CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2024
Cassazione n. 21761/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( RUSSIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che la ricorrente denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione sul punto della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche correttamente denegata valorizzando il "contesto" violento in cui deve essere inserita la condotta di cui all'art. 337 cod. pen., anche per le lesioni, sia pure lievi, cagionate all'agente di polizia intervenuto per il controllo dell'imputata che era stata sorpresa mentre colpiva auto parcheggiate con la propria borsa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA],gente