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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 10517/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVA[dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Genova, con sentenza in data 15/04/2021, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Imperia in data 29/06/2020, appellata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti, riduceva la pena inflitta al sunnominato per due reati di rapina, nella misura di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa.

L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare, quale formale motivo unico, vizio di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.

Il ricorso è inammissibile in quanto al di fuori dal perimetro legittimante il controllo di legittimità.

Invero, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969), alle questioni rilevabili d'ufficio (cfr., Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194), all'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853), all'insussistenza di circostanze aggravanti (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Rv. 273755) alla qualificazione giuridica del fatto e alla misura della pena, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condannai del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] MESSI1SIT D'AGOSTINI P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVA[dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Genova, con sentenza in data 15/04/2021, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Imperia in data 29/06/2020, appellata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti, riduceva la pena inflitta al sunnominato per due reati di rapina, nella misura di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare, quale formale motivo unico, vizio di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile in quanto al di fuori dal perimetro legittimante il controllo di legittimità. Invero, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969), alle questioni rilevabili d'ufficio (cfr., Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194), all'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853), all'insussistenza di circostanze aggravanti (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Rv. 273755) alla qualificazione giuridica del fatto e alla misura della pena, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condannai del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] MESSI1SIT D'AGOSTINI P
Sentenza Cassazione n. 10517/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris