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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 2023

Cassazione n. 49411/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel primo motivo di impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, con cui è stata confermata la condanna del Tribunale di Palermo in data 16/03/2022 in ordine al reato di cui all'art. 75, comma 2, d.

Igs. 6 settembre 2011, n. 159, sono assolutamente generiche, in quanto lamentano un vizio di motivazione senza specificarlo.

Osservato che le doglianze di cui al secondo motivo di ricorso sono in fatto e reiterative di profili di censura già oggetto di vaglio da parte della sentenza impugnata.

Invero, in essa si evidenzia come per la violazione di cui al summenzionato art. 75 sia sufficiente il consapevole inadempimento della prescrizione della sorveglianza speciale (nel caso di specie divieto di rientro nell'abitazione dopo le 20,30 e di uscita prima delle 7,00 del mattino successivo), ammesso dallo stesso imputato, restando indifferente il fine, peraltro indimostrato, dell'allontanamento da casa, su cui il ricorrente ritorna in questa sede (insistendo di essere uscito solo per recuperare alcune cose lasciate in auto).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel primo motivo di impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, con cui è stata confermata la condanna del Tribunale di Palermo in data 16/03/2022 in ordine al reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, sono assolutamente generiche, in quanto lamentano un vizio di motivazione senza specificarlo. Osservato che le doglianze di cui al secondo motivo di ricorso sono in fatto e reiterative di profili di censura già oggetto di vaglio da parte della sentenza impugnata. Invero, in essa si evidenzia come per la violazione di cui al summenzionato art. 75 sia sufficiente il consapevole inadempimento della prescrizione della sorveglianza speciale (nel caso di specie divieto di rientro nell'abitazione dopo le 20,30 e di uscita prima delle 7,00 del mattino successivo), ammesso dallo stesso imputato, restando indifferente il fine, peraltro indimostrato, dell'allontanamento da casa, su cui il ricorrente ritorna in questa sede (insistendo di essere uscito solo per recuperare alcune cose lasciate in auto). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 49411/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris