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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 27360/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 12054-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], LE 4 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 740/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 06/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d'appello di Catania, con sentenza n. 740 del 2020, ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado, condannando l'[OSCURATO:PERSONA] a restituire alla [OSCURATO:PERSONA] agricola "Le 4 Stagioni" i contributi versati relativamente al lavoratore A. Ingrassia in quanto non dovuti, ed ha rigettando nel resto l'impugnazione; la sentenza di primo grado aveva rigettato integralmente l'opposizione all' accertamento ispettivo mediante il quale l'[OSCURATO:PERSONA] aveva disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato formalmente intercorso, nel periodo compreso tra il 2008 ed il 2012 tra la società ed il proprio amministratore A. Ingrassia, oltre che pretendere differenze contributive in relazione ad altri lavoratori; la Corte territoriale, come già aveva fatto il primo giudice, ha ritenuto che dalla prova espletata si evincesse la sostanziale coincidenza tra l'organo societario dotato di potere amministrativo e l'affermato lavoratore subordinato, con la consequenziale impossibilità logica di rendere configurabile l'etero direzione, necessario presupposto della subordinazione di cui all'art. 2094 c.c.; avverso tale sentenza ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] " Le 4 Stagioni" sulla base di quattro motivi, successivamente illustrati da memoria; l'[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva; la proposta del relatore è stata comunicata alla parte unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza non partecipata di cui all'art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATO che: Ric. 2021 n. 12054 sez.

ML - ud. 10-06-2022 -2- con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o mancata applicazione delle disposizioni contenute nella L. 142/2001, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., evidenziando l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte d'Appello applicando alla fattispecie (relativa a socio lavoratore di cooperativa), principi giurisprudenziali inerenti a società di persone, senza tenere conto della peculiare disciplina e regolamentazione della figura del socio lavoratore di cooperativa; con il secondo motivo, si censura la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. in quanto il giudice d'appello avrebbe esaminato solo in parte gli elementi probatori offerti, omettendo di esaminare i documenti e le dichiarazioni testimoniali che dimostrerebbero l'esistenza, anche ai fini previdenziali, dì un rapporto di lavoro subordinato tra il Sig. [OSCURATO:PERSONA] e la coop. agr.

Le 4 Stagioni; il terzo motivo denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., in quanto l'aver (erroneamente) ritenuto impeditiva - ai fini della configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato — l'esistenza di un potere decisionale in capo ai soci lavoratori della coop. agricola Le 4 Stagioni, avrebbe, in maniera decisiva, inciso sull'iter logico seguito dalla Corte d'Appello, inducendola a non esaminare compiutamente e non motivare in merito alle risultanze delle prove testimoniali dalle quali è emersa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra la medesima cooperativa ed il socio lavoratore [OSCURATO:PERSONA]; con il quarto motivo, in via subordinata, si denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in ordine al capo relativo alla regolazione delle spese processuali, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto il giudice d'appello, pur accogliento parzialmente l'impugnazione, ha Ric. 2021 n. 12054 sez.

ML - ud. 10-06-2022 -3- condannato la cooperativa(parzialmente) vittoriosa al pagamento dei due terzi delle spese dell'intero giudizio; il primo motivo è inammissibile in quanto non esplicita alcuna affermazione della sentenza impugnata che violi la

1. n. 142 del 2001; in particolare, il motivo, in via astratta, denuncia la violazione della legge citata senza considerare che la sentenza impugnata non ha negato la possibile esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra socio lavoratore e cooperativa ma lo ha escluso nel concreto, trattandosi di socio amministratore e per difetto di eterodirezione; non si configurano quindi le violazioni di legge denunciate, che, alla stregua di errores in iudicando, dovrebbero essere integrate dalla deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, implicante un problema interpretativo; non invece, come appunto nel caso di specie, dall'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che è esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340), ovviamente nei limiti del novellato testo dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; peraltro, la sentenza impugnata ha esattamente applicato i criteri generali ed astratti di individuazione e determinazione del carattere della subordinazione (sia pure attenuata come quella del dirigente: Cass. 13 febbraio 2020, n. 3640), da applicare al caso concreto, soli sindacabili in sede di legittimità, invece costituendo accertamento di fatto, incensurabile in tale sede ove congruamente motivata, la relativa valutazione (Cass. 14 maggio 2011, n. 9808, con affermazione del Ric. 2021 n. 12054 sez.

