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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 luglio 2024

Cassazione n. 09147/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 21607/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] eGIOVANNONI UMBERTO -intimati - avverso l'ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 21157/2024 depositata il 29/07/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2025dal Cons.

Dott. [OSCURATO:PERSONA].

RG 21607/20 Zennari-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il ricorso in atti [OSCURATO:PERSONA] chiede che sia corretto l'errore materiale contenuto nell'epigrafata ordinanza di questa Corte che, non facendo alcuna menzione della inammissibilità del controricorso, rilevata con memoria ex art. 378 cod. proc. civ. per essere stato il controricorso depositato in data 13.10.2020, mentre il termine ultimo era spirato il 30.9.2020, disponeva la condanna di essa ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore dei controricorrenti non tempestivamente costituitisi, liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre alle spese generali e agli accessori di leggee ad euro 200,00 per esborsi .

Premesso che secondo il giudizio di questa Corte «l'errore materiale, suscettibile di correzione ai sensi degli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., si sostanzia in una mera svista del giudice, sicché non incide sul contenuto concettuale della decisione, ma si concretizza in una divergenza fra l'ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica» (Cass., Sez.

I, 9/09/2005, n. 17977), nella specie esso non solo non è ravvisabile perché la determinazione impugnata non è frutto di un mero lapsus calami, ma, semmai, alla luce del concreto sviluppo della vicenda processuale e della tempestività della costituzione dei resistenti, di coerente e deliberato discernimento.

Ma neppure si può dire concretamente sussistente dal momento che il ricorso è stato notificato il 22.7.2020, sicché, considerata la sospensione feriale del termini, applicandosi alla specie l'art. 370, comma 1, cod. proc. civ.vigente ratione temporis, il termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso per provvedere al suo deposito in cancelleria – cui era correlato il termine per la notifica del controricorso – scadeva il giorno 11.9.2020 ; di conseguenza, il termine di venti giorni per la notifica del controricorso veniva a scadere il 1.10.2020 e, dunque, il deposito dello stesso in RG 21607/20 Zennari-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli cancelleria, da effettuarsi a mente dell'art. 370, comma 3, cod. proc. civ., vigente ratione temporis , entro venti giorni dalla sua notificazione, avvenuto il 13.10.2020, era del tutto tempestivo, scadendo infatti il relativo termine il 21.10.2020, di modo che il controricorso è stato correttamente ritenuto ammissibile e correttamente si sono perciò liquidate le spese di lite a favore della parte vittoriosa.

3. Il ricorso va dunque respinto.

4. Nulla spesein difetto di costituzione avversaria.

P.Q.M Respinge il ricorso Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno28 febbraio 2025 [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 21607/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] eGIOVANNONI UMBERTO -intimati - avverso l'ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 21157/2024 depositata il 29/07/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2025dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. RG 21607/20 Zennari-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il ricorso in atti [OSCURATO:PERSONA] chiede che sia corretto l'errore materiale contenuto nell'epigrafata ordinanza di questa Corte che, non facendo alcuna menzione della inammissibilità del controricorso, rilevata con memoria ex art. 378 cod. proc. civ. per essere stato il controricorso depositato in data 13.10.2020, mentre il termine ultimo era spirato il 30.9.2020, disponeva la condanna di essa ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore dei controricorrenti non tempestivamente costituitisi, liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre alle spese generali e agli accessori di leggee ad euro 200,00 per esborsi . Premesso che secondo il giudizio di questa Corte «l'errore materiale, suscettibile di correzione ai sensi degli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., si sostanzia in una mera svista del giudice, sicché non incide sul contenuto concettuale della decisione, ma si concretizza in una divergenza fra l'ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica» (Cass., Sez. I, 9/09/2005, n. 17977), nella specie esso non solo non è ravvisabile perché la determinazione impugnata non è frutto di un mero lapsus calami, ma, semmai, alla luce del concreto sviluppo della vicenda processuale e della tempestività della costituzione dei resistenti, di coerente e deliberato discernimento. Ma neppure si può dire concretamente sussistente dal momento che il ricorso è stato notificato il 22.7.2020, sicché, considerata la sospensione feriale del termini, applicandosi alla specie l'art. 370, comma 1, cod. proc. civ.vigente ratione temporis, il termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso per provvedere al suo deposito in cancelleria – cui era correlato il termine per la notifica del controricorso – scadeva il giorno 11.9.2020 ; di conseguenza, il termine di venti giorni per la notifica del controricorso veniva a scadere il 1.10.2020 e, dunque, il deposito dello stesso in RG 21607/20 Zennari-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli cancelleria, da effettuarsi a mente dell'art. 370, comma 3, cod. proc. civ., vigente ratione temporis , entro venti giorni dalla sua notificazione, avvenuto il 13.10.2020, era del tutto tempestivo, scadendo infatti il relativo termine il 21.10.2020, di modo che il controricorso è stato correttamente ritenuto ammissibile e correttamente si sono perciò liquidate le spese di lite a favore della parte vittoriosa. 3. Il ricorso va dunque respinto. 4. Nulla spesein difetto di costituzione avversaria. P.Q.M Respinge il ricorso Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno28 febbraio 2025 [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09147/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris