CassazionesentenzaSezione UDecisione del 9 maggio 2026
Cassazione n. 13440/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorrente-controMinistero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno,rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliazionetelematica legale-controricorrenti-Numero registro generale 25877/2022Numero sezionale 15/2026Numero di raccolta generale 13440/2026Data pubblicazione 09/05/2026avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8217 del 2022 depositata il19/09/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, articolato indue motivi, corredati da breve memoria, avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 8217 del 2022.Resistono con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanzee il Ministero dell’Interno.2. Il Tribunale di Napoli, in riforma della sentenza del Giudice di [OSCURATO:PERSONA] n. 2414 del 2021, accogliendo lo specifico motivo di appello sulpunto, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulladomanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], di nazionalità ucraina, volta adottenere la restituzione della somma di 100,00 euro, quale indebitoconseguito dai convenuti Ministero dell’Economia e delle Finanze eMinistero dell’Interno, a séguito del versamento del contributo necessarioad ottenere il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno.3. La ragione dell’indebito oggettivo prospettata trova fondamentonella sopravvenuta illegittimità degli importi del contributo per il rilascio eil rinnovo del permesso di soggiorno stabiliti dal decreto ministeriale 6ottobre 2011 emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze diconcerto con il Ministro dell’Interno, con correlato venir meno della causadebendi in un momento successivo al pagamento.Tale illegittimità è stata allegata come conseguente: alla sentenzadella Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 settembre 2015 C-309/14; alla sentenza del [OSCURATO:PERSONA] per il Lazio,sez. II-quater, n. 6095 del 2016, con la quale è stato annullato, partequa, il decreto ministeriale 6 ottobre 2011; alla sentenza del Consiglio diNumero registro generale 25877/2022Numero sezionale 15/2026Numero di raccolta generale 13440/2026Data pubblicazione 09/05/2026Stato del 26 ottobre 2016 n. 4487, che ha confermato la menzionatasentenza del [OSCURATO:PERSONA] per il Lazio.3.1. Il Tribunale di Napoli ha affermato la natura tributaria delcontributo previsto dall’art. 5, comma 2-ter, del decreto legislativo 25luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni, osservandoche si tratta di una prestazione patrimoniale imposta a favore di entepubblico per la destinazione a fabbisogni pubblici. Da tale qualificazione ilgiudice di appello ha desunto la sussistenza della giurisdizione tributariasulla domanda di rimborso dell’indebito.4. Il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte nel sensodella rimessione della trattazione del ricorso alla Terza Sezione civileovvero per l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito ilsecondo.RAGIONI DELLA DECISIONE5. Con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 347, 348, 165, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbeerrato mancando di rilevare l’insanabile improcedibilità dell’appello. Sideduce che la difesa erariale non aveva iscritto a ruolo il gravame dimerito nel termine perentorio di 10 giorno dalla notifica, avvenuta il 2dicembre 2021, ma solo oltre tre mesi dopo, l’8 marzo 2022, adducendo,senza comunque provarlo, il rifiuto di deposito telematico della primaiscrizione indicata come avvenuta nei termini, da parte della Cancelleria,fermo restando che l’amministrazione avrebbe potuto in ogni casoprocedere, ancora nei suddetti termini, a nuovo deposito, ovvero farsiautorizzare per tempo al deposito cartaceo, ovvero ancora procedere anuova notifica e tempestiva iscrizione.6. Il motivo è fondato.Nel proporre appello alla sentenza del Giudice di Pace di Nola n.2414 del 2021 il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministerodell’Interno notificavano l’atto di appello il 2 dicembre 2021 e, come indicaNumero registro generale 25877/2022Numero sezionale 15/2026Numero di raccolta generale 13440/2026Data pubblicazione 