CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 settembre 2021
Cassazione n. 35981/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 27208-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio legale GREZ E ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2021 [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.); 2627 - intimata - nonchè contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 854/2015 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 08/04/2015 R.G.N. 1340/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 27208/2015 [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n.854 del 2015, la Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato l'opposizione svolta dall'attuale ricorrente avverso la cartella esattoriale portante un credito di euro 358.456,20 per contributi omessi, in riferimento a lavoratori agricoli a tempo determinato, e relative retribuzioni, per alcuni trimestri del 2002 e 2003; 2. per la Corte di merito l'opponente aveva contestato solo genericamente i fatti addotti dall'INPS, limitandosi a rilevare la carente valenza probatoria della documentazione allegata dall'ente di previdenza (nota del 6 dicembre 2007) perché atto di parte, laddove la nota in argomento assumeva valore non come documento sibbene come atto esplicativo, unitamente alla memoria di costituzione di primo grado dell'INPS, dei presupposti di fatto della pretesa contributiva e la parte non aveva opposto, al riguardo, in contestazione fatti e circostanze specifiche; né alcuna contestazione di merito era stata svolta avverso le denunce trimestrali esibite, in sede di gravame, dall'Inps, quanto ai dati da esse emergenti, che annettevano forza decisiva e risolutiva alla pretesa creditoria dell'ente; 3. quanto al criterio di calcolo dei contributi, la Corte di merito rilevava che trattavasi di misura determinata per legge e che risultavano analiticamente indicate, per ciascun anno, le retribuzioni imponibili, come evinte dalla summenzionata nota depositata dall'INPS, e anche al riguardo era mancata una specifica contestazione dei conteggi; 4. avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, ulteriormente illustrato con memoria; 5. l'INPS ha conferito delega in calce alla copia notificata del ricorso; 6. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è rimasta intimata; [OSCURATO:PERSONA] 7. la parte ricorrente, con plurime denunce di violazione di legge, lamenta, con i motivi di ricorsi, l'inintelligibilità del computo dei contributi omessi riportati nella cartella opposta e la conseguente impossibilità, per il contribuente, di verificarne la correttezza, censura dichiaratamente sollevata per la prima volta in sede di legittimità, assumendo che la Corte di merito avrebbe erroneamente applicato il principio di non contestazione (primo motivo); violazione degli artt. 115 e 345 e 346 cod.proc.civ., per avere posto a fondamento del decisum nota INPS del 2007 mai prodotta, almeno ritualmente in atti e, dunque, fondata su un documento inesistente in atti (secondo motivo); violazione dei doveri di probità e lealtà processuale, ex art. 88 cod.proc.civ., perché l'inserimento, di fatto, del documento (menzionato nel mezzo che precede) avrebbe impedito, all'appellato, di difendersi sul punto (terzo motivo); ancora in riferimento all'inserimento del predetto documento nell'atto di appello è, infine, dedotta violazione degli artt. 414,416,437 cod.proc.civ. e 111 Cost., per non avere la Corte del gravame concesso un termine a difesa all'esito della rilevata indispensabilità del documento non indicato fra quelli allegati e neanche nell'atto di gravame; 8. il ricorso è da rigettare; 9. è assorbente rilevare, quanto al primo motivo, l'erronea invocazione del principio di non contestazione che, in realtà, concerne esclusivamente i fatti primari (ossia quelli costitutivi, impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa azionata) o, al più e secondo talune voci di dottrina, anche quelli secondari (vale a dire i fatti dedotti in funzione probatoria da cui ricavare, in via inferenziale, l'esistenza di quelli primari), giammai le mere modalità di calcolo d'un credito, che invece attengono alla corretta applicazione di regole giuridiche e/o matematiche (fra tante, Cass. n. 6868 del 2019); 10. è costante, nella giurisprudenza di questa Corte (fra tante, Cass. n. 31704 del 2019), l'affermazione secondo cui, nell'ambito del processo del lavoro di cui agli artt. 409 e ss. cod.proc.civ., l'onere di contestazione trae origine dal disposto dell'art. 416 cod.proc.civ., che addossa al convenuto l'onere «di prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione» e lo riferisce espressamente «ai fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda», ditalchè la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto, che ne rende inutile la prova siccome non più controverso, si pone in coerenza con la struttura del processo, finalizzata a far sì che all'udienza di discussione ex art. 420 cod.proc.civ., la causa giunga delineata in modo compiuto per quanto attiene all'oggetto ed alle esigenze istruttorie (Cass., Sez. Un., nn. 761 del 2002 e 11353 del 2004); 11. nell'ambito del processo per opposizione a cartella esattoriale per il pagamento di contributi e premi, l'anzidetta affermazione va precisata nel senso che, rivestendo l'ente previdenziale, benchè convenuto, la qualità di attore in senso sostanziale (Cass. 19649 del 2018, sulla scorta di Cass. n. 14149 del 2012), una non contestazione dei fatti costitutivi della sua pretesa creditoria è configurabile soltanto qualora, a seguito della sua costituzione in giudizio, la parte opponente, che è attrice in senso solo formale, non prenda, rispetto ai fatti allegati nella memoria di costituzione dell'ente, posizione in maniera precisa (e non limitata ad una generica contestazione) nella prima difesa utile, vale a dire all'udienza di cui all'art. 420 cod.proc.civ., in cui, com'è noto, le parti possono «modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice»; 12 sebbene sia stato affermato che, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale per il recupero di contributi previdenziali, l'onere della prova gravante a carico dell'INPS, parte attrice in senso sostanziale, resterebbe condizionato dalla preventiva allegazione nell'atto di opposizione del debitore, parte attrice in senso formale ma convenuto in senso sostanziale, di specifiche ragioni di contestazione dei fatti costitutivi della pretesa impositiva, ai sensi dell'art. 416 cod.proc.civ., con conseguente rigetto dell'opposizione nell'ipotesi di contestazioni generiche e di stile (Cass. n. 27274 del 2018), tale orientamento si reputa, con Cass. n. 31704 del 2019, non possa essere condiviso, dal momento che, attribuendo efficacia di allegazione a fatti contenuti in atti extraprocessuali (quali la preventiva notifica di un atto formale del creditore esplicativo della pretesa e delle sue ragioni, ravvisato in specie nella cartella esattoriale), interrompe la circolarità, necessariamente endoprocessuale, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, attestata dal combinato disposto dell'art. 414, nn. 4 e 5 cod.proc.civ. e dall'art. 416 cod.proc.civ. (così Cass., Sez.Un., n. 11353 del 2004, cit. ); 13. fermo restando che l'onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l'onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all'art. 214 cod.proc.civ., o di proporre - ove occorra - querela di falso, con la conseguenza che gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell'atto, restando viceversa escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, derivandone, in caso contrario, l'inammissibile effetto di demandare alla controparte e al giudice l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell'atto introduttivo (così, da ult., Cass. n. 3022 del 2018); n 14. quanto alle ulteriore censure va rimarcato che esse investono nota INPS i i , ' Ì della quale la Corte di merito ha escluso la valenza di documento probatorio assumendo evincersi da essa presupposti di fatto della pretesa contributiva, quali il numero dei lavoratori, il relativo codice fiscale, le giornate di lavoro computate e le retribuzioni imponibili, e ha valorizzato le denunce trimestrali della manodopera agricola assunta (DMAG) in riferimento a periodo temporale - 3 0 e 4° trimestre 2002 e 2° semestre 2003 - e a alle relative competenze successive alla cessazione (nel giugno 2002) degli effetti del contratto di riallineamento retributivo stipulato per la Provincia di Bari; 15. la statuizione della Corte di merito, che ha attribuito valore decisivo e risolutivo dei DMAG alla pretesa contributiva dell'INPS, documenti in riferimento ai quali, come argomentato dalla Corte di merito, non è stata mossa alcuna contestazione negandone la presentazione o la veridicità dei dati riportati, rendono dunque inammissibili tutte le censure ora svolte e incentrate esclusivamente su profili inerenti violazione di regole processuali e costituzionali in merito all'acquisizione della nota INPS, non connotata dunque, da decisività, e pur inammissibili laddove trasmodano nell'illustrazione di un errore revocatorio inerente alla ritenuta esistenza di un documento inesistente e mai portato a conoscenza del giudice e della controparte; 16. non si provvede alla regolazione delle spese per non avere la parte intimata svolto attività difensiva; 17. ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 17