CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11693/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 40902/2023 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che ha riformato la sentenza del Tribunale di Trani di condanna per il reato di furto pluriaggravato, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena; 2. Il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancanza, nella denuncia sporta dalla persona offesa, dell'istanza di punizione - è fondato giacché la denunzia in atti non contiene l'espressa richiesta di punizione del responsabile. 3. Il percorso valutativo che ha condotto il Collegio a questa decisione è scandito da alcuni passaggi. 3.1. Il primo è che il reato per cui si procede è oggi perseguibile a querela di parte, stante la modifica introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 all'art. 624, ultimo comma, cod. pen., che recita: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)». L'incidenza della riforma sulla presente regiudicanda è indubbia: nessuna delle circostanze aggravanti che sono state riconosciute dai Giudici di merito rientra, infatti, nell'elencazione della norma di nuovo conio. 3.2. La novità normativa riguardante il regime di procedibilità — questo il secondo snodo del ragionamento — trova applicazione anche in ordine a fatti, come quelli sub iudice, commessi prima del 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs 150 cit. A questa conclusione può giungersi, pur in assenza di una disposizione transitoria ad hoc nella cd. riforma Cartabia, mutuando il principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità formatasi in occasione di altri interventi legislativi che hanno modificato, in una direzione o nell'altra, il regime di procedibilità dei reati. Si è, infatti, condivisibilmente sostenuto che, data la natura mista, sostanziale e processuale, della querela e la sua concreta incidenza sulla punibilità dell'autore del fatto, il rapporto tra leggi che modificano il regime di procedibilità di un reato deve essere governato dalla norma di cui all'art. 2, comma 4, cod. pen. Il principio è stato sancito da Sez. 2, n. 40399 del 24/09/2008, Calabrò e altri, Rv. 241862 (a proposito del reato di cui all'art. 642 cod. pen.) secondo cui l'esistenza della condizione di procedibilità, in precedenza non richiesta, andava verificata dal Giudice anche in ordine ai reati commessi anteriormente all'intervenuta modifica. Di segno analogo, ancorché in direzione inversa, è la giurisprudenza secondo cui, qualora il regime di procedibilità divenga più severo, la modifica normativa non può riguardare i reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della novella (Sez. 5, n. 44390 del 08/06/2015, R.„ Rv. 265999 sulla "nuova" irrevocabilità della querela in materia di stalking; Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, Frualdo, Rv. 209188 circa l'irretroattività della procedibilità di ufficio per i reati di violenza sessuale prevista dall'art. 609- septies cod.pen.). Tale orientamento è stato richiamato in Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273552-01, § 5. Calato il principio nell'odierna regiudicanda, se ne deduce che la novella del d.lgs. 150 del 2022, siccome disposizione di favore, trova applicazione anche con riferimento a reati commessi prima della sua entrata in vigore, come quello addebitato al ricorrente. 3.3. Assodata la necessità di interrogarsi sull'esistenza di una valida condizione di procedibilità dei reati ascritti all'imputato, il Collegio ha rilevato che la denunzia/querela in atti non possiede i requisiti necessari, trattandosi di una mera denunzia. D'altra parte occorre anche tenere conto del fatto che la valutazione sul punto deve essere effettuata nella prospettiva della regola di giudizio di cui all'art. 531, comma 2, cod. proc. pen., che impone di dare rilievo liberatorio anche al mero dubbio sull'esistenza della condizione di procedibilità. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto della condizione di procedibilità. Così de