CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03719/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 cod. proc.civ., nella causa R.G. 3388/2021 dinanzi al Tribunale di Tivoli, richiesto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] di Giorgio e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 54/54A; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 359, in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via Cappelletta della Giustiniana, n. 68, èelettivamente domiciliato; - controricorrente - avverso l’ordinanza interlocutoria del Tribunale di Tivoli del 26 novembre 2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Regolamento di competenza - condominio lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. Rilevato che: 1. Come si legge nel ricorso, il Condominio ‘[OSCURATO:PERSONA] 83’, in Roma, convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Tivoli, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che aveva svolto l’incarico di amministratrice del Condominio sito in Roma, via della Stazione di Cesano, n. 359, onde ottenere l’accertamento e la condanna della stessa sulla scorta della normativa dettata dal codice civile in materia di condominio negli edifici e la conseguente consegna di diversa documentazione, quali bilanci, versamenti, corrispondenza intercorsa coi fornitori, relazione contabile; la nomina di c.t.u. contabile; la condanna al risarcimento dei danni patiti dal Condominio di via della Stazione di Cesano n. 359 “[OSCURATO:PERSONA] 83” e quello occorso al medesimo per non aver partecipato alla procedura di mediazione. Costituitasi in giudizio, la Società convenuta eccepì preliminarmente l’incompetenza del giudice adito, essendo quella incardinata una causa condominiale ai sensi dell’art. 71 quater disp. att. cod. civ. ed essendo, perciò, competente, ai sensi dell’art.23 cod. proc. civ., il Tribunale di Roma, stante l’ubicazione in Roma, via della Stazione di Cesano n. 359, del Condominio attore. Tenutasi la prima udienza, nella quale la società aveva insistito per la decisione sulla competenza del Tribunale di Roma, e concessi i termini per note, il Tribunale di Tivoli, omessa ogni ordinanza istruttoria nonostante la richiesta di termini ex art. 183 cod. proc. civ., fissò l’udienza per la precisazione delle conclusioni, dovendo essere decisa una questione preliminare idonea a definire il giudizio, la quale fu tenuta con assegnazione dei termini ex art.190 cod. proc. civ. Con ordinanza del 26/11/2024, comunicata il 28/11/2024, il Tribunale, a modifica dell’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rimise la causa sul ruolo, ritenendo di dover ammettere la c.t.u. chiesta nell’atto introduttivo. 2. Avverso la suddetta ordinanza, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ., sulla base di un unico motivo, argomentando anche dell’ammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ‘Residence 83’ resiste con controricorso. Ha depositato conclusioni scritte il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], nel senso del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società ricorrente rileva, innanzitutto, l’ammissibilità del ricorso in ragione del contenuto decisorio dell’ordinanza impugnata ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ., atteso che la stessa era stata emessa successivamente alla rimessione della causa al Collegio per la decisione exart. 279 cod. proc. civ. senza svolgimento di attività istruttoria e con concessione dei termini ai sensi dell’art. 190 cod. proc. civ. e che la decisione, in essa contenuta, di nominare un c.t.u. implicava il rigetto dell’eccezione di incompetenza formulata dalla parte convenuta. Osserva il Collegio che ilregolamento di competenza è finalizzato a determinare quale sia il giudice competente a decidere una determinata causa di merito sicché, sia esso necessario o facoltativo, presuppone che una questione dicompetenza sia stata - anche solo implicitamente - definita con un provvedimento aventenatura di sentenza, ipotizzandosi o sostenendosi lacompetenza di un giudice ordinario diverso da quello adito (Cass., Sez. 2, 07/10/2020, n. 21530; Cass., Sez. 6-3, 7/6/2017, n. 14223; Cass.,Sez. 3, 21/07/2006, n. 16752). Come chiarito da Cass., Sez. U, 29/09/2014, n. 20449, anche dopo l'innovazione introdotta dalla novella di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anziché con sentenza), il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 cod. proc. civ., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l'idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione (vedi anche Cass., Sez. 2, 26/6/2025, n. 17032; Cass., Sez. 6 - 1, 3/2/2020, n. 2338). Nella specie, è pacifico tra le parti che il giudice adito, previa fissazione di apposita udienza, aveva invitato le stesse a precisare le conclusioni, assegnando i termini ai sensi dell’art. 190 cod. proc. civ., per poi emettere l’ordinanza, oggi impugnata, con la quale ha disposto la nomina di un c.t.u., così sostanzialmente decidendo implicitamente per la propria competenza. Da ciò consegue l’impugnabilità del suddetto provvedimento. 