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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 novembre 1961

Cassazione n. 38683/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 15/04/2025 del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relative al vizio di motivazione, avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Roma di rigetto del reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza- in particolare la difesa si duole dell'esclusione della liberazione anticipata in relazione ai semestri dal 11/05/2022 al 11/05/2023 - sono inammissibili in quanto manifestamente infondate.

Considerato, inoltre, che tali doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dall'ordinanza impugnata e disattese con motivazione congrua, logica e priva di forme di contraddittorietà.

In essa si evidenzia che [OSCURATO:PERSONA], nei due semestri oggetto di ricorso, è incorso in due rilievi disciplinari, rispettivamente il 22/10/2022 ed il 09/01/2023, "per avere condotto il difensore in luoghi non consentiti all'interno dell'istituto"; tali comportamenti sono stati ritenuti rivelatori della mancata adesione - ad opera del condannato - all'opera di rieducazione e di risocializzazione, come correttamente valutato dai Giudici di sorveglianza.

Ritenuto che il ricorso non è idoneo a superare il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto articola deduzioni declinate in fatto, a tenore meramente confutativo, volte ad una non consentita differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, già coerentemente esaminati dal giudice a quo; Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 15/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relative al vizio di motivazione, avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Roma di rigetto del reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza- in particolare la difesa si duole dell'esclusione della liberazione anticipata in relazione ai semestri dal 11/05/2022 al 11/05/2023 - sono inammissibili in quanto manifestamente infondate. Considerato, inoltre, che tali doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dall'ordinanza impugnata e disattese con motivazione congrua, logica e priva di forme di contraddittorietà. In essa si evidenzia che [OSCURATO:PERSONA], nei due semestri oggetto di ricorso, è incorso in due rilievi disciplinari, rispettivamente il 22/10/2022 ed il 09/01/2023, "per avere condotto il difensore in luoghi non consentiti all'interno dell'istituto"; tali comportamenti sono stati ritenuti rivelatori della mancata adesione - ad opera del condannato - all'opera di rieducazione e di risocializzazione, come correttamente valutato dai Giudici di sorveglianza. Ritenuto che il ricorso non è idoneo a superare il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto articola deduzioni declinate in fatto, a tenore meramente confutativo, volte ad una non consentita differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, già coerentemente esaminati dal giudice a quo; Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 38683/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris