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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 dicembre 2023

Cassazione n. 34860/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con indicazione di indirizzo PEC: ; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, v.

F. Cesi, n. 72; - controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 541/2020 (pubblicata il 6 marzo 2020); Rilevatoche: -che il Tribunale di Bari, con sentenza n. 4685/2017, accoglieva la domanda principale (rigettando quella riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA]) proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] del Santuario, con la quale condannava la citata convenuta alla demolizione del balcone aggettante sul R.G.N. 16264/2020 C.C. 7/12/2023 [OSCURATO:PERSONA] terreno di proprietà di esso attore (sito in Toritto, alla v.

Mazzarella n. 10), al ripristino della finestra, alla demolizione della scala esterna al primo piano ed allo smontaggio del contatore del gas e dei relativi tubi, come indicato dalla espletata c.t.u.; - che, decidendo sull’appello formulato dalla soccombente [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Bari – con sentenza n. 541/2020 – lo rigettava, confermando la sentenza impugnata; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di dieci motivi, resistito con controricorso dal citato Istituto intimato; - che, con le censure formulate mediante il ricorso, risultano prospettate alcune rilevanti questioni giuridiche, come quella sull’ambito di applicabilità dell’art. 873 c.c. e, soprattutto, quella sulla configurabilità o meno del diritto di servitù negativa (a cui si riferisce quella di “non affaccio” ritenuta sussistente con la sentenza di appello e considerata legittimamente costituita per titolo anche in deroga alle norme codicistiche e del regolamento urbano), oltre che –in caso di sua ammissibilità – sulla possibilità o meno di acquistarla per usucapione; -che, perciò, si ravvisa l’opportunità di rimettere la trattazione e la decisione del ricorso alla pubblica udienza; P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 7 dicembre 2023. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con indicazione di indirizzo PEC: ; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, v. F. Cesi, n. 72; - controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 541/2020 (pubblicata il 6 marzo 2020); Rilevatoche: -che il Tribunale di Bari, con sentenza n. 4685/2017, accoglieva la domanda principale (rigettando quella riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA]) proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] del Santuario, con la quale condannava la citata convenuta alla demolizione del balcone aggettante sul R.G.N. 16264/2020 C.C. 7/12/2023 [OSCURATO:PERSONA] terreno di proprietà di esso attore (sito in Toritto, alla v. Mazzarella n. 10), al ripristino della finestra, alla demolizione della scala esterna al primo piano ed allo smontaggio del contatore del gas e dei relativi tubi, come indicato dalla espletata c.t.u.; - che, decidendo sull’appello formulato dalla soccombente [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Bari – con sentenza n. 541/2020 – lo rigettava, confermando la sentenza impugnata; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di dieci motivi, resistito con controricorso dal citato Istituto intimato; - che, con le censure formulate mediante il ricorso, risultano prospettate alcune rilevanti questioni giuridiche, come quella sull’ambito di applicabilità dell’art. 873 c.c. e, soprattutto, quella sulla configurabilità o meno del diritto di servitù negativa (a cui si riferisce quella di “non affaccio” ritenuta sussistente con la sentenza di appello e considerata legittimamente costituita per titolo anche in deroga alle norme codicistiche e del regolamento urbano), oltre che –in caso di sua ammissibilità – sulla possibilità o meno di acquistarla per usucapione; -che, perciò, si ravvisa l’opportunità di rimettere la trattazione e la decisione del ricorso alla pubblica udienza; P.Q.M. Rimette la causa alla pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 7 dicembre 2023. [OSCURATO:PERSONA]
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