2. Con l’unico motivo la ricorrente, previa qualificazione della lite come controversia condominiale, avendo il Condominio agito per la violazione dell’art. 1130 bis cod. civ. in tema di rendiconto condominiale, insiste nella lamentata incompetenza per territorio del Tribunale di Tivoli per essere competente il Tribunale di Roma, avendo il Condominio sede in Roma, via della Stazione di Cesano, n. 359, sia in quanto, nelle cause tra condomini e in generale in quelle insorte in ambito condominiale trova applicazione la disposizione di cui all’art. 23 cod. proc. civ., che individua come criterio quello del luogo ove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi, sia in quanto, nelle cause afferenti a rapporto obbligatorio, come nella specie tra Condominio e società, ossia, rispettivamente tra consumatore (agendo l’amministratore come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini da considerarsi consumatori) e impresa commerciale, trova applicazione il foro del consumatore ex art. 33 d.lgs. n. 206 del 2005 e, dunque, il luogo in cui ha sede il Condominio. 3. Il motivo è infondatoe con esso il ricorso. Occorre al riguardo evidenziare che, come chiarito anche recentemente da Cass., Sez. 2, 14/6/2023, n. 17000, per giurisprudenza costante di questa Corte, in tema di individuazione della competenza, il giudice deve fondare la propria decisione sulla base della prospettazione della domanda (Cass., Sez. 6-3, 6/12/2017, n. 29266; Cass., Sez. 6-3, 22/10/2015, n. 21547; Cass., Sez. 6-1, 26/3/2014, n. 7182; Cass., Sez. L, 17/5/2007, n. 11415). «Tale criterio, dettato espressamente dall'art. 10 cod. proc. civ. per la competenza per valore, costituisce espressione di un principio di carattere generale, applicabile, come tale, a tutte le questioni di competenza. Non rilevano pertanto le eventuali contestazioni del convenuto che attengono al merito dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda», costituendo eccezione a questa regola il solo caso in cui il giudice ravvisi un'ipotesi di abuso processuale ossia rilevi prima facieche i fatti sono stati rappresentati dalla parte attrice in via pretestuosa e strumentale al solo fine di sottrarre la cognizione della causa al giudice competente, predeterminato per legge. Orbene, la domanda proposta nel giudizio di merito dal Condominio ha ad oggetto la condanna della società amministratrice, che aveva rinunciato all’incarico, alla restituzione della documentazione contabile dalla stessa detenuta, oltre al risarcimento dei danni, sicché è a questa che occorre far riferimento per individuare il giudice territorialmente competente. A tale riguardo, non è condivisibile la pretesa della società di attribuire la competenza sulla base dei criteri specificamente dettati per le cause tra condòmini dall’art. 23 cod. proc. civ., sul presupposto che la questione prospettata sia di carattere condominiale. A questo proposito, Cass., Sez. U, 18/9/2006, n. 20076, ha, infatti, chiarito che il foro speciale previsto dalla citata disposizione, che assume carattere prevalente rispetto al foro generale e costituisce foro esclusivo, insuscettibile di deroga in favore di fori alternativi rimessi alla scelta dell'attore in base a diversi criteri territoriali di collegamento, trova applicazione sia quando entrambe le parti (attore e convenuto) rivestono la qualità di condòmini in relazione ai "beni comuni" o alla "maggior parte di essi" ubicati nel luogo ove va incardinato il giudizio, sia quando la controversia insorge tra l'amministratore del condominio e il singolo condòmino in ordine all'attività di gestione della cosa comune e, particolarmente, alla riscossione dei contributi dovuti da ciascun condòmino in ragione della sua partecipazione alla comunione (vedi anche Cass., 5/11/04 n.2172; Cass., 20/8/02 n. 12274; Cass., 1/3/94 n. 2026; Cass., 16/8/93 n. 8734; Cass., 24/8/1992 n. 9828). «Ciò in quanto, l'attività dell'amministratore del condominio volgendosi in due diverse direzioni, id est nei confronti dei terzi per conto dell'intero gruppo dei condomini e nei riguardi dei singoli partecipanti alla comunione, va in essa ravvisata una diversità di posizioni giuridiche riconducibili, rispettivamente, ai rapporti esterni ed a quelli interni alla sfera condominiale, nei quali ultimi […], rappresentando l'amministratore in tale attività gli altri condomini in ragione d'un mandato con rappresentanza, caratterizzato da tratti distintivi in ordine alle modalità di costituzione del rapporto ed al contenuto "sociale" della gestione, la controversia proposta è in definitiva una lite tra condomini». In sostanza, qualunque lite possa insorgere nell'ambito condominiale per ragioni afferenti al condominio, siccome derivante dalla proprietà delle parti comuni dell'edificio o dall'uso e godimento delle stesse, incluse quelle relative al risarcimento dei danni arrecati alla proprietà individuale, è perciò sempre una controversia "tra condomini", anche quando veda contrapposto un singolo partecipante a tutti gli altri, ciascuno dei quali è singolarmente rappresentato dall'amministratore (vedi anche