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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 21497/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 4 febbraio 1961; avverso la ordinanza del 4 febbraio 2022 emessa dal Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per essere stato colto in flagranza del reato di furto in abitazione.

Eseguita la misura, con successiva istanza, l'indagato chiedeva la revoca o la sostituzione della misura applicata, ritenendo cessate o comunque affievolite le esigenze cautelari.

Deduceva, sotto tale profilo, lo stato di incensuratezza, l'avvenuto risarcimento del danno, l'ammissione degli addebiti ed il rispetto delle prescrizioni imposte.

Il giudice per le indagini preliminari rigettava l'istanza ed il provvedimento, all'esito dell'appello proposto dall'indagato, veniva confermato dal tribunale.

Avverso tale provvedimento, propone ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del suo difensore, deducendo, attraverso un unico motivo d'impugnazione, omessa motivazione, violazione di legge, illogicità della motivazione, travisamento della prova, erronea interpretazione ed applicazione della legge.

La corte d'appello, infatti, non avrebbe considerato l'intervenuto risarcimento del danno e la sopravvenuta integrale confessione resa dall'imputato ed avrebbe richiamato, a conferma delle ritenute esigenze cautelari, altro fatto di reato, per il quale l'indagato, invece, sarebbe a piede libero, in attesa di giudizio.

Il motivo è inammissibile in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e manchevole dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione.

Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inammissibilità (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849).

Ebbene, il tribunale, nel dare atto delle censure sollevate dall'indagato (le medesime oggi prospettate quale ricorso per cassazione), ha analiticamente argomentato in ordine all'irrilevanza sia dell'intervenuto risarcimento del danno (non incidente sul pericolo di reiterazione), sia della piena confessione offerta dall'indagato (da leggersi alla luce di un quadro indiziario particolarmente pregnante conseguente all'arresto dell'indagato in flagranza di reato).

E ciò a fronte delle modalità professionali di realizzazione del fatto e dell'esistenza a suo carico di un ulteriore procedimento (non ancora definito, circostanza in questa sede irrilevante) per fatti analoghi.

A fronte di ciò, il ricorrente si limita a sollevare nuovamente lo stesso motivo di censura, peraltro formulato in maniera generica, senza confrontarsi con le argomentazioni in precedenza richiamate.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] CM e- CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 4 febbraio 1961; avverso la ordinanza del 4 febbraio 2022 emessa dal Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per essere stato colto in flagranza del reato di furto in abitazione. Eseguita la misura, con successiva istanza, l'indagato chiedeva la revoca o la sostituzione della misura applicata, ritenendo cessate o comunque affievolite le esigenze cautelari. Deduceva, sotto tale profilo, lo stato di incensuratezza, l'avvenuto risarcimento del danno, l'ammissione degli addebiti ed il rispetto delle prescrizioni imposte. Il giudice per le indagini preliminari rigettava l'istanza ed il provvedimento, all'esito dell'appello proposto dall'indagato, veniva confermato dal tribunale. Avverso tale provvedimento, propone ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del suo difensore, deducendo, attraverso un unico motivo d'impugnazione, omessa motivazione, violazione di legge, illogicità della motivazione, travisamento della prova, erronea interpretazione ed applicazione della legge. La corte d'appello, infatti, non avrebbe considerato l'intervenuto risarcimento del danno e la sopravvenuta integrale confessione resa dall'imputato ed avrebbe richiamato, a conferma delle ritenute esigenze cautelari, altro fatto di reato, per il quale l'indagato, invece, sarebbe a piede libero, in attesa di giudizio. Il motivo è inammissibile in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e manchevole dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione. Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inammissibilità (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849). Ebbene, il tribunale, nel dare atto delle censure sollevate dall'indagato (le medesime oggi prospettate quale ricorso per cassazione), ha analiticamente argomentato in ordine all'irrilevanza sia dell'intervenuto risarcimento del danno (non incidente sul pericolo di reiterazione), sia della piena confessione offerta dall'indagato (da leggersi alla luce di un quadro indiziario particolarmente pregnante conseguente all'arresto dell'indagato in flagranza di reato). E ciò a fronte delle modalità professionali di realizzazione del fatto e dell'esistenza a suo carico di un ulteriore procedimento (non ancora definito, circostanza in questa sede irrilevante) per fatti analoghi. A fronte di ciò, il ricorrente si limita a sollevare nuovamente lo stesso motivo di censura, peraltro formulato in maniera generica, senza confrontarsi con le argomentazioni in precedenza richiamate. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] CM e- CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DE
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