CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 aprile 2026
Cassazione n. 08741/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso2026 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];160 - controricorrente -avverso la sentenza n. 263/2025 della CORTE D'APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del14/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13223/2025Numero sezionale 160/20261. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appNeumlleoro ddi ir accolta generale 8741/2026Data pubblicazione 08/04/2026Banelli s.r.l., società avente ad oggetto lavorazioni tessili,avverso la sentenza con la quale il Tribunale aveva confermatola ordinanza ex art. 1 comma 49, l. n 92/2012 di accertamentodella illegittimità del licenziamento disciplinare (conapplicazione della tutela reintegratoria e risarcitoria ex art. 18comma 4 l. n. 300/1970) intimato a [OSCURATO:PERSONA] base di contestazione che ascriveva al dipendente l’errataesecuzione di alcune cuciture (indispensabili alla correttaasciugatura del tessuto tinteggiato) con danneggiamento deltessuto lavorato e ritardo nella produzione dovuto alla necessitàdelle operazioni di ripristino; al lavoratore era stata contestatala recidiva biennale concernente l’irrogazione di quattro sanzionidisciplinari.2. La statuizione di conferma è stata fondata sullaconsiderazione che il fatto ascritto, provato nella suamaterialità, era riconducibile a fattispecie punita dall’art. 73c.c.n.l. con sanzione conservativa; il giudice del reclamo hainfatti escluso che con il richiamo nella lettera di contestazioneai precedenti disciplinari la parte datoriale avesse intesocontestare al dipendente la specifica fattispecie contemplata dalcontratto collettivo come giustificativa del recesso datoriale inpresenza di recidiva.3. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorsoTintoria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base di cinque motivi; laparte intimata ha resistito con controricorso.4. Parte ricorrente ha depositato memoriaNumero registro generale 13223/2025Numero sezionale 160/20265. All’esito della camera di consiglio il Collegio si è risNeurmverao tdoi r accolta generale 8741/2026Data pubblicazione 08/04/2026il deposito della ordinanza nel termine di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce exart. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazionedell’art. 7 l. 300/1970, dell’art. 74 c.c.n.. di settore e dell’art.2106 c.c. censurando la sentenza impugnata per avere ritenutonecessaria al fine della specificità della contestazione e dellarilevanza della recidiva giustificativa della sanzione espulsival’adozione di formule sacramentali; osserva che a tal fine,secondo il giudice di legittimità, era sufficiente un precisorichiamo ai precedenti disciplinari nella lettera di contestazione,come in concreto avvenuto; rappresenta inoltre che la lettera dilicenziamento conteneva uno specifico riferimento all’art. 75c.c.n.l. in tema di condotte giustificative della sanzioneespulsiva; in questa prospettiva denunzia che la pretermissione,a fronte del chiaro tenore della lettera di contestazione e diquella di licenziamento, della recidiva si traduceva nella graveviolazione della disciplina legale e contrattuale, oltre che di tuttii principi in tema di esercizio del potere disciplinare.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce ex art. 360,comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione degli art.1362 e sgg. c.c. censurando la sentenza impugnata in punto diinterpretazione della lettera di contestazione dell’8 novembre2021 che assume esprimere in maniera inequivoca la volontàdell’azienda di avvalersi della recidiva, rappresentata daiprecedenti provvedimenti disciplinari, come confermato dallalettera di licenziamento e desumibile dall’esame della lettera nelsuo complesso.Numero registro generale 13223/2025Numero sezionale 160/20263. Con il terzo motivo di ricorso deduce ex art. 360, cNoumermo dai r accolta generale 8741/2026Data pubblicazione 08/04/20261 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c. c. edell’art. 75 c.c.n.l. censurando la sentenza impugnata per averedisatteso i costanti principi espressi dalla giurisprudenza dilegittimità in tema di rilevanza, ai fini della valutazione digravità, dei precedenti disciplinari, anche sotto il profilodell’elemento soggettivo e quali circostanze confermative delcomportamento inadempiente4. Con il quarto motivo deduce ex art. 360, comma 1 n. 3c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt.73 e 75 c.c.n.l. disettore e dell’art. 18 l. n. 300/1970, censurando la sentenzaimpugnata per avere ritenuto la concreta fattispeciericonducibile alle condotte punite dal contratto collettivo con lasola sanzione conservativa, senza considerare che la condottaaccertata integrava un comportamento complesso e che eranopacifici i precedenti disciplinari per cui la fattispecie andavasussunta nell’ambito di quelle che in base all’art. 75 c.c.n.l.erano punite con sanzione espulsiva.5. Con il quinto motivo parte ricorrente deduce ex art. 360,comma 1 n. 3 c.p.c. violazione dell’art. 2106 c.c. censurando lasentenza impugnata per non avere proceduto alla valutazionedi gravità dei fatti addebitati sotto il profilo oggettivo esoggettivo, in particolare negando rilevanza alla recidiva e senzaconsiderare il complessivo comportamento tenuto dallavoratore.6. Il primo motivo di ricorso è fondato con effetto diassorbimento degli ulteriori motivi.6.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema dilicenziamento disciplinare, oggettoNumero registro generale 13223/2025della contestazione dell'addebito, secondo la previsione di cuiN umero sezionale 160/2026Numero di raccolta generale 8741/2026all'art. 7 legge n. 300 del 1970, è il fatto nei suoi elementiData pubblicazione 08/04/2026materiali, non anche le specifiche disposizioni legali ocontrattuali che il fatto abbia violato, ondel'erronea indicazione delle suddette disposizioni non comportane' l'invalidità della contestazione ne' che il giudice debbalimitare la sua valutazione all'accertamento che il fatto violi lespecifiche norme di cui si alleghi la violazione, competendoinvece al giudice la qualificazione giuridica del fatto contestato.Pertanto, non costituendo un accertamento di fatto ma unavalutazione di diritto lo stabilire se una determinatavicenda contestata rientri o meno nella previsione del codicedisciplinare, non è preclusa al giudice di appello una diversavalutazione sul punto, anche in assenza dispecifiche contestazioni delle parti (Cass. n. 4175/1997).6.2. La qualificazione del contenuto di un atto si pone infatticome operazione ermeneutica indispensabile, prodromica allaindividuazione della disciplina di legge o convenzionaleapplicabile (v. in tema di contratto Cass. n. 1920/2004).6.3. Le indicazioni del giudice di legittimità orientano inrelazione alla presente fattispecie nel senso che la Corte dimerito non poteva limitarsi, come avvenuto, a prendere atto chenella lettera di contestazione non era richiamata la specificanorma collettiva che in presenza di recidiva rendeva la condottadel lavoratore sanzionabile con il licenziamento, ma dovevaprocedere ad un’autonoma valutazione in diritto della fattispeciecontestata, ai fini di verifica della sussumibilità della stessanell’una o nell’altra delle ipotesi sanzionate dalla normacollettiva.Numero registro generale 13223/2025Numero sezionale 160/20266.4. La carenza di tale operazione di qualificazione daN upmaerro tdei r accolta generale 8741/2026Data pubblicazione 08/04/2026del giudice del reclamo il quale si è limitato ad affermare Nella lettera di contestazione, i precedenti vengonorichiamati nell’arco del biennio secondo la regola generale, masenza altra precisazione. Non è contestata la fattispeciespecifica prevista dal CCNL e resta quindi estranea alla presentevalutazione , vizia quindi in radice il ragionamento decisorioseguito nella sentenza impugnata imponendo la cassazione conrinvio della decisione, assorbita ogni residua censura.7. Alla Corte di rinvio è demandato anche il regolamentodelle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia allaCorte di appello di Firenze, in diversa composizione alla qualedemanda il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.Roma, 14 gennaio 2026La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]