CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15534/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente Ordinanza Interlocutoria sul ricorso n. 1675/22 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro -) Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce 24 marzo 2021 n. 352; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 febbraio 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; La Corte preso atto che non il ricorsonon risulta iscritto a ruolo; rilevato che, ricorrendo tale ipotesi, è dubbio se trovi applicazione il disposto di cui all’art. 13, comma-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, ai sensi del quale, quando l’impugnazione è dichiarata improcedibile, la parte chel’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa Oggetto:rinvio impugnazione, principale o incidentale, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis; rilevato che tale questione è già stata sottoposta all’esame delle Sezioni Unite di questa Corte dalle ordinanze interlocutorie nn. 33270/22 e 33271/22; ritenuto che, per tale ragione, è opportuno attendere la decisione delle Sezioni Unite; P.q.m. rinvia la causa a nuovo ruol