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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 03394/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14174/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA].B.

MARTINI 6, difeso personalmente ex art. 86 c.p.c. -controricorrente- avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di ROMA n. 24777/2020 depositata il 19/05/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LLC ha proposto ricorso articolato in unico motivo (violazione o falsa applicazione degli artt. 38, 91 e 279 c.p.c.) avverso l’ordinanza RG n. 24777/2020 del Tribunale di Roma, pubblicata il 19 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA]Elia resiste con controricorso.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporisex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022.

Il controricorrente ha depositato memoria.

Il Tribunale di Roma ha reso l’ordinanza impugnata nel giudizio ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 avente ad oggetto la domanda dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Elia di pagamento dei compensi professionali relativi all’attività difensiva prestata in favore della ITT [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ora [OSCURATO:PERSONA] LLC, in un giudizio civile svoltosi dinanzi allo stesso Tribunale, e poi nei gradi successivi dinanzi alla Corte d’appello di Roma ed alla Corte di cassazione.

La convenuta [OSCURATO:PERSONA] LLC aveva eccepito l’incompetenza “funzionale” dell’adito Tribunale, dovendosi la domanda proporre dinanzi alla Corte d’appello, giacché era oggetto di lite l'opera professionale prestata dall’avvocato in più fasi o gradi del giudizio e la competenza perciò spetta all'ufficio giudiziario di merito che abbia deciso per ultimo la causa (così Cass. Sez.

Unite 19 febbraio 2020, n. 4247).

All’udienza del 18 maggio 2022 l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Elia aveva peraltro “dichiarato di aderire alla eccezione di incompetenza funzionale”.

Con l’ordinanza del 19 maggio 2022, il Tribunale di Roma ha infine dichiarato la propria “incompetenza funzionale”, indicando quale giudice competente la Corte d’appello di Roma.

Il provvedimento impugnato ha quindi disposto “nulla per le spese”, spiegando in motivazione che non vi era “luogo a provvedere sulle spese, avendo parte ricorrente aderito alla eccezione sollevata dalla parte convenuta”.

Il motivo del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] LLC deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 38, 91 e 279 c.p.c., sostenendo che il Tribunale di Roma aveva l’obbligo di provvedere sulle spese del processo definito davanti a sé e che non poteva trovare applicazione il secondo comma dell’art. 38 c.p.c., non trattandosi di adesione alla indicazione del giudice competente per territorio.

Il controricorrente obietta che il provvedimento impugnato non è ricorribile per cassazione e che comunque le censure sono infondate, in quanto la sentenza n. 4247 del 2020 delle Sezioni Unite costituisce una assoluta novità e un mutamento della giurisprudenza, tali da giustificare, anche in caso di definitività dell’ordinanza, la compensazione per intero delle spese.

Il ricorso è fondato.

L’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, nel testo vigente ratione temporis, dispone che le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali, sono regolate dal rito sommario di cognizione; appartengono alla competenza funzionale dell'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera; sono definite con ordinanza non appellabile, e perciò immediatamente ricorribile per cassazione.

Nella specie, l’ordinanza resa nel giudizio ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese (sia pur nel senso che non vi fosse “luogo a provvedere” su queste ultime), ed è perciò ricorribile per cassazione nei modi ordinari (non imponendosi il rimedio del regolamento necessario di competenza) in quanto il ricorrente, che è parte vittoriosa sulla questione di competenza, censura esclusivamente il capo concernente le spese (Cass. Sez.

Unite 6 luglio 2005, n. 14205).

Ora, l’adesione delle parti costituite alla eccezione di incompetenza ed all’indicazione ivi contenuta del giudice competenza, dalla quale peraltro deriva la cancellazione della causa dal ruolo, è prevista dall’art. 38, secondo comma, soltanto in tema di competenza per territorio derogabile.

Ne discende che, ove, sia sollevata un'eccezione di incompetenza per materia, per valore, per territorio inderogabile, o “funzionale”, come nella specie (trattandosi della competenza dell'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera, di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011), l'ordinanza che l'accoglie ha natura decisoria, indipendentemente dal fatto che la controparte vi abbia aderito, sicché il giudice erroneamente adito, a differenza di quanto affermato dalTribunale di Roma, è tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento relative alla fase svoltasi davanti a lui (Cass. Sez. 6- 1, 8 giugno 2016, n. 11764; Cass. Sez. 6- L, 26 giugno 2019, n. 17187).

Non è possibile correggere la motivazione, nel senso auspicato dal controricorrente, ravvisando comunque ragioni per la compensazione delle spese a norma dell’art. 82 c.p.c., in quanto, agli effetti dell’art. 384, quarto comma, c.p.c., non è conforme al diritto il dispositivo “nulla sulle spese”, in forza del quale il Tribunale di Roma ha affermato in radice di non dover provvedere sulle spese giudiziali, non ravvisando erroneamente i presupposti di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c.

Neppure può procedersi a decidere la causa nel merito, regolando e liquidando, quindi, le spese processuali, secondo le richieste avanzate dal ricorrente, ciò supponendo, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., che la sufficienza degli accertamenti di fatto emerga dal provvedimento impugnato, senza postulare quindi un complessivo esame diretto degli atti del processo da parte della Corte di cassazione (Cass. Sez. 6 - 2 , 13 settembre 2013, n. 21045; Cass. Sez. 5, 14 maggio 2003, n. 7451; Cass. Sez. 1, 16 marzo 1996, n. 2238).

Tale esame si impone vieppiù alla luce delle considerazioni svolte dal controricorrente nella memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. circa le attività difensive effettivamente svolte dalla controparte.

Va dunque accolto il ricorso, va cassata l’ordinanza impugnata in relazione alla censura accolta e la causa deve essere rimessa al Tribunale di Roma in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese delgiudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14174/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA].B. MARTINI 6, difeso personalmente ex art. 86 c.p.c. -controricorrente- avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di ROMA n. 24777/2020 depositata il 19/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LLC ha proposto ricorso articolato in unico motivo (violazione o falsa applicazione degli artt. 38, 91 e 279 c.p.c.) avverso l’ordinanza RG n. 24777/2020 del Tribunale di Roma, pubblicata il 19 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA]Elia resiste con controricorso. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporisex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022. Il controricorrente ha depositato memoria. Il Tribunale di Roma ha reso l’ordinanza impugnata nel giudizio ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 avente ad oggetto la domanda dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Elia di pagamento dei compensi professionali relativi all’attività difensiva prestata in favore della ITT [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ora [OSCURATO:PERSONA] LLC, in un giudizio civile svoltosi dinanzi allo stesso Tribunale, e poi nei gradi successivi dinanzi alla Corte d’appello di Roma ed alla Corte di cassazione. La convenuta [OSCURATO:PERSONA] LLC aveva eccepito l’incompetenza “funzionale” dell’adito Tribunale, dovendosi la domanda proporre dinanzi alla Corte d’appello, giacché era oggetto di lite l'opera professionale prestata dall’avvocato in più fasi o gradi del giudizio e la competenza perciò spetta all'ufficio giudiziario di merito che abbia deciso per ultimo la causa (così Cass. Sez. Unite 19 febbraio 2020, n. 4247). All’udienza del 18 maggio 2022 l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Elia aveva peraltro “dichiarato di aderire alla eccezione di incompetenza funzionale”. Con l’ordinanza del 19 maggio 2022, il Tribunale di Roma ha infine dichiarato la propria “incompetenza funzionale”, indicando quale giudice competente la Corte d’appello di Roma. Il provvedimento impugnato ha quindi disposto “nulla per le spese”, spiegando in motivazione che non vi era “luogo a provvedere sulle spese, avendo parte ricorrente aderito alla eccezione sollevata dalla parte convenuta”. Il motivo del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] LLC deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 38, 91 e 279 c.p.c., sostenendo che il Tribunale di Roma aveva l’obbligo di provvedere sulle spese del processo definito davanti a sé e che non poteva trovare applicazione il secondo comma dell’art. 38 c.p.c., non trattandosi di adesione alla indicazione del giudice competente per territorio. Il controricorrente obietta che il provvedimento impugnato non è ricorribile per cassazione e che comunque le censure sono infondate, in quanto la sentenza n. 4247 del 2020 delle Sezioni Unite costituisce una assoluta novità e un mutamento della giurisprudenza, tali da giustificare, anche in caso di definitività dell’ordinanza, la compensazione per intero delle spese. Il ricorso è fondato. L’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, nel testo vigente ratione temporis, dispone che le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali, sono regolate dal rito sommario di cognizione; appartengono alla competenza funzionale dell'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera; sono definite con ordinanza non appellabile, e perciò immediatamente ricorribile per cassazione. Nella specie, l’ordinanza resa nel giudizio ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese (sia pur nel senso che non vi fosse “luogo a provvedere” su queste ultime), ed è perciò ricorribile per cassazione nei modi ordinari (non imponendosi il rimedio del regolamento necessario di competenza) in quanto il ricorrente, che è parte vittoriosa sulla questione di competenza, censura esclusivamente il capo concernente le spese (Cass. Sez. Unite 6 luglio 2005, n. 14205). Ora, l’adesione delle parti costituite alla eccezione di incompetenza ed all’indicazione ivi contenuta del giudice competenza, dalla quale peraltro deriva la cancellazione della causa dal ruolo, è prevista dall’art. 38, secondo comma, soltanto in tema di competenza per territorio derogabile. Ne discende che, ove, sia sollevata un'eccezione di incompetenza per materia, per valore, per territorio inderogabile, o “funzionale”, come nella specie (trattandosi della competenza dell'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera, di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011), l'ordinanza che l'accoglie ha natura decisoria, indipendentemente dal fatto che la controparte vi abbia aderito, sicché il giudice erroneamente adito, a differenza di quanto affermato dalTribunale di Roma, è tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento relative alla fase svoltasi davanti a lui (Cass. Sez. 6- 1, 8 giugno 2016, n. 11764; Cass. Sez. 6- L, 26 giugno 2019, n. 17187). Non è possibile correggere la motivazione, nel senso auspicato dal controricorrente, ravvisando comunque ragioni per la compensazione delle spese a norma dell’art. 82 c.p.c., in quanto, agli effetti dell’art. 384, quarto comma, c.p.c., non è conforme al diritto il dispositivo “nulla sulle spese”, in forza del quale il Tribunale di Roma ha affermato in radice di non dover provvedere sulle spese giudiziali, non ravvisando erroneamente i presupposti di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c. Neppure può procedersi a decidere la causa nel merito, regolando e liquidando, quindi, le spese processuali, secondo le richieste avanzate dal ricorrente, ciò supponendo, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., che la sufficienza degli accertamenti di fatto emerga dal provvedimento impugnato, senza postulare quindi un complessivo esame diretto degli atti del processo da parte della Corte di cassazione (Cass. Sez. 6 - 2 , 13 settembre 2013, n. 21045; Cass. Sez. 5, 14 maggio 2003, n. 7451; Cass. Sez. 1, 16 marzo 1996, n. 2238). Tale esame si impone vieppiù alla luce delle considerazioni svolte dal controricorrente nella memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. circa le attività difensive effettivamente svolte dalla controparte. Va dunque accolto il ricorso, va cassata l’ordinanza impugnata in relazione alla censura accolta e la causa deve essere rimessa al Tribunale di Roma in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese delgiudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Roma in diversa composizione. Così deciso in Roma,
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