MI - ud. 10-06-2022 -4- principio ai sensi dell'art. 360bis c.p.c., comma 1; Cass. 7 ottobre 2013, n. 22785); il principio di compatibilità di un rapporto di lavoro subordinato fra un membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali, ovvero dell'amministratore delegato e la società stessa, poggia sulla prova della sussistenza del vincolo di subordinazione e pertanto della soggezione, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società nel suo complesso (Cass. 6 novembre 2013, n. 24972; Cass. 30 settembre 2016, n. 19596), di cui ha peraltro escluso la dimostrazione; non sussistono gli ulteriori vizi denunciati sotto il profilo di omesso esame, in presenza di cd. doppia conforme quanto all'accertamento in fatto posto in essere sia in primo che in secondo grado, ed in difetto di precisa individuazione del fatto storico non esaminato, alla luce del novellato testo dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940); tanto meno si configura la violazione delle norme denunciate in materia di prova, posto che, in particolare, l'art. 115 c.p.c. è violato in presenza di un errore di percezione, che cada sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, in contrasto con il divieto di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte (Cass. 12 aprile 2017, n. 9356); ed è evidente che tali ipotesi non ricorrano nel caso di specie; le doglianze si risolvono in una contestazione, sulla base di un autonomo percorso argomentativo, della valutazione probatoria del giudice e in una diversa ricostruzione del fatto, incensurabili in sede di legittimità, laddove congruamente argomentati (Cass. 19 marzo 2009, n. 6694; Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 4 novembre 2013, n. 24679; Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404): tanto meno alla luce del novellato testo dell'art. 360 c.p.c., Ric. 2021 n. 12054 sez.