09/05/2026la stessa difesa erariale, tentavano l’iscrizione a ruolo presso il [OSCURATO:PERSONA], il 6 dicembre 2021, ricevendo un rifiuto, proveniente dallaCancelleria, per la riscontrata esistenza di un appello già precedentementeiscritto, in quanto alla nota di iscrizione a ruolo, pur correttamentecompilata, erano stati allegati un atto di appello e una sentenza diversi dalgravame notificato a [OSCURATO:PERSONA] e dalla sentenza n. 2414 del 2021del Giudice di Pace di Nola, ancorché relativi a contenzioso del tuttosovrapponibile a quello definito dalla decisione del Giudice di Pace ches’intendeva impugnare.I Ministeri controricorrenti assumono di aver effettuato una nuovaiscrizione a ruolo, una volta che l’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato si eraaccorta della mancata accettazione della busta telematica di deposito. Ladata di tale nuova iscrizione, 8 marzo 2022, non è stata indicatadall’Avvocatura Generale dello Stato nel controricorso ma emerge dalleproduzioni di parte ricorrente e dagli atti trasmessi telematicamente aquesta Corte dal Tribunale, a séguito dell’istanza di cui all’art. 369, terzocomma, cod. proc. civ., ratione temporis applicabile.Rimarcano ancora i controricorrenti che – essendo stata corretta lacompilazione della prima nota di iscrizione a ruolo, recante gli estremidella sentenza gravata e solo per errore accompagnata dall’appello e dallasentenza relativi ad altro giudizio – non dovrebbe derivare alcun viziorispetto alla procedibilità dell’appello, avendo peraltro proposto,anteriormente alla prima udienza, istanza di rimessione in termini.Ciò posto, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza di questaCorte, l'iscrizione nel ruolo generale civile di un atto di appello diverso daquello che si sarebbe dovuto iscrivere, dà luogo a una nullità non sanabile,risultando tale atto radicalmente inidoneo al raggiungimento dello scopo,con l'ulteriore conseguenza che, a tutela del diritto di difesa dellacontroparte, nessuna efficacia sanante può accordarsi alla successiva eNumero registro generale 25877/2022Numero sezionale 15/2026Numero di raccolta generale 13440/2026Data pubblicazione 09/05/2026tardiva “sostituzione” dell'atto introduttivo originario con una versioneemendata dello stesso.Si sono così espresse, in senso conclusivamente concorde, Cass.,Sez. 3, 21/01/2020, n. 1160, e Cass., Sez. 1, 12/03/2024, n. 6450,richiamata, quest’ultima, da parte ricorrente (già in uno all’istanza disollecita definizione del giudizio di legittimità).Come osservato nel primo di questi due arresti, è innanzi tutto nonpertinente la nomofilachia di Cass., Sez. U, 05/08/2016, n. 16598, esuccessive conformi, coerente con il precedente di Cass., 08/05/2012, n.6912, citato dalla difesa resistente, riferita al caso d’iscrizione a ruolodell'appello con la semplice “velina” dello stesso, e non con altro atto digravame, in attesa che l'Ufficiale giudiziario restituisse l'originale notificatodel corretto atto d'impugnazione.Ma risulta altresì estranea alla fattispecie la giurisprudenza risalentea Cass., 02/07/2003, n. 10404, citata dall’amministrazione, e più direcente esemplificata da Cass., 13/05/2021, n. 12751, a mente dellaquale, tipicamente, la mancanza in atti della sentenza impugnata noncomporta la declaratoria d'improcedibilità dell'appello, non essendo questaprevista dal combinato disposto degli artt. 347 e 348, cod. proc. civ.,sicché al giudice non è preclusa la decisione di merito ove il contenutodella sentenza impugnata sia desumibile in modo non equivoco dall'atto diappello, ferma, se il contenuto della sentenza impugnata non sia cosìevincibile, la statuizione d’inammissibilità dell'appello per carenza deglielementi essenziali di tale atto, analoga alla dichiarazione d’inammissibilitàper genericità dei motivi.Nel caso, come detto, è mancato radicalmente lo stesso atto diappello, con la conseguenza dell’irrimediabile impossibilità di raggiungerelo scopo sotteso alla disciplina volta sia a rendere scrutinabile il gravameeffettivamente rivolto alla decisione di prime cure, sia a garantire i dirittidella controparte che, non vedendo iscritto nei termini l’appello, neNumero registro generale 25877/2022Numero sezionale 15/2026Numero di