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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2025

Cassazione n. 36794/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che i tre motivi di ricorso che deducono il vizio di motivazione in ordine, rispettivamente, al giudizio di responsabilità del ricorrente per il reato di cui agli artt. 110, 628, co. 1 e co. 3 nr. 1 cod. pen., all'applicazione della recidiva, nonché all'esclusione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, nr. 4 cod. pen., sono tutti reiterativi di doglianze già proposte innanzi al giudice di merito e in quella sede puntualmente disattese sulla base di corretti argomenti giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 2-4 della sentenza impugnata sul compendio probatorio a sostegno dell'imputazione a carico del ricorrente del reato di rapina; pag. 5 sulla ritenuta applicabilità della recidiva reiterata specifica, stanti i numerosi precedenti penali e l'inclinazione a delinquere che caratterizza il profilo del ricorrente, nonché pagg. 4-5 relativamente al mancato riconoscimento della speciale tenuità del danno giustificato dal non trascurabile valore dei preziosi sottratti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che i tre motivi di ricorso che deducono il vizio di motivazione in ordine, rispettivamente, al giudizio di responsabilità del ricorrente per il reato di cui agli artt. 110, 628, co. 1 e co. 3 nr. 1 cod. pen., all'applicazione della recidiva, nonché all'esclusione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, nr. 4 cod. pen., sono tutti reiterativi di doglianze già proposte innanzi al giudice di merito e in quella sede puntualmente disattese sulla base di corretti argomenti giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 2-4 della sentenza impugnata sul compendio probatorio a sostegno dell'imputazione a carico del ricorrente del reato di rapina; pag. 5 sulla ritenuta applicabilità della recidiva reiterata specifica, stanti i numerosi precedenti penali e l'inclinazione a delinquere che caratterizza il profilo del ricorrente, nonché pagg. 4-5 relativamente al mancato riconoscimento della speciale tenuità del danno giustificato dal non trascurabile valore dei preziosi sottratti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.