CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2022
Cassazione n. 42963/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso riproduce deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con idonei argomenti dalla sentenza impugnata che ha chiaramente illustrato le ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche rimarcando l'irrilevanza dell'ammissione della responsabilità in presenza di prove evidenti, la futilità della ragione dell'evasione dal domicilio (andare a bere una birra), la presenza di un precedente penale ; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente