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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 giugno 1964

Cassazione n. 01363/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/06/1964 avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] d'AQUINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'8 febbraio 2021, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia del giudice monocratico del Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA], sezione distaccata di Carinola, del 7 aprile 2011, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 582, 64/Lcomma 2 cod. pen. allo stesso ascritti perché estinti per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni in favore delle costituite parti civili.

Con la sentenza di primo grado, l'imputato era stato condannato alla pena di mesi 6 di reclusione, oltre statuizioni civili per avere provocato lesioni a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpendoli con pugni e schiaffi (art.582 cod. pen. di cui al capo A) e per avere minacciato di un danno ingiusto [OSCURATO:PERSONA] utilizzando nei suoi confronti le seguenti espressioni: "adesso vac a piglia a pistol e t'spar, non venire più in questo vicolo ch sì muort, sì muort, sì nu pezz e merd, hai capito che sei morto". (art.612 comma 2 cod. pen. di cui al capo B). [OSCURATO:PERSONA] il 1novembre 2003.

2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, agli effetti civili, deducendo un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con l'unico motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art.192 cod. proc. pen. per omessa valutazione di prove a discarico decisive e travisamento della prova.

Lamenta il ricorrente che, la Corte di Appello avrebbe motivato in maniera generica e insufficiente in relazione all'attendibilità delle persone offese e dei testimoni di accusa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non superando le specifiche contraddizioni delle narrazioni che erano state evidenziate nell'atto di appello e non confrontandosi con la grave invalidità da cui era affetto il Cuozzo, portatore di una protesi ad una delle gambe.

La difesa evidenzia altresì la contraddittorietà della motivazione impugnata nella valutazione delle dichiarazioni dei testi della difesa -portatori di una diversa versione dei fatti- ma considerati dalla Corte territoriale inattendibili perché amici del Cuozzo, laddove i testi dell'accusa sono stati considerati attendibili perché legati da vincoli di parentela con la persona offesa.

Il ricorrente infine lamenta travisamento della prova dal momento che il referto medico del pronto soccorso relativo all'imputato del 1 novembre 2003 (data di accadimento dei fatti) che dà conto di contusione alla regione sotto orbitaria, di ferite escoriate al viso e al ginocchio, non solo non è stato valutato, ma è stato indicato come non prodotto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1£:unico motivo di ricorso risulta generico, risolvendosi in una prospettazione alternativa degli eventi descritti e delle valutazioni effettuate nel provvedimento impugnato, non confrontandosi con l'esaustivo e puntuale percorso motivazionale ivi contenuto.

Lo stesso ripropone le censure dedotte avverso la pronunzia di primo grado e in relazione alle quali la sentenza impugnata ha fornito esaustiva e logica motivazione (p.2 della sentenza impugnata), chiarendo le ragioni per le quali la narrazione delle persone offese doveva considerarsi attendibile alla luce dei criteri ermeneutici fissati dalla Suprema Corte.

A tal riguardo, secondo la Corte, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerunnque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4 n. 10153 del 11/02/2020, Tassone, Rv. 278609).

La sentenza della Corte territoriale ha operato non solo un rinvio per relationem alla sentenza di primo grado che si sofferma lungamente sull'attendibilità delle persone offese, ma ha altresì sottolineato la loro logicità, analiticità, l'assenza di divergenze significative e la presenza di riscontri da individuarsi nella documentazione medica e nelle testimonianze di Romeo e Modello i quali, seppure legati da vincolo di parentela, non possono per ciò solo essere ritenuti inattendibili.

Quanto all'acquisizione documentale vi è in sentenza uno specifico richiamo al certificato medico ritenuto non acquisibile perché tardivo e non decisivo.

Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/06/1964 avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] d'AQUINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'8 febbraio 2021, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia del giudice monocratico del Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA], sezione distaccata di Carinola, del 7 aprile 2011, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 582, 64/Lcomma 2 cod. pen. allo stesso ascritti perché estinti per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni in favore delle costituite parti civili. Con la sentenza di primo grado, l'imputato era stato condannato alla pena di mesi 6 di reclusione, oltre statuizioni civili per avere provocato lesioni a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpendoli con pugni e schiaffi (art.582 cod. pen. di cui al capo A) e per avere minacciato di un danno ingiusto [OSCURATO:PERSONA] utilizzando nei suoi confronti le seguenti espressioni: "adesso vac a piglia a pistol e t'spar, non venire più in questo vicolo ch sì muort, sì muort, sì nu pezz e merd, hai capito che sei morto". (art.612 comma 2 cod. pen. di cui al capo B). [OSCURATO:PERSONA] il 1novembre 2003. 2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, agli effetti civili, deducendo un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con l'unico motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art.192 cod. proc. pen. per omessa valutazione di prove a discarico decisive e travisamento della prova. Lamenta il ricorrente che, la Corte di Appello avrebbe motivato in maniera generica e insufficiente in relazione all'attendibilità delle persone offese e dei testimoni di accusa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non superando le specifiche contraddizioni delle narrazioni che erano state evidenziate nell'atto di appello e non confrontandosi con la grave invalidità da cui era affetto il Cuozzo, portatore di una protesi ad una delle gambe. La difesa evidenzia altresì la contraddittorietà della motivazione impugnata nella valutazione delle dichiarazioni dei testi della difesa -portatori di una diversa versione dei fatti- ma considerati dalla Corte territoriale inattendibili perché amici del Cuozzo, laddove i testi dell'accusa sono stati considerati attendibili perché legati da vincoli di parentela con la persona offesa. Il ricorrente infine lamenta travisamento della prova dal momento che il referto medico del pronto soccorso relativo all'imputato del 1 novembre 2003 (data di accadimento dei fatti) che dà conto di contusione alla regione sotto orbitaria, di ferite escoriate al viso e al ginocchio, non solo non è stato valutato, ma è stato indicato come non prodotto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1£:unico motivo di ricorso risulta generico, risolvendosi in una prospettazione alternativa degli eventi descritti e delle valutazioni effettuate nel provvedimento impugnato, non confrontandosi con l'esaustivo e puntuale percorso motivazionale ivi contenuto. Lo stesso ripropone le censure dedotte avverso la pronunzia di primo grado e in relazione alle quali la sentenza impugnata ha fornito esaustiva e logica motivazione (p.2 della sentenza impugnata), chiarendo le ragioni per le quali la narrazione delle persone offese doveva considerarsi attendibile alla luce dei criteri ermeneutici fissati dalla Suprema Corte. A tal riguardo, secondo la Corte, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerunnque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4 n. 10153 del 11/02/2020, Tassone, Rv. 278609). La sentenza della Corte territoriale ha operato non solo un rinvio per relationem alla sentenza di primo grado che si sofferma lungamente sull'attendibilità delle persone offese, ma ha altresì sottolineato la loro logicità, analiticità, l'assenza di divergenze significative e la presenza di riscontri da individuarsi nella documentazione medica e nelle testimonianze di Romeo e Modello i quali, seppure legati da vincolo di parentela, non possono per ciò solo essere ritenuti inattendibili. Quanto all'acquisizione documentale vi è in sentenza uno specifico richiamo al certificato medico ritenuto non acquisibile perché tardivo e non decisivo. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in
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