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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 29538/2026

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e d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il presente procedimento è stato trattato con il rito “de plano”;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza resa in data 24 ottobre 2025 la Corte d’appello di Napoliconfermava la sentenza emessa il 14 marzo 2024 dal Tribunale di Napoli, con laquale l’imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole dei reati di cui agliartt. 474 e 648, secondo comma, cod. pen.2.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione personalmentel’imputato, chiedendone l’annullamento e lamentando inosservanza della leggepenale e omessa motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.3.

Il ricorso, presentato personalmente dall’imputato, è inammissibile inapplicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il qualeil ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, comprese lesentenze di applicazione di pena su richiesta, non può essere proposto dallaparte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, apena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte dicassazione, essendo anche irrilevante, per la natura personale dell'attoimpugnatorio, l'eventuale autenticazione, ad opera di un legale, dellasottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen.,parte privata (Sez.

U., n.8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010-01; Sez. 5, n.36161 del 16/03/2018, S., Rv.273765; Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zahir,Rv. 274636; Sez.4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177; Sez.6, n. 18010del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885; Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019,Manfreda, Rv. 276039).4.

Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il presente procedimento è stato trattato con il rito “de plano”;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza resa in data 24 ottobre 2025 la Corte d’appello di Napoliconfermava la sentenza emessa il 14 marzo 2024 dal Tribunale di Napoli, con laquale l’imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole dei reati di cui agliartt. 474 e 648, secondo comma, cod. pen.2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione personalmentel’imputato, chiedendone l’annullamento e lamentando inosservanza della leggepenale e omessa motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.3. Il ricorso, presentato personalmente dall’imputato, è inammissibile inapplicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il qualeil ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, comprese lesentenze di applicazione di pena su richiesta, non può essere proposto dallaparte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, apena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte dicassazione, essendo anche irrilevante, per la natura personale dell'attoimpugnatorio, l'eventuale autenticazione, ad opera di un legale, dellasottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen.,parte privata (Sez. U., n.8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010-01; Sez. 5, n.36161 del 16/03/2018, S., Rv.273765; Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zahir,Rv. 274636; Sez.4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177; Sez.6, n. 18010del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885; Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019,Manfreda, Rv. 276039).4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]
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