Cass., Sez. 3, 19/5/2011, n. 11008; Cass., Sez. 6-2, 12/1/2015, n. 180), la cui cognizione ratione loci spetta esclusivamente e senza alternative, in forza del citato art. 23 cod. proc. civ., al giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi. Non così può dirsi, invece, quando, come nella specie, la lite insorga tra i condomini e l’amministratore che abbia perso tale sua qualità perché revocato o rinunciatario e riguardi l’adempimento degli obblighi reciprocamente assunti con il precedente conferimento dell’incarico a quest’ultimo, vuoi con riguardo ai compensi dovuti a titolo di retribuzione, vuoi al rendiconto o alla riconsegna dei documenti contabili (si veda per la retribuzione Cass., Sez. 2, 21/4/2000, n. 5235). In tal caso, non si controverte di rapporti giuridici attinenti al diritto reale di proprietà e all'uso delle cose comuni o alla regolamentazione dei rapporti fra condomini, o fra di essi e il Condominio, in quanto ciascuna delle parti (amministratore uscente e condominio rappresentato dall’amministratore) agisce per la tutela di un proprio interesse personale - l’amministratore quanto alla retribuzione, il C ondominio rappresentato dal proprio amministratore pro tempore , quanto alla restituzione della documentazione contabile -, non rappresentando ciascuno che sé stesso sia pure in correlazione con i diritti nascenti dal precedente rapporto di mandato ormai concluso. Con specifico riguardo alla questione in esame, essa trae origine, infatti, dall’obbligo, gravante sull’amministrazione al termine dell’incarico, di dare conto della gestione e di restituire tutte le somme e i documenti che detiene per conto del condominio, in applicazione delle disposizioni sul mandato e, in particolare, dell’art. 1713 cod. civ., essendo quello dell’amministratore un ufficio di diritto privato, assimilabile al mandato con rappresentanza, il cui statuto è regolato dai poteri e dagli obblighi esplicitamente dettati negli artt. 1129, 1130 e 1131 cod. civ. e, in via residuale, nelle norme sul mandato (Cass., Sez. 2, 19/3/2021, n. 7874; Cass. Sez. 6 - 2, 17/08/2017, n. 20137; Cass. Sez. 2, 18/04/2014, n. 9082; Cass. Sez. 2, 27/06/2011, n. 14197; Cass., Sez. 2, 16/8/2000, n. 10815; Cass., Sez. 2, 12 febbraio 1997, n. 1286;Cass., Sez. 2, 14/12/1993, n. 12304). Pertanto, l’azione intentata non può dirsi rientrare nella materia condominiale, ma trova fondamento nel rapporto contrattuale intercorso tra il Condominio e l’amministratore uscente, sicché esula dall’ambito applicativo dell’art. 23 cod. proc. civ., restando soggetta ai criteri generali di cui agli artt. 18, 19, 20 cod. proc. civ.. Né può dirsi applicabile il foro del consumatore, come pure chiesto dalla società, atteso che la questione è stata sollevata da colui che certamente non è consumatore e che, come più volte affermato da questa Corte, il foro del consumatore, previsto dall'art. 63 del codice del consumo (d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206), è derogabile da parte del consumatore, anche unilateralmente, con l'introduzione della domanda innanzi al giudice territorialmente competente, ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., oppure in forza di una clausola contrattuale, in quanto la competenza prevista dal codice del consumo è inderogabile unicamente ad opera del professionista, attesa la funzione della disposizione, volta alla tutela del consumatore medesimo, al quale quindi non può essere precluso di scegliere uno dei fori alternativi, se egli lo ritenga, nel caso concreto, più rispondente ai propri interessi (Cass., Sez. 6-3, 8/2/2012, n. 1875; Cass., Sez. 6-3, 3/4/2013, n. 8167). Orbene, se è vero che, in materia di competenza territoriale, la previsione per le cause condominiali del foro speciale esclusivo del luogo in cui hanno sede le cose comuni, stabilita nell'art. 23 cod. proc. civ. esime la parte eccipiente dall'onere di contestazione di tutti i fori alternativamente concorrenti ex art. 19 cod. proc. civ. (vedi per la società Cass., Sez. 6-3, 15/5/2019, n. 13049), così come pure per il foro del consumatore, è anche vero che tale principio non opera quando, come nella specie, trovino applicazione i criteri generalidi cui agli artt. 18, 19, 20 cod. proc. civ., rispetto ai quali grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezioni in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, sicché, dovendo, in mancanza, rigettarsi l'eccezione, resta, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito (in questi termini, Cass., Sez. 2, 15/2/2023, n. 6020; Cass., Sez. 6-3, 30/7/2021, n. 21989, che cita così Cass., Sez. 6-2, 03/07/2018, n. 17311). Non avendo, pertanto, la ricorrente assolto al predetto onere, la censura è senz’altro inammissibile, con la conseguenza che la competenza resta radicata davanti al Tribunale di Tivoli. Il Tribunale dichiarato competente provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 - quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza della Tribunale di Tivoli, dinanzi al quale ordina la riassunzione della causa nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti proces