CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16182/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risultano inammissibili, in quanto la sentenza emessa ex art. 599 bis, cod. proc. pen. con pena concordata e rinuncia ai motivi di appello non deve motivare sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sulla misura della pena concordata tra le parti ([OSCURATO:PERSONA]. 3, n. 30190 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - dep. 05/07/2018, Hoxha e altro, Rv. 27375501; vedi anche Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 - dep. 25/06/2018, Casero, Rv. 27319401). I ricorrenti lamentano l'eccessività del trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle generiche (ricorso di Violant9. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci