CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19903/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA]Aquino ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Bari del 13 dicembre 2021, che ha parzialmente riformato - con la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante - la pronuncia del tribunale di Bari che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per i reati di lesioni personali aggravate dall'uso di un bastone, commesso in Monopoli il 22/7/16 e di minacce di morte, aggravate dall'uso di un pezzo di ferro, commesso in Monopoli in data 1/6/16, ai danni di [OSCURATO:PERSONA], parte civile costituita ed ammessa al gratuito patrocinio, alla quale le sentenze di merito hanno altresì riconosciuto il diritto al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese, da liquidarsi a favore dello Stato che le ha anticipate. 1.Con un primo motivo, il ricorso ha dedotto erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione, perché sarebbe stata acquisita agli atti del fascicolo del dibattimento ed utilizzata a fini probatori una "integrazione di denuncia-querela" del 29 luglio 2016, la cui sottoscrizione risulterebbe autenticata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], senza che quest'ultimo fosse stato contestualmente nominato difensore di fiducia della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. 2.Con un secondo motivo, la doglianza ha sollevato vizio di motivazione per avere, il tribunale, acquisito agli atti del fascicolo, anche nella sua intrinseca valenza probatoria, la querela sporta dalla persona offesa il 23/7/16 pur in presenza dell'opposizione della difesa dell'imputato - che aveva prestato il consenso nei limiti della sua accezione come condizione di procedibilità - con decisivi riflessi sulla correttezza dell'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di minacce, perché l'integrazione della querela, datata 29 luglio 2016 ed appresa dall'organo giudicante, avrebbe fatto riferimento ad un episodio diverso, occorso in data 1 giugno 2016, mentre i fatti oggetto del processo si sarebbero tutti verificati il giorno 22 luglio 2016. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo è generico e manifestamente infondato, per plurime ragioni. In primo luogo, appare in sé già dirimente che i reati contestati all'imputato siano - entrambi - perseguibili d'ufficio per l'avvenuto utilizzo di armi improprie, un bastone quanto alle lesioni arrecate alla persona offesa il 22 luglio 2016 e un pesante pezzo di ferro quanto all'episodio delle minacce del 1 giugno 2016. L'atto di integrazione alla denuncia-querela, datato 29 luglio 2016, è stato acquisito dal primo giudice - a fini di prova - sull'accordo delle parti, come ammesso dalla difesa del ricorrente, circostanza che di per sé elimina qualsiasi dubbio sulla piena utilizzabilità dei suoi contenuti dichiarativi e narrativi, certamente non influenzati dalla sua qualificazione come rituale condizione di procedibilità, nella specie irrilevante a fini processuali. In secondo luogo, la Corte territoriale ha fatto rilevare che "la nomina dell' avv.Giannoccaro quale difensore di fiducia nel procedimento de quo è in atti"e il collegio, stante la natura della questione posta, ha fatto accesso agli atti, riscontrando la fondatezza di quanto affermato dalla sentenza della Corte d'appello. In terzo luogo, la sentenza di secondo grado ha attribuito decisivo rilievo probatorio, per un verso, (non tanto all'esposizione dell'atto di querela quanto) alla testimonianza della persona offesa, escussa nel processo di primo grado, che ha ripercorso nel dettaglio gli accadimenti oggetto dell'imputazione e, per altro verso, alla certificazione medica delle lesioni, che ne rappresenta peculiare riscontro (pag.3). Il motivo di ricorso non si confronta, in nulla, con tali argomentazioni, come sarebbe stato suo onere. 2. Il secondo motivo di ricorso è del pari fuori fuoco e si palesa manifestamente infondato. L' integrazione alla denuncia-querela — allegata al ricorso dalla difesa del ricorrente - acquisita agli atti del fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 493 comma 3 cod. proc. pen. sull'accordo delle parti e dunque pienamente utilizzabile a fini di prova a norma degli artt. 511 e 526 cod. proc. pen., narra dell'episodio di minacce del 1 giugno 2016, che è quello contestato al capo b) dell'imputazione, per il quale è intervenuta condanna ("...anche in data 1.06.2016, durante una delle tante aggressioni verbali, aveva urlato di volermi fare fuori minacciando di scagliarmi contro un pesante pezzo di ferro..."). 3.Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. all'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e, stanti i profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5/4/23