ML - uci. 10-06-2022 -5- comma 1, n. 5, dal cui più rigoroso ambito devolutivo è esclusa la valutazione delle risultanze istruttorie; ancora, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione ( vd. da ultimo Cass. n. 6774 del 2022); l'ultimo motivo, del resto formulato in via subordinata, è infondato stante la parziale soccombenza e la consequenziale piena legittimità della parziale compensazione e della condanna per la restante parte; in definitiva, il ricorso è infondato e va rigettato; nulla va disposto per le spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva da parte dell'[OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12054-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], LE 4 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 740/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 06/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello di Catania, con sentenza n. 740 del 2020, ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado, condannando l'[OSCURATO:PERSONA] a restituire alla [OSCURATO:PERSONA] agricola "Le 4 Stagioni" i contributi versati relativamente al lavoratore A. Ingrassia in quanto non dovuti, ed ha rigettando nel resto l'impugnazione; la sentenza di primo grado aveva rigettato integralmente l'opposizione all' accertamento ispettivo mediante il quale l'[OSCURATO:PERSONA] aveva disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato formalmente intercorso, nel periodo compreso tra il 2008 ed il 2012 tra la società ed il proprio amministratore A. Ingrassia, oltre che pretendere differenze contributive in relazione ad altri lavoratori; la Corte territoriale, come già aveva fatto il primo giudice, ha ritenuto che dalla prova espletata si evincesse la sostanziale coincidenza tra l'organo societario dotato di potere amministrativo e l'affermato lavoratore subordinato, con la consequenziale impossibilità logica di rendere configurabile l'etero direzione, necessario presupposto della subordinazione di cui all'art. 2094 c.c.; avverso tale sentenza ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] " Le 4 Stagioni" sulla base di quattro motivi, successivamente illustrati da memoria; l'[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva; la proposta del relatore è stata comunicata alla parte unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza non partecipata di cui all'art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATO che: Ric. 2021 n. 12054 sez. ML - ud. 10-06-2022 -2- con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o mancata applicazione delle disposizioni contenute nella L. 142/2001, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., evidenziando l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte d'Appello applicando alla fattispecie (relativa a socio lavoratore di cooperativa), principi giurisprudenziali inerenti a società di persone, senza tenere conto della peculiare disciplina e regolamentazione della figura del socio lavoratore di cooperativa; con il secondo motivo, si censura la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. in quanto il giudice d'appello avrebbe esaminato solo in parte gli elementi probatori offerti, omettendo di esaminare i documenti e le dichiarazioni testimoniali che dimostrerebbero l'esistenza, anche ai fini previdenziali, dì un rapporto di lavoro subordinato tra il Sig. [OSCURATO:PERSONA] e la coop. agr. Le 4 Stagioni; il terzo motivo denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., in quanto l'aver (erroneamente) ritenuto impeditiva - ai fini della configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato — l'esistenza di un potere decisionale in capo ai soci lavoratori della coop. agricola Le 4 Stagioni, avrebbe, in maniera decisiva, inciso sull'iter logico seguito dalla Corte d'Appello, inducendola a non esaminare compiutamente e non motivare in merito alle risultanze delle prove testimoniali dalle quali è emersa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra la medesima cooperativa ed il socio lavoratore [OSCURATO:PERSONA]; con il quarto motivo, in via subordinata, si denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in ordine al capo relativo alla regolazione delle spese processuali, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto il giudice d'appello, pur accogliento parzialmente l'impugnazione, ha Ric. 2021 n. 12054 sez. ML - ud. 10-06-2022 -3- condannato la cooperativa(parzialmente) vittoriosa al pagamento dei due terzi delle spese dell'intero giudizio; il primo motivo è inammissibile in quanto non esplicita alcuna affermazione della sentenza impugnata che violi la 1. n. 142 del 2001; in particolare, il motivo, in via astratta, denuncia la violazione della legge citata senza considerare che la sentenza impugnata non ha negato la possibile esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra socio lavoratore e cooperativa ma lo ha escluso nel concreto, trattandosi di socio amministratore e per difetto di eterodirezione; non si configurano quindi le violazioni di legge denunciate, che, alla stregua di errores in iudicando, dovrebbero essere integrate dalla deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, implicante un problema interpretativo; non invece, come appunto nel caso di specie, dall'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che è esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340), ovviamente nei limiti del novellato testo dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; peraltro, la sentenza impugnata ha esattamente applicato i criteri generali ed astratti di individuazione e determinazione del carattere della subordinazione (sia pure attenuata come quella del dirigente: Cass. 13 febbraio 2020, n. 3640), da applicare al caso concreto, soli sindacabili in sede di legittimità, invece costituendo accertamento di fatto, incensurabile in tale sede ove congruamente motivata, la relativa valutazione (Cass. 14 maggio 2011, n. 9808, con affermazione del Ric. 2021 n. 12054 sez. MI - ud. 10-06-2022 -4- principio ai sensi dell'art. 360bis c.p.c., comma 1; Cass. 7 ottobre 2013, n. 22785); il principio di compatibilità di un rapporto di lavoro subordinato fra un membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali, ovvero dell'amministratore delegato e la società stessa, poggia sulla prova della sussistenza del vincolo di subordinazione e pertanto della soggezione, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società nel suo complesso (Cass. 6 novembre 2013, n. 24972; Cass. 30 settembre 2016, n. 19596), di cui ha peraltro escluso la dimostrazione; non sussistono gli ulteriori vizi denunciati sotto il profilo di omesso esame, in presenza di cd. doppia conforme quanto all'accertamento in fatto posto in essere sia in primo che in secondo grado, ed in difetto di precisa individuazione del fatto storico non esaminato, alla luce del novellato testo dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940); tanto meno si configura la violazione delle norme denunciate in materia di prova, posto che, in particolare, l'art. 115 c.p.c. è violato in presenza di un errore di percezione, che cada sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, in contrasto con il divieto di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte (Cass. 12 aprile 2017, n. 9356); ed è evidente che tali ipotesi non ricorrano nel caso di specie; le doglianze si risolvono in una contestazione, sulla base di un autonomo percorso argomentativo, della valutazione probatoria del giudice e in una diversa ricostruzione del fatto, incensurabili in sede di legittimità, laddove congruamente argomentati (Cass. 19 marzo 2009, n. 6694; Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 4 novembre 2013, n. 24679; Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404): tanto meno alla luce del novellato testo dell'art. 360 c.p.c., Ric. 2021 n. 12054 sez. ML - uci. 10-06-2022 -5- comma 1, n. 5, dal cui più rigoroso ambito devolutivo è esclusa la valutazione delle risultanze istruttorie; ancora, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione ( vd. da ultimo Cass. n. 6774 del 2022); l'ultimo motivo, del resto formulato in via subordinata, è infondato stante la parziale soccombenza e la consequenziale piena legittimità della parziale compensazione e della condanna per la restante parte; in definitiva, il ricorso è infondato e va rigettato; nulla va disposto per le spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva da parte dell'[OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo
Sentenza Cassazione n. 27360/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris