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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16612/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 del TRIBUNALE di GELAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte ritiene sussistenti i presupposti per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato di cui all'art. 697 cod. pen., essendo spirato il relativo termine di prescrizione massimo.

Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità in ordine al denunciato omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., per la quale avrebbe dovuto svolgersi una motivazione più approfondita; pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare, a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., le cause di non punibilità maturate successivamente alla sentenza impugnata.

Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria dì merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi rilevare con evidenza dagli atti di causa l'insussistenza del fatto accertato dai giudici di merito: a fronte del maturato effetto estintivo, non può emettersi decisione più favorevole al ricorrente, posto che, dalla lettura della sentenza di condanna, emergono elementi tali da non determinare l'evidenza dell'assenza di responsabilità.

Il limite all'applicazione della disposizione di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., infatti, è strettamente correlato alla natura del giudizio di legittimità, per cui risulta possibile adottare la decisione più favorevole solo nel caso in cui il mero controllo sulla motivazione del provvedimento impugnato determini la presa d'atto della totale carenza di elementi a carico dell'imputato (Sez. 1, n. 35627 del 18/04/2012, Amurri, Rv. 253458), circostanza non avvenuta nel caso di specie.

2. La Corte, pertanto, deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 del TRIBUNALE di GELAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene sussistenti i presupposti per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato di cui all'art. 697 cod. pen., essendo spirato il relativo termine di prescrizione massimo. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità in ordine al denunciato omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., per la quale avrebbe dovuto svolgersi una motivazione più approfondita; pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare, a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., le cause di non punibilità maturate successivamente alla sentenza impugnata. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria dì merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi rilevare con evidenza dagli atti di causa l'insussistenza del fatto accertato dai giudici di merito: a fronte del maturato effetto estintivo, non può emettersi decisione più favorevole al ricorrente, posto che, dalla lettura della sentenza di condanna, emergono elementi tali da non determinare l'evidenza dell'assenza di responsabilità. Il limite all'applicazione della disposizione di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., infatti, è strettamente correlato alla natura del giudizio di legittimità, per cui risulta possibile adottare la decisione più favorevole solo nel caso in cui il mero controllo sulla motivazione del provvedimento impugnato determini la presa d'atto della totale carenza di elementi a carico dell'imputato (Sez. 1, n. 35627 del 18/04/2012, Amurri, Rv. 253458), circostanza non avvenuta nel caso di specie. 2. La Corte, pertanto, deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Co
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