raccolta generale 13440/2026Data pubblicazione 09/05/2026desume l’intervenuto giudicato senza dover valutare e approntare leopportune difese.Nelle note contenenti l’istanza di rimessione in termini, con sollecitoal contraddittorio cui il Tribunale non ha dato séguito, riprodotte nelcontroricorso depositato (dopo le notifiche) davanti a questa Corte, ladifesa pubblica aveva dedotto che la Cancelleria non avrebbe potutorifiutare il deposito. L’osservazione non sposta le sopra ricostruiteconclusioni, atteso che, per quanto appena detto, sarebbe stato undeposito radicalmente inidoneo, per causa imputabile alla stessa parte.L’impossibilità di configurare un affidamento incolpevole rendedunque irrilevante anche l’iniziale accettazione della busta telematica.Sul punto va osservato che dagli atti inviati dall’Ufficio di meritoemerge che il rifiuto di deposito è stato trasmesso lunedì 13 dicembre2021, alle ore 10.31, sicché in tale ultimo giorno utile, quale oggetto diproroga ex art. 155, quarto comma, cod. proc. civ., la difesa appellanteavrebbe ancora avuto il tempo di depositare nuova, compiuta etempestiva iscrizione a ruolo.Al contempo, la parte non ha allegato né dimostrato di aver ripresoda quel momento – in un tempo sussumibile quale condotta diligente, intesi di ulteriori dieci giorni – l’attività di deposito per l’iscrizione in parola,su cui basare una legittima istanza di rimessione i termini riguardo allaquale sollecitare necessariamente, per quanto detto, il contraddittorio(cfr., utilmente, la logica sistematica di Cass., Sez. U., 05/11/2024, n.28452, secondo cui la notificazione eseguita telematicamentedall'avvocato – ai sensi dell'art. 3-bis della legge n. 53 del 1994, nel testoantecedente alla novella di cui al d.lgs. n. 149 del 2022 – non siperfeziona nel caso in cui il sistema generi, anche per causa imputabile aldestinatario, un avviso di mancata consegna – nella specie, persaturazione della casella – essendo sempre necessaria la ricevuta diavvenuta consegna, sicché il notificante, qualora voglia evitare laNumero registro generale 25877/2022Numero sezionale 15/2026Numero di raccolta generale 13440/2026Data pubblicazione 09/05/2026maturazione a suo danno di un termine decadenziale, è tenuto a riattivaretempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le formeordinarie di cui agli artt. 137 e seguenti del codice di rito civile, potendo,così, beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta diaccettazione della notificazione originaria).L’iscrizione dell’appello, infatti, come anticipato, è infine avvenutadopo circa tre mesi dalla trasmissione del rifiuto di deposito.6.1. Il Tribunale ha quindi errato a ritenere procedibile l’appelloproposto in assenza di tempestiva iscrizione a ruolo – tale qualificabile –da parte dell’appellante che, invece, ha provveduto alla suddetta edeffettiva iscrizione dello stesso oltre il termine previsto dall’art. 165 cod.proc. civ., in cui, al primo comma, è stabilito che l'attore è tenuto acostituirsi entro 10 giorni dalla notifica, prescrizione normativa, questa,applicabile in forza del richiamo operato dall’art. 347, primo comma, cod.proc. civ. (cfr., ad esempio, Cass., 13/03/2017, n. 6369, Cass.,06/07/2020, n. 13887).7. Il secondo motivo, con cui si è prospettata l’errata affermazionedella giurisdizione tributaria da parte del giudice di appello, è logicamenteassorbito.8. I profili di novità delle questioni trattate escludono la sussistenzadei presupposti per la condanna a titolo di responsabilità processualeaggravata, e giustificano la compensazione delle spese processuali delgrado di appello e di legittimità. P.Q.MLa Corte, a Sezioni Unite, accoglie il primo motivo di ricorso,assorbito il secondo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiaraimprocedibile l’appello proposto dal Ministero dell’Economia e delledel Tribunale di Napoli. Compensa le spese del grado di appello e dilegittimità.Numero registro generale 25877/2022Numero sezionale 15/2026Numero di raccolta generale 13440/2026Data pubblicazione 09/05/2026Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni UniteCivili della Corte Suprema di Cassazione, il 13 gennaio 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidentePasquale D'Ascola