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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2024

Cassazione n. 11685/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 04C07QK) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • RG 40714/2023 Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Genova di condanna per il reato di furto aggravato; Letta la memoria presentata nell'interesse dell'imputata, con cui si chiede pronunzia di non doversi procedere per difetto di querela, mozione inammissibile in quanto non contenuta nei motivi di ricorso; Rilevato che il motivo unico di ricorso - con cui la ricorrente denunzia vizio di motivazione quanto al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen. - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto; ritenuto che le conclusioni ragionate e argomentate dal giudice del merito sono ben oltre lo standard probatorio suddetto (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) e sono, pertanto, incensurabili; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 04C07QK) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • RG 40714/2023 Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Genova di condanna per il reato di furto aggravato; Letta la memoria presentata nell'interesse dell'imputata, con cui si chiede pronunzia di non doversi procedere per difetto di querela, mozione inammissibile in quanto non contenuta nei motivi di ricorso; Rilevato che il motivo unico di ricorso - con cui la ricorrente denunzia vizio di motivazione quanto al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen. - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto; ritenuto che le conclusioni ragionate e argomentate dal giudice del merito sono ben oltre lo standard probatorio suddetto (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) e sono, pertanto, incensurabili; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2024.
Sentenza Cassazione n. 11685/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris