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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 marzo 2022

Cassazione n. 35129/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in FRANCIA avverso la sentenza del 25/09/2020 della [OSCURATO:PERSONA] TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in data 25/09/2020 con cui la Corte di appello di Trento ha dichiarato l'inammissibilità per tardività dell'appello proposto avverso la sentenza in data 11/09/2018 del Tribunale di Trento.

Deduce:

1.1. "Violazione dell'art. 442, comma 3, c.p.p. in relazione all'art. 591, c.p.p.".

La ricorrente assume che all'esito della celebrazione del giudizio con rito abbreviato non le è pervenuto l'avviso di deposito della sentenza, la cui notificazione è prevista dall'art. 442, comma 3, cod.proc.pen. in favore dell'imputato non comparso.Deduce, quindi, che "l'omessa notifica all'odierna imputata, dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado comporti l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Trento n. 187/2020 d.d. 25/09/220 con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Trento - Sezione Distaccata di Bolzano". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza della deduzione difensiva.

A tal proposito va richiamato quanto già chiarito dalle Sezioni unite, che ha spiegato che all'imputato assente non spetta alcuna notifica della sentenza emessa nel giudizio abbreviato (Sez.

U, Sentenza n. 698 del 24/10/2019 Cc., dep. il 2020, Sinito, Rv. 277470 - 01; nello stesso senso, Sez. 5 - , Sentenza n. 4455 del 14/11/2019 Ud., dep. il 2020, Mustafa, Rv. 278552 - 01).

A tal proposito, infatti, è stato osservato che dopo l'introduzione del processo in absentia di cui alla legge n. 67 del 2014, l'estratto della sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato non deve essere notificato all'imputato non comparso, di talché, come per il processo ordinario, i termini per l'impugnazione, nel caso di tempestivo deposito della motivazione, decorrono dalla scadenza del termine di legge o di quello eventualmente fissato ex art. 544, comma 3 cod. proc. pen. e non dalla notifica dell'avviso di deposito della sentenza agli imputati rimasti assenti, adempimento non più dovuto.

Da qui discende che la Corte di appello ha correttamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello per tardività.

2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in FRANCIA avverso la sentenza del 25/09/2020 della [OSCURATO:PERSONA] TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in data 25/09/2020 con cui la Corte di appello di Trento ha dichiarato l'inammissibilità per tardività dell'appello proposto avverso la sentenza in data 11/09/2018 del Tribunale di Trento. Deduce: 1.1. "Violazione dell'art. 442, comma 3, c.p.p. in relazione all'art. 591, c.p.p.". La ricorrente assume che all'esito della celebrazione del giudizio con rito abbreviato non le è pervenuto l'avviso di deposito della sentenza, la cui notificazione è prevista dall'art. 442, comma 3, cod.proc.pen. in favore dell'imputato non comparso.Deduce, quindi, che "l'omessa notifica all'odierna imputata, dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado comporti l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Trento n. 187/2020 d.d. 25/09/220 con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Trento - Sezione Distaccata di Bolzano". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza della deduzione difensiva. A tal proposito va richiamato quanto già chiarito dalle Sezioni unite, che ha spiegato che all'imputato assente non spetta alcuna notifica della sentenza emessa nel giudizio abbreviato (Sez. U, Sentenza n. 698 del 24/10/2019 Cc., dep. il 2020, Sinito, Rv. 277470 - 01; nello stesso senso, Sez. 5 - , Sentenza n. 4455 del 14/11/2019 Ud., dep. il 2020, Mustafa, Rv. 278552 - 01). A tal proposito, infatti, è stato osservato che dopo l'introduzione del processo in absentia di cui alla legge n. 67 del 2014, l'estratto della sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato non deve essere notificato all'imputato non comparso, di talché, come per il processo ordinario, i termini per l'impugnazione, nel caso di tempestivo deposito della motivazione, decorrono dalla scadenza del termine di legge o di quello eventualmente fissato ex art. 544, comma 3 cod. proc. pen. e non dalla notifica dell'avviso di deposito della sentenza agli imputati rimasti assenti, adempimento non più dovuto. Da qui discende che la Corte di appello ha correttamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello per tardività. 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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