento alla prima e alla seconda censura: è suffi-ciente rinviare alla suestesa motivazione in relazione alle carenze ex art.366 c.p.c. nell’illustrazione ed esposizione dei motivi, ai dedotti vizi dellamotivazione, alla pretesa violazione del giudicato o del principio di noncontestazione e alla censura di omesso esame di fatti decisivi;− in conclusione, il ricorso va respinto;− al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente arifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate,secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;− va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-Numero registro generale 11579/2023Numero sezionale 1825/2026Numero di raccolta generale 18503/2026Data pubblicazione 08/06/2026quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;p. q. m.la Corterigetta il ricorso;condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese diquesto giudizio, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 200,00per esborsi, oltre ad accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, inmisura pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dellostesso articolo 13, qualora dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 20 maggio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 